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DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n. 105

((Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonchè in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali)).

note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 2003, n. 170 (in G.U. 12/07/2003, n.160).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2018)
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Testo in vigore dal: 13-7-2003
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di ripartire, nel
corrente  anno, le risorse finanziarie tra le universita', destinando
i  fondi  di  cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n.
370,  al  sostegno  di  servizi agli studenti, al potenziamento della
mobilita'    interuniversitaria    degli    studenti   stessi,   alla
incentivazione  delle  iscrizioni  a  corsi  di studio di particolare
interesse  nazionale e comunitario, nonche' all'incremento del numero
dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
consentire  agli  enti  di  ricerca  ed  alle universita' di assumere
personale  a  tempo  determinato,  anche  in deroga a quanto previsto
dall'articolo  34  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  senza
ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato;
  Ritenuta  infine,  la straordinaria necessita' ed urgenza di indire
una sessione straordinaria di esame di Stato per l'anno 2003, al fine
di  consentire a coloro che abbiano conseguito la laurea in farmacia,
a   compimento   di  un  percorso  formativo  quadriennale,  iniziato
anteriormente  al  1°  novembre  1993,  di  concludere  la formazione
anteriormente  al  1°  novembre  2003, come previsto dall'articolo 12
della  direttiva  2001/19/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 maggio 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                  Iniziative per il sostegno degli
         studenti universitari e per favorirne la mobilita'

  1.   Al   fine   di  sopperire  alla  indifferibile  esigenza  ((di
incentivare  l'impegno  didattico dei professori e dei ricercatori,))
di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti,
di  potenziare  la mobilita' internazionale degli studenti stessi, di
incentivare  le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse
nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati
di  elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  per  le  finalita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19
ottobre  1999,  n.  370,  assume  la  denominazione  di "Fondo per il
sostegno  dei  giovani e per favorire la mobilita' degli studenti" e,
((a decorrere dall'anno 2003)), e' ripartito tra gli atenei in base a
criteri   e   modalita'   determinati   con   decreto   del  Ministro
dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca,  sentita  la
Conferenza  dei  rettori  delle  universita' italiane ed il Consiglio
nazionale  degli  studenti  universitari,  per  il  perseguimento dei
seguenti  obiettivi,  ferme restando le finalita' di cui all'articolo
4,  comma  4-bis,  del  decreto-legge  25  settembre  2002,  n.  212,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268:
   a)  sostegno  alla  mobilita' internazionale degli studenti, anche
nell'ambito   del   programma   di   mobilita'   dell'Unione  europea
Socrates-Erasmus,   mediante   l'erogazione   di   borse   di  studio
integrative;
   b)  assegnazione  agli  studenti  capaci e meritevoli, iscritti ai
corsi  di  laurea  specialistica ((, delle scuole di specializzazione
per  le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli
insegnanti  della  scuola  secondaria))  e  ai  corsi di dottorato di
ricerca,  di assegni per l'incentivazione delle attivita' di tutorato
di  cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche'
per le attivita' didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
   c) promozione ((. . .)) di corsi di dottorato di ricerca, inseriti
in    reti    nazionali    ed    internazionali   di   collaborazione
interuniversitaria,  coerenti  con le linee strategiche del Programma
nazionale   per   la  ricerca  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
   d)  finanziamento  di  assegni  di ricerca di cui all'articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
   e)  incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad
aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.
  ((2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 riserva altresi' una
quota  delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge
3 luglio 1998, n. 210, per i fini di cui al comma 1, lettera c))).
  3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le
disposizioni  ((dell'articolo  10-bis))  del  decreto  legislativo 15
dicembre  1997, n. 446, nonche' quelle dell'articolo 4 della legge 13
agosto  1984,  n.  476,  e  successive  modificazioni,  ed in materia
previdenziale  quelle  dell'articolo  2,  commi  26 e seguenti, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
  4.  ((Le  risorse  acquisite dalle universita' per l'incentivazione
dell'impegno  didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni
1999,  2000, 2001 e 2002 non ancora impegnate alla data di entrata in
vigore   del  presente  decreto  a  iscritte  in  bilancio  ai  sensi
dell'articolo  7,  comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168)), sono
utilizzate  per  assicurare  un  adeguato  livello  di  servizi  agli
studenti.
  5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.