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DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n. 105

((Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonchè in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali)).

note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 2003, n. 170 (in G.U. 12/07/2003, n.160).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2018)
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Testo in vigore dal:  13-7-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ripartire, nel corrente anno, le risorse finanziarie tra le università, destinando i fondi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, al sostegno di servizi agli studenti, al potenziamento della mobilità interuniversitaria degli studenti stessi, alla incentivazione delle iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, nonché all'incremento del numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di consentire agli enti di ricerca ed alle università di assumere personale a tempo determinato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato;
Ritenuta infine, la straordinaria necessità ed urgenza di indire una sessione straordinaria di esame di Stato per l'anno 2003, al fine di consentire a coloro che abbiano conseguito la laurea in farmacia, a compimento di un percorso formativo quadriennale, iniziato anteriormente al 1° novembre 1993, di concludere la formazione anteriormente al 1° novembre 2003, come previsto dall'articolo 12 della direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Iniziative per il sostegno degli
studenti universitari e per favorirne la mobilità
1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza
((di incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori,))
di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilità internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" e,
((a decorrere dall'anno 2003))
, è ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le finalità di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268:
a) sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, anche nell'ambito del programma di mobilità dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di borse di studio integrative;
b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica
((, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria))
e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
c) promozione
((. . .))
di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
d) finanziamento di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.
((2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 riserva altresì una quota delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, per i fini di cui al comma 1, lettera c))
3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
4.
((Le risorse acquisite dalle università per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto a iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168))
, sono utilizzate per assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.