DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 24-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
        Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito 
 
  1. I soggetti autorizzati  alla  somministrazione  di  lavoro  sono
tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari  al  4
per cento della retribuzione corrisposta ai  lavoratori  assunti  con
contratto  a  tempo  determinato  per  l'esercizio  di  attivita'  di
somministrazione.  Le  risorse  sono  destinate   a   interventi   di
formazione e riqualificazione  professionale,  nonche'  a  misure  di
carattere previdenziale  e  di  sostegno  al  reddito  a  favore  dei
lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei  lavoratori
che  abbiano   svolto   in   precedenza   missioni   di   lavoro   in
somministrazione  in  forza  di  contratti  a  tempo  determinato  e,
limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali  candidati  a
una missione. (22) 
  2. I soggetti autorizzati  alla  somministrazione  di  lavoro  sono
altresi' tenuti e versare ai fondi di cui al comma  4  un  contributo
pari al 4 per cento  della  retribuzione  corrisposta  ai  lavoratori
assunti  con  contratto  a  tempo  indeterminato.  Le  risorse   sono
destinate a: 
a) iniziative  comuni  finalizzate  a  garantire  l'integrazione  del
   reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
   in caso di fine lavori; 
b) iniziative  comuni  finalizzate  a  verificare  l'utilizzo   della
   somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini  di
   promozione della emersione del lavoro non regolare e di  contrasto
   agli appalti illeciti; 
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento  nel  mercato  del
   lavoro   di   lavoratori   svantaggiati   anche   in   regime   di
   accreditamento con le regioni; 
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione
professionale. 
  3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2  sono  attuati  nel  quadro
delle politiche e delle misure  stabilite  dal  contratto  collettivo
nazionale di lavoro delle  imprese  di  somministrazione  di  lavoro,
sottoscritto  dalle  organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  e   dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale
ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4. ((40)) 
  4. I contributi di cui ai commi 1 e  2  sono  rimessi  a  un  fondo
bilaterale  appositamente  costituito,  anche  nell'ente  bilaterale,
dalle  parti  stipulanti  il  contratto  collettivo  nazionale  delle
imprese di somministrazione di lavoro: 
a)  come  soggetto  giuridico  di   natura   associativa   ai   sensi
dell'articolo 36 del codice civile; 
b) come  soggetto  dotato  di   personalita'   giuridica   ai   sensi
   dell'articolo  12  del  codice  civile  con  procedimento  per  il
   riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro
   e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
   legge 12 gennaio 1991, n. 13. 
  5.  I  fondi  di  cui  al  comma  4  sono  attivati  a  seguito  di
autorizzazione del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,
previa   verifica   della   congruita',   rispetto   alle   finalita'
istituzionali previste ai commi 1 e 2,  dei  criteri  di  gestione  e
delle strutture di funzionamento del fondo  stesso,  con  particolare
riferimento alla sostenibilita' finanziaria complessiva del  sistema.
Il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  esercita  la
vigilanza sulla gestione dei fondi e approva,  entro  il  termine  di
sessanta giorni  dalla  presentazione,  il  documento  contenente  le
regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per  la
gestione, il controllo, la rendicontazione e il  finanziamento  degli
interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente  tale  termine,
il documento si intende approvato. 
  6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti  collettivi
nazionali di lavoro stipulate ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  3,
della legge 24 giugno 1997, n. 196. 
  7. I contributi versati ai sensi dei  commi  1  e  2  si  intendono
soggetti alla disciplina di cui all'articolo 26-bis  della  legge  24
giugno 1997, n. 196. 
  8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di  cui  ai
commi 1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere  al  fondo
di cui al comma 4, oltre al contributo omesso,  gli  interessi  nella
misura prevista dal tasso indicato all'articolo  1  del  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005, piu'  il  5  per
cento,  nonche'  una  sanzione  amministrativa  di  importo  pari  al
contributo omesso. 
  8-bis. In caso di  mancato  rispetto  delle  regole  contenute  nel
documento di cui al comma 5, il fondo  nega  il  finanziamento  delle
attivita' formative oppure procede al recupero totale o parziale  dei
finanziamenti gia' concessi. Le relative somme restano a disposizione
dei  soggetti  autorizzati  alla   somministrazione   per   ulteriori
iniziative formative. Nei casi piu' gravi, individuati dalla predetta
disciplina e previa segnalazione al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme
a disposizione dei  soggetti  autorizzati  alla  somministrazione  di
lavoro in misura corrispondente  al  valore  del  progetto  formativo
inizialmente  presentato  o  al   valore   del   progetto   formativo
rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di  cui
al comma 4. 
  9. Trascorsi dodici mesi  dalla  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio
decreto, sentite le associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori  di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale puo'
ridurre i contributi di cui ai commi 1 e 2  in  relazione  alla  loro
congruita' con le finalita' dei relativi fondi. 
  9-bis.  Gli  interventi  di  cui  al  presente   articolo   trovano
applicazione con esclusivo  riferimento  ai  lavoratori  assunti  per
prestazioni di lavoro in somministrazione. 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  La L. 28 giugno 2012, n. 92, ha disposto (con l'art. 2,  comma  39)
che "A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'aliquota contributiva  di  cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre  2003,
n. 276, e' ridotta al 2,6 per cento." 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art.  55-ter,  comma  1)
che "Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, si interpreta nel senso che gli interventi  di  cui  ai
commi 1 e 2 del medesimo articolo 12 includono  le  misure  stabilite
dal contratto collettivo nazionale di lavoro dirette a  garantire  ai
lavoratori somministrati una protezione  complessiva  in  termini  di
welfare, anche attraverso la bilateralita' del settore".