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LEGGE 24 giugno 1997, n. 196

Norme in materia di promozione dell'occupazione.

note: Entrata in vigore della legge: 19-7-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
Testo in vigore dal:  24-10-2003
aggiornamenti all'articolo

Art. 26-bis

(Disposizioni fiscali).
1. I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f), all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate, ne è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto n. 633 del 1972.
((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha disposto (con l'art. 86, comma 3) che le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla disciplina della somministrazione prevista dal citato decreto.