DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 29-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 13. 
                             (Base imponibile) 
 
  1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi e` costituita dall'ammontare  complessivo  dei  corrispettivi
dovuti al cedente o prestatore secondo  le  condizioni  contrattuali,
compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e  i  debiti  o
altri oneri verso terzi accollati al cessionario  o  al  committente,
aumentato   delle   integrazioni   direttamente   connesse   con    i
corrispettivi dovuti da altri soggetti. 
  2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti: 
    a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti
da  atto   della   pubblica   autorita`,   dall'indennizzo   comunque
denominato; 
    b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal
commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo  comma
dell'articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita  pattuito  dal
commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto
pattuito dal commissionario,  aumentato  della  provvigione;  per  le
prestazioni  di  servizi  rese  o  ricevute   dai   mandatari   senza
rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo
3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito  dal
mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del
servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione; 
    c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5)  e  6)  del  secondo
comma dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto  o,  in  mancanza,  dal
prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in
cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di  servizi  di
cui al primo e al secondo periodo del  terzo  comma  dell'articolo  3
nonche'  per  quelle  di  cui  al  terzo  periodo  del  sesto   comma
dell'articolo 6, dalle  spese  sostenute  dal  soggetto  passivo  per
l'esecuzione dei servizi medesimi; (139) 
    d)  per  le  cessioni  e  le  prestazioni  di  servizi   di   cui
all'articolo 11, dal valore  normale  dei  beni  e  dei  servizi  che
formano oggetto di ciascuna di esse; 
    e) per le cessioni di beni vincolati al regime  della  temporanea
importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito  del  valore
accertato   dall'ufficio   doganale   all'atto    della    temporanea
importazione. 
  3. In deroga al comma 1: 
    a) per le operazioni imponibili effettuate nei  confronti  di  un
soggetto per il quale l'esercizio  del  diritto  alla  detrazione  e`
limitato a norma del comma 5  dell'articolo  19,  anche  per  effetto
dell'opzione di  cui  all'articolo  36-bis,  la  base  imponibile  e`
costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e` dovuto  un
corrispettivo inferiore  a  tale  valore  e  se  le  operazioni  sono
effettuate da societa` che direttamente o indirettamente  controllano
tale soggetto, ne sono controllate o sono  controllate  dalla  stessa
societa` che controlla il predetto soggetto; 
    b) per le operazioni esenti effettuate  da  un  soggetto  per  il
quale l'esercizio del diritto alla detrazione e` limitato a norma del
comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile e` costituita dal valore
normale dei  beni  e  dei  servizi  se  e`  dovuto  un  corrispettivo
inferiore a tale valore  e  se  le  operazioni  sono  effettuate  nei
confronti di societa` che direttamente o  indirettamente  controllano
tale soggetto, ne sono controllate o sono  controllate  dalla  stessa
societa` che controlla il predetto soggetto; 
    c) per le operazioni imponibili, nonche´  per  quelle  assimilate
agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da  un  soggetto
per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione  e`  limitato  a
norma del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile e`  costituita
dal  valore  normale  dei  beni  e  dei  servizi  se  e`  dovuto   un
corrispettivo superiore  a  tale  valore  e  se  le  operazioni  sono
effettuate   nei   confronti   di   societa`   che   direttamente   o
indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o  sono
controllate dalla stessa societa` che controlla il predetto soggetto; 
    d) per la messa a  disposizione  di  veicoli  stradali  a  motore
nonche´ delle apparecchiature terminali per il  servizio  radiomobile
pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative  prestazioni
di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio
personale dipendente la base  imponibile  e`  costituita  dal  valore
normale dei servizi se e` dovuto un corrispettivo  inferiore  a  tale
valore. 
    4.  Ai  fini  della  determinazione  della  base   imponibile   i
corrispettivi dovuti e le spese  e  gli  oneri  sostenuti  in  valuta
estera sono computati secondo il cambio del giorno  di  effettuazione
dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del
giorno di  emissione  della  fattura.  In  mancanza,  il  computo  e'
effettuato sulla base della quotazione del  giorno  antecedente  piu'
prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni  effettuate
nell'anno solare, puo' essere fatta sulla base del  tasso  di  cambio
pubblicato dalla Banca centrale europea. (144) 
  5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o
importazione la detrazione e` stata ridotta  ai  sensi  dell'articolo
19-bis.1 o di altre disposizioni  di  indetraibilita`  oggettiva,  la
base imponibile  e`  determinata  moltiplicando  per  la  percentuale
detraibile ai sensi di tali  disposizioni  l'importo  determinato  ai
sensi dei commi precedenti. 
  ((5-bis. La base imponibile della operazione soggetta ad imposta ai
sensi  del  comma  3  dell'articolo  6-quater   e'   costituita   dal
corrispettivo dovuto per il  buono-corrispettivo  o,  in  assenza  di
informazioni  su  detto  corrispettivo,  dal  valore  monetario   del
buono-corrispettivo  multiuso  al  netto  dell'imposta   sul   valore
aggiunto relativa ai  beni  ceduti  o  ai  servizi  prestati.  Se  il
buono-corrispettivo multiuso e'  usato  solo  parzialmente,  la  base
imponibile e' pari alla corrispondente parte di  corrispettivo  o  di
valore  monetario  del  buono-corrispettivo.  La   base   imponibile,
comprensiva dell'imposta, dei servizi di distribuzione  e  simili  di
cui al comma 4 dell'articolo 6-quater, qualora non sia stabilito  uno
specifico corrispettivo, e' costituito dalla differenza tra il valore
monetario  del  buono-corrispettivo  e  l'importo   dovuto   per   il
trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.)) ((193)) 
 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che  le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979. 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.L. 29 dicembre 1983, n.746, convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 1984, n. 17,  ha  disposto  (con  l'art.  7)  che  "La
disposizione di cui all'articolo 6, primo comma, del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge  28
febbraio 1983, n. 53, relativa alla  soppressione  dell'ultimo  comma
dell'articolo 13 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ha effetto  per  le
cessioni di autovetture ed autoveicoli acquistati o importati  dal  1
gennaio 1983". 
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AGGIORNAMENTO (139) 
  La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma  5)
che le modifiche disposte al presente  articolo  "si  applicano  alle
operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo  a
quello dell'entrata in vigore della presente legge". 
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AGGIORNAMENTO (144) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334  del  presente
articolo si applicano alle operazioni effettuate  a  partire  dal  1°
gennaio 2013." 
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AGGIORNAMENTO (193) 
  Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 141,  ha  disposto  (con  l'art.  2,
comma 1) che la presente modifica si applica  ai  buoni-corrispettivo
emessi successivamente al 31 dicembre 2018.