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DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5

((Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonchè disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.))

note: Entrata in vigore del decreto: 11-2-2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in SO n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal:  21-8-2013
aggiornamenti all'articolo

Art. 7-ter

Misure urgenti a tutela dell'occupazione
1. All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa".
2. Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro venti giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro.
3. In via sperimentale per il periodo 2009-2012, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata all'INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all'INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità di attuazione, di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.
4. Il primo periodo del comma 36 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è sostituito dal seguente: "In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato "Fondo per l'occupazione" il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali".
5. Il primo periodo del comma 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".
6. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.
7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla medesima legge n. 223 del 1991, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991. L'incentivo di cui al primo periodo è erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa , o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, o di sospensione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
8. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203".
9. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettere a) e b), le parole: "tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali" sono soppresse;
b) al comma 1-bis, le parole: "secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: ", fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente";
c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
"1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8";
d) al comma 14, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione e 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: "al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223," sono aggiunte le seguenti: "o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo,"".
10. All'articolo 19, comma 7-bis, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "presso il fondo di provenienza" sono inserite le seguenti: "nel triennio precedente" e dopo le parole: "pari a 3.000 euro" sono aggiunte le seguenti: "e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009".
11. I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono tenuti, con periodicità almeno settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le opportunità di lavoro disponibili mediante adeguate forme di promozione della pubblicazione o diffusione sugli organi di comunicazione di massa locali. Le comunicazioni di cui al presente comma rilevano ai fini della concessione e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.
12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico";
b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici";
c) al comma 1, lettera f), dopo le parole: "di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati", sono inserite le seguenti: ", da casalinghe";
d) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati";
e) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio".
13. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole "parenti e affini sino al terzo grado" sono sostituite dalle seguenti: "parenti e affini sino al quarto grado".
14. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
14-bis. Gli effetti della disposizione di cui al comma 14, primo periodo, sono prorogati con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data. I benefici in questione decadono, con obbligo di integrale restituzione delle somme percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti in base ad atti costituenti reato, accertati con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 602.000 euro per gli anni 2012 e 2013, 322.000 euro per l'anno 2014, 42.000 euro per gli anni dal 2015 al 2020 e 42.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
((14-ter. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che risultino, alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilità, oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva))
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15. All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato B relativamente alle risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti ad utilizzare per la contrattazione integrativa nonché per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 67, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle dei triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica".
16. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma 3 del presente articolo.".
17. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 41-bis, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,".
18. Sono escluse dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi prioritari "Adattabilità" e "Occupabilità" conseguenti all'accordo riguardante gli interventi e le misure anticrisi con riferimento al sostegno del reddito e alle competenze, al Fondo per le aree sottoutilizzate e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009.
19. Ai fini di cui al comma 18, per maggiori spese degli anni 2009 e 2010 si intende, per la gestione di competenza finanziaria, la differenza tra gli impegni effettivi e gli importi indicati per i corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dal piano operativo regionale (POR) già approvato dalla Commissione europea alla data dell'accordo di cui al citato comma 18 e, per la gestione di cassa, la differenza tra i pagamenti effettuati e gli importi indicati, rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella programmazione finanziaria prevista dal POR.
20. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno al reddito e alle competenze, di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 12 febbraio 2009, individuate nell'ambito dei programmi operativi del Fondo sociale europeo 2007/2013 - assi prioritari "Adattabilità" ed "Occupabilità, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, su richiesta delle regioni e delle province autonome interessate, le quote dei contributi comunitari e statali previste fino all'annualità 2010 per i predetti assi prioritari. Le risorse anticipate dal citato Fondo di rotazione ai sensi del presente comma sono imputate, per la parte comunitaria, agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, agli stanziamenti previsti in favore dei medesimi programmi, ai sensi della legge n. 183 del 1987.
21. Al fine di evitare la possibilità di una applicazione estesa anche ad altri enti, e per garantire conseguentemente anche l'effettivo rispetto delle disponibilità finanziarie già previste, l'articolo 41, comma 16-terdecies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, si interpreta nel senso che si applica esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le finalità di cui al comma 551 del medesimo articolo 2. Resta confermato che alla relativa spesa si fa fronte esclusivamente nei limiti delle risorse preordinate nel bilancio dello Stato con il citato articolo 41, comma 16-terdecies, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009.