LEGGE 15 luglio 1966, n. 604

Norme sui licenziamenti individuali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
Testo in vigore dal: 22-10-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
 
  1. Ferma l'applicabilita', per il licenziamento per giusta causa  e
per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7  della  legge  20
maggio  1970,  n.  300,  il  licenziamento  per  giustificato  motivo
oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge,
qualora  disposto  da  un  datore  di  lavoro  avente   i   requisiti
dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo  comma,  della  legge  20
maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni,  deve   essere
preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di  lavoro  alla
Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta
la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. 
  2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro  deve
dichiarare l'intenzione di  procedere  al  licenziamento  per  motivo
oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo  nonche'  le
eventuali misure di assistenza  alla  ricollocazione  del  lavoratore
interessato. 
  3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette  la  convocazione
al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio  di  sette
giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge  dinanzi
alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410
del codice di procedura civile. 
  4. La comunicazione contenente l'invito  si  considera  validamente
effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore  indicato
nel contratto di lavoro o ad altro domicilio  formalmente  comunicato
dal  lavoratore  al  datore  di  lavoro,  ovvero  e'  consegnata   al
lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. 
  5. Le  parti  possono  essere  assistite  dalle  organizzazioni  di
rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da  un
componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori,  ovvero  da
un avvocato o un consulente del lavoro. 
  6. La procedura di cui al presente articolo non trova  applicazione
in caso di licenziamento per superamento del periodo di  comporto  di
cui all'articolo 2110 del codice civile, nonche' per i  licenziamenti
e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui
all'articolo 2, comma 34, della legge  28  giugno  2012,  n.  92.  La
stessa procedura, durante la quale le parti,  con  la  partecipazione
attiva della commissione di cui al comma 3,  procedono  ad  esaminare
anche soluzioni alternative  al  recesso,  si  conclude  entro  venti
giorni dal momento in cui la Direzione  territoriale  del  lavoro  ha
trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta  salva  l'ipotesi  in
cui le parti, di  comune  avviso,  non  ritengano  di  proseguire  la
discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se  fallisce
il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di  cui
al comma 3, il datore di lavoro puo' comunicare il  licenziamento  al
lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe  le  parti  al
tentativo  di  conciliazione  e'  valutata  dal  giudice   ai   sensi
dell'articolo 116 del codice di procedura civile. 
  7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede  la  risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le  disposizioni  in
materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e  puo'  essere
previsto, al  fine  di  favorirne  la  ricollocazione  professionale,
l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo  10  settembre
2003, n. 276. 
  8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile  anche  dal
verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e
dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa,  e'  valutato  dal
giudice per la determinazione  dell'indennita'  risarcitoria  di  cui
all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92
del codice di procedura civile. 9. In caso di legittimo e documentato
impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma
3, la procedura puo'  essere  sospesa  per  un  massimo  di  quindici
giorni. 
                       (12) (15) (16) (18) (19) (20) (23) (21) ((25)) 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art.  1,  comma  41)
che   "Il   licenziamento   intimato   all'esito   del   procedimento
disciplinare di cui all'articolo 7 della legge  20  maggio  1970,  n.
300, oppure all'esito del procedimento di cui  all'articolo  7  della
legge 15 luglio 1966, n.  604,  come  sostituito  dal  comma  40  del
presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con
cui il procedimento medesimo  e'  stato  avviato,  salvo  l'eventuale
diritto del  lavoratore  al  preavviso  o  alla  relativa  indennita'
sostitutiva; e' fatto  salvo,  in  ogni  caso,  l'effetto  sospensivo
disposto dalle norme del testo unico delle  disposizioni  legislative
in materia di tutela della maternita' e della paternita', di  cui  al
decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151.  Gli  effetti  rimangono
altresi' sospesi in  caso  di  impedimento  derivante  da  infortunio
occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza
della procedura si considera come preavviso lavorato". 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19  maggio  2020,  n.
34, ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che "A decorrere dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure  di
cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991,  n.  223  e'
precluso per cinque mesi e  nel  medesimo  periodo  sono  sospese  le
procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23  febbraio
2020, fatte salve le ipotesi in  cui  il  personale  interessato  dal
recesso, gia' impiegato nell'appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di
subentro di  nuovo  appaltatore  in  forza  di  legge,  di  contratto
collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.
Sino alla  scadenza  del  suddetto  termine,  il  datore  di  lavoro,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, non  puo'  recedere  dal
contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3,
della legge  15  luglio  1966,  n.  604.  Sono  altresi'  sospese  le
procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso
di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604". 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 14, comma 2)
che "Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresi', preclusa  al
datore di lavoro, indipendentemente dal  numero  dei  dipendenti,  la
facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo  oggettivo
ai sensi dell'articolo 3 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e
restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo  7
della medesima legge". 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 ha disposto (con l'art.  12,  comma
10) che fino al 31 gennaio 2021 restano sospese le procedure in corso
di cui al presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
310) che fino al 31 marzo 2021 restano sospese le procedure in  corso
di cui al presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l'art.  8,  comma  9)
che fino al 30 giugno 2021 restano sospese le procedure in  corso  di
cui al presente articolo. 
  Ha inoltro disposto (con l'art. 8, comma 10) che "Dal 1° luglio  al
31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui  ai  commi  2  e  8  [...]
resta, altresi', preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti
la  facolta'  di  recedere  dal  contratto  per  giustificato  motivo
oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604
e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui  all'articolo
7 della medesima legge". 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.L. 20 luglio 2021, n. 103 ha disposto (con l'art. 3, comma  2)
che "Ai datori di  lavoro  che  presentano  domanda  di  integrazione
salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per
la durata del trattamento di integrazione salariale fruito  entro  il
31 dicembre 2021. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta,
altresi', preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero
dei  dipendenti,  la  facolta'  di   recedere   dal   contratto   per
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15
luglio 1966, n. 604 e restano altresi' sospese le procedure in  corso
di cui all'articolo 7 della medesima legge". 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 40, comma  4)  che
"Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale
ai sensi del comma 3 resta precluso l'avvio delle  procedure  di  cui
agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991,  n.  223  per  la
durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro  il  31
dicembre 2021 e restano altresi'  sospese  nel  medesimo  periodo  le
procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte
salve le ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso,  gia'
impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai  medesimi  soggetti
di cui al  primo  periodo  resta,  altresi',  preclusa  nel  medesimo
periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta'  di
recedere dal contratto per giustificato  motivo  oggettivo  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi'
sospese le procedure in corso di cui all'articolo  7  della  medesima
legge". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 40-bis, comma 2) che "Ai datori  di
lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi  del
comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui  agli  articoli
4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991,  n.  223,  per  la  durata  del
trattamento di integrazione salariale fruito  entro  il  31  dicembre
2021 e restano altresi' sospese, nel medesimo periodo,  le  procedure
pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve  le
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,  gia'  impiegato
nell'appalto, sia  riassunto  a  seguito  di  subentro  di  un  nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai  medesimi  soggetti
di cui al primo  periodo  resta,  altresi',  preclusa,  nel  medesimo
periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta'  di
recedere dal contratto per giustificato  motivo  oggettivo  ai  sensi
dell'articolo 3 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e  restano
altresi' sospese le procedure in corso di cui  all'articolo  7  della
medesima legge". 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, ha disposto (con l'art. 11,  comma
7) che "Ai datori di lavoro che presentano  domanda  di  integrazione
salariale ai sensi dei commi 1, 2 e 6 resta  precluso  l'avvio  delle
procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio  1991,
n. 223, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione
salariale. Ai medesimi  soggetti  di  cui  al  primo  periodo  resta,
altresi', preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero
dei  dipendenti,  la  facolta'  di   recedere   dal   contratto   per
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15
luglio 1966, n. 604, e restano altresi' sospese le procedure in corso
di cui all'articolo 7 della medesima legge".