REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1939, n. 636

((Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternita' con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialita' e la natalita')).(039U0636)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272 (in G.U. 07/09/1939, n. 209).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2007)
Testo in vigore dal: 1-1-2008
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 19. 
 
  In caso di disoccupazione  involontaria  per  mancanza  di  lavoro,
l'assicurato,  qualora  possa  fare  valere  almeno   due   anni   di
assicurazione  e  almeno  un  anno  di  contribuzione   nel   biennio
precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto  a  una
indennita'  giornaliera  fissata   in   relazione   all'importo   dei
contributi per  l'assicurazione  disoccupazione  versati  nell'ultimo
anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione.((28)) 
 
  L'indennita' e' stabilita nella misura seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 5 NOVEMBRE 1968, N. 1115. 
(1) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 6 luglio 1939, n. 1272 ha  disposto  (con  l'articolo  unico,
comma 1) che "Nella intestazione della tabella degli stessi  articoli
che segue i suindicati commi, sono aggiunte dopo le parole: 
  « numero dei figli », le altre: « a carico »". 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 247 ha disposto (con l'art. 1, comma 25)
che "Per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1°  gennaio
2008  la  durata  dell'indennita'  ordinaria  di  disoccupazione  con
requisiti normali, di cui all'articolo 19,  primo  comma,  del  regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e  successive  modificazioni,  e'
elevata a otto mesi per i soggetti con eta'  anagrafica  inferiore  a
cinquanta anni e a dodici mesi per i  soggetti  con  eta'  anagrafica
pari o superiore a cinquanta anni".