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LEGGE 9 marzo 1989, n. 88

Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal:  28-3-1989

Art. 26

(Competenze del comitato amministratore
della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).
1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 25 ha i seguenti compiti:
a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;
c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalità di cui alla lettera c), i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione; si applicano le norme sui termini di cui all'articolo 47, commi 3 e 4;
f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.
2. Tutte le competenze già attribuite ai preesistenti comitati preposti alle gestioni di cui all'articolo 24 sono trasferite al comitato amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
3. I ricorsi avverso i provvedimenti delle commissioni provinciali in materia di prestazioni di integrazione salariale sono attribuiti al comitato amministratore della gestione di cui all'articolo 24.
Le autorizzazioni alle proroghe di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono concesse dalle commissioni di cui all'articolo 8 della medesima legge.
Nota all'art. 26, comma 3:
Il testo dell'art. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario), e il seguente:
"Art. 6 (Durata dell'integrazione salariale ordinaria). - L'integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente articolo 1, n. 1) e corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.
Le proroghe sono autorizzate dal comitato speciale di cui all'articolo 7 del decreto-legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.
Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione e stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
L'integrazione salariale relativa a più periodi non
consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.
Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma non si applicano nei casi d'intervento determinato da eventi oggettivamente non evitabili".