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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 2009, n. 140

Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (09G0149)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/10/2014)
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Testo in vigore dal: 16-10-2009
al: 20-10-2014
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, la legge 28 febbraio 1992,
n. 220, e l'articolo 1, commi 10 e 11, della legge 24 dicembre  1993,
n. 537,  nonche'  i  relativi  decreti  interministeriali  attuativi,
concernenti,  tra  l'altro,   l'organizzazione   dell'amministrazione
statale in materia di difesa del mare; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista  la  legge  3  marzo  1987,  n.  59,  recante  modifiche   ed
integrazioni alla legge suddetta; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992,  n.
309, recante il regolamento per l'organizzazione del servizio per  la
tutela delle acque, la disciplina dei  rifiuti,  il  risanamento  del
suolo e la prevenzione  dell'inquinamento  di  natura  fisica  e  del
servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le  industrie
a rischio del Ministero dell'ambiente; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, e in particolare gli articoli 4, comma 4, 35, 36 e 38; 
  Visto l'articolo 37, comma 1, del  decreto  legislativo  30  luglio
1999,  n.  300,  come  modificato  dall'articolo  7,  comma  2,   del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il quale prevede  la  figura  del
Segretario generale per il coordinamento delle Direzioni generali del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n.
261,   recante   regolamento   di   organizzazione   del    Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri,  ed  in
particolare l'articolo 1, commi 1 e 13-bis; 
  Visto l'articolo 29  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  Visto l'articolo 1, commi da 404 a 416, nonche' il comma 507, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visti gli articoli 68 e 74 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo  2001,  n.
245, come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  15
febbraio 2006, n. 183; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90; 
  Visto l'articolo  7  del  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123; 
  Visto l'articolo 28 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'articolo 9-bis del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; 
  Visto l'articolo 26, comma 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
222; 
  Sentite le organizzazioni sindacali; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 gennaio 2009; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 aprile 2009; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 luglio 2009; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione: 
                 E m a n a il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
 
                       Funzioni e attribuzioni 
 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, nonche' quelle ad esso attribuite  da  ogni
altra norma vigente. 
          Avvertenza: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
             Per le direttive CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
             - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
             - Si riporta il testo del  comma  4-bis,  dell'art.  17,
          della legge 23 agosto 1988, n.  400,  recante:  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  12   settembre   1988,   n.   214   (supplemento
          ordinario): 
             «4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali». 
             -  La  legge  31  dicembre  1982,   n.   979,   recante:
          «Disposizioni per la difesa del mare», e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18  gennaio  1983,  n.  16  (supplemento
          ordinario). 
             -  La  legge  28  febbraio  1992,   n.   220,   recante:
          «Interventi per la difesa del  mare»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1992, n. 62. 
             - Si riportano i testi dei commi 10 e 11,  dell'art.  1,
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante:  «Interventi
          correttivi di finanza pubblica», pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303 (supplemento ordinario): 
             «10.  Sono  trasferite  al  Ministero  dell'ambiente  le
          funzioni del Ministero della marina mercantile  in  materia
          di tutela e di difesa dell'ambiente  marino.  Il  Ministero
          dell'ambiente  si  avvale  dell'Istituto  centrale  per  la
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  applicata   al   mare
          (ICRAM). 
             11. Con decreti  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
          Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge,  si  provvede  alla  individuazione  ed  al
          trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici  del
          Ministero   della   marina   mercantile,    ivi    compreso
          l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero
          dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre,
          a fissare i criteri per la  parziale  riassegnazione  degli
          stanziamenti  iscritti  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero della marina mercantile per l'anno 1993». 
             - La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante:  «Istituzione
          del Ministero dell'ambiente e norme  in  materia  di  danno
          ambientale»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          luglio 1986, n. 162 (supplemento ordinario). 
             - La legge 3 marzo 1987, n. 59,  recante:  «Disposizioni
          transitorie ed urgenti per il funzionamento  del  Ministero
          dell'ambiente» e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          marzo 1987, n. 52. 
             - Il decreto del Presidente della  Repubblica  27  marzo
          1992, n. 309, recante:  «Regolamento  per  l'organizzazione
          del Servizio per la tutela delle acque, la  disciplina  dei
          rifiuti,  il  risanamento  del  suolo  e   la   prevenzione
          dell'inquinamento di  natura  fisica  e  del  Servizio  per
          l'inquinamento atmosferico, acustico e per le  industrie  a
          rischio del Ministero dell'ambiente»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1992, n. 136. 
             - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche»  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  9  maggio  2001,  n.  106  (supplemento
          ordinario). 
             - La legge 15 marzo 1997, n.  59,  recante:  «Delega  al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo  1997,  n.  63
          (supplemento ordinario). 
             - Si riporta il testo del comma 14, dell'art. 17,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti  per
          lo  snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e   dei
          procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 17  maggio  1997,  n.  113  (supplemento
          ordinario): 
             «14.  Nel  caso  in  cui   disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta». 
             -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,
          recante:  «Riordino  e  potenziamento  dei   meccanismi   e
          strumenti di monitoraggio  e  valutazione  dei  costi,  dei
          rendimenti e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta  dalle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
          15  marzo  1997,  n.  59»  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193. 
             - Si riportano i testi del comma 4, dell'art. 4, nonche'
          degli articoli 35, 36 e  38,  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma  dell'organizzazione
          del Governo, a norma dell'art.  11  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  agosto
          1999, n. 203 (supplemento ordinario): 
             «4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare». 
             «Art. 35 (Istituzione del Ministero e  attribuzioni).  -
          1. E' istituito il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio. 
             2.  Al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio  sono  attribuite  le  funzioni  e   i   compiti
          spettanti allo Stato relativi  alla  tutela  dell'ambiente,
          del territorio e dell'ecosistema, con particolare  riguardo
          alle seguenti materie: 
              a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle
          aree naturali protette, tutela della biodiversita' e  della
          biosicurezza, della  fauna  e  della  flora,  attuazione  e
          gestione, fatte salve le competenze  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri,
          della Convenzione di  Washington  (CITES)  e  dei  relativi
          regolamenti   comunitari,   della   difesa   del   mare   e
          dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale; 
              b) gestione dei rifiuti ed interventi di  bonifica  dei
          siti inquinati; tutela delle  risorse  idriche  e  relativa
          gestione, fatta salva la  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole e forestali; 
              c) promozione  di  politiche  di  sviluppo  durevole  e
          sostenibile, nazionali e internazionali; 
              d)  sorveglianza,   monitoraggio   e   recupero   delle
          condizioni ambientali conformi agli interessi  fondamentali
          della  collettivita'  e  all'impatto   sull'ambiente,   con
          particolare  riferimento  alla  prevenzione  e  repressione
          delle   violazioni   compiute   in   danno   dell'ambiente,
          prevenzione  e  protezione  dall'inquinamento  atmosferico,
          acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; 
              e) difesa e assetto del territorio con  riferimento  ai
          valori naturali e ambientali. 
             3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le   inerenti
          risorse,  le   funzioni   e   i   compiti   dei   Ministeri
          dell'ambiente e  dei  lavori  pubblici,  eccettuate  quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  Ministeri
          o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni  conferite
          alle regioni e agli enti locali anche ai sensi  e  per  gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b), della legge 15  marzo  1997,  n.  59;  sono  altresi'
          trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al  Ministero
          delle politiche agricole in materia  di  polizia  forestale
          ambientale». 
             «Art. 36 (Poteri di indirizzo politico  e  di  vigilanza
          del Ministro). -  1.  Al  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e'  attribuita  la  titolarita'  dei
          poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4  e  14
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  nonche'  la  titolarita'  del   potere   di
          vigilanza con riferimento  all'Agenzia  per  la  protezione
          dell'ambiente e per i  servizi  tecnici  (APAT),  ai  sensi
          degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'art.  1  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto  2002,  n.
          207, e all'Istituto centrale per la  ricerca  applicata  al
          mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          si provvede  a  ridefinire  i  compiti  e  l'organizzazione
          dell'ICRAM. 
             1-bis.  Nei  processi  di  elaborazione  degli  atti  di
          programmazione del Governo aventi rilevanza  ambientale  e'
          garantita la partecipazione del Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio». 
             «Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e  per
          i servizi tecnici). - 1.  E'  istituita  l'agenzia  per  la
          protezione dell'ambiente e  per  i  servizi  tecnici  nelle
          forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 
             2.  L'agenzia  svolge   i   compiti   e   le   attivita'
          tecnico-scientifiche  di   interesse   nazionale   per   la
          protezione  dell'ambiente,  per  la  tutela  delle  risorse
          idriche  e   della   difesa   del   suolo,   ivi   compresi
          l'individuazione e  delimitazione  dei  bacini  idrografici
          nazionali e interregionali. 
             3.   All'agenzia   sono   trasferite   le   attribuzioni
          dell'agenzia nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente,
          quelle dei servizi tecnici nazionali  istituiti  presso  la
          presidenza del consiglio  dei  ministri,  ad  eccezione  di
          quelle del servizio sismico nazionale. 
             4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai  sensi  dell'art.
          8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio  federale
          rappresentativo delle agenzie regionali per  la  protezione
          dell'ambiente, con funzioni consultive  nei  confronti  del
          direttore generale e del  comitato  direttivo.  Lo  statuto
          prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto  di
          quattro  membri,  di  cui  due  designati   dal   Ministero
          dell'ambiente e due designati dalla  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano.  Lo  statuto  disciplina
          inoltre le funzioni e le competenze degli  organismi  sopra
          indicati e la  loro  durata,  nell'ambito  delle  finalita'
          indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1,  lettera
          b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 
             5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la  protezione
          dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
          la presidenza  del  consiglio  dei  ministri.  Il  relativo
          personale   e   le   relative   risorse   sono    assegnate
          all'agenzia». 
             - Si riporta il testo dell'art. 37, comma 1, del  citato
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato
          dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008,  n.
          90, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  luglio
          2008, n. 123: 
             «Art. 37 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in
          un numero non superiore a sei direzioni generali, alla  cui
          individuazione  ed  organizzazione  si  provvede  ai  sensi
          dell'art.   4,   sentite   le   organizzazioni    sindacali
          maggiormente rappresentative. Le direzioni sono  coordinate
          da un Segretario generale. Al conferimento dell'incarico di
          cui al periodo precedente si provvede  ai  sensi  dell'art.
          19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165». 
             - Il decreto del Presidente della Repubblica  17  giugno
          2003,  n.  261,  abrogato  dal  presente  decreto,  recava:
          «Regolamento di organizzazione del Ministero  dell'ambiente
          e della tutela del territorio». 
             - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante:
          «Norme in materia ambientale» e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88 (supplemento ordinario). 
             - Si riportano i testi dei commi 1 e  13-bis,  dell'art.
          1, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  17  luglio  2006,  n.  233,
          recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
          attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e
          dei Ministeri»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          maggio 2006, n. 114: 
             «Art. 1. - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          300, il comma 1 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: 
             «1. I Ministeri sono i seguenti: 
              1) Ministero degli affari esteri; 
              2) Ministero dell'interno; 
              3) Ministero della giustizia; 
              4) Ministero della difesa; 
              5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
              6) Ministero dello sviluppo economico; 
              7) Ministero del commercio internazionale; 
              8) Ministero delle comunicazioni; 
              9) Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
          forestali; 
              10)  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
          territorio e del mare; 
              11) Ministero delle infrastrutture; 
              12) Ministero dei trasporti; 
              13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 
              14) Ministero della salute; 
              15) Ministero della pubblica istruzione; 
              16) Ministero dell'universita' e della ricerca; 
              17) Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
              18) Ministero della solidarieta' sociale. 
             (Omissis). 
             13-bis. La  denominazione:  «Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare»  sostituisce,  ad
          ogni  effetto  e  ovunque   presente,   la   denominazione:
          «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio». 
             - Si riporta il testo dell'art. 29, del decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti  per  il
          rilancio economico e sociale,  per  il  contenimento  e  la
          razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'  interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n.  153,
          e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
          n. 248: 
             «Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed
          altri organismi). - 1. Fermo restando il  divieto  previsto
          dall'art. 18, comma 1, della legge  28  dicembre  2001,  n.
          448, la spesa complessiva sostenuta  dalle  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, per organi  collegiali  e  altri  organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette amministrazioni, e' ridotta del trenta  per  cento
          rispetto a quella sostenuta  nell'anno  2005.  Ai  suddetti
          fini  le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,   e
          comunque entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  le  necessarie  misure  di
          adeguamento ai nuovi limiti di  spesa.  Tale  riduzione  si
          aggiunge a quella prevista dall'art.  1,  comma  58,  della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
             2. Per realizzare le  finalita'  di  contenimento  delle
          spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali  si
          procede, entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, al riordino  degli  organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma  2,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  per  gli  organismi
          previsti dalla legge o da regolamento e,  per  i  restanti,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su
          proposta del Ministro competente. I  provvedimenti  tengono
          conto dei seguenti criteri: 
              a)  eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali; 
              b) razionalizzazione delle competenze  delle  strutture
          che svolgono funzioni omogenee; 
              c) limitazione del numero delle strutture di supporto a
          quelle strettamente indispensabili al  funzionamento  degli
          organismi; 
              d)  diminuzione  del  numero   dei   componenti   degli
          organismi; 
              e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli
          organismi; 
              e-bis)  indicazione  di  un  termine  di  durata,   non
          superiore a tre anni, con la previsione che  alla  scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso; 
              e-ter) previsione di  una  relazione  di  fine  mandato
          sugli obiettivi realizzati dagli organismi,  da  presentare
          all'amministrazione  competente  e  alla   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri ; 
             2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  valuta,
          prima della scadenza del termine di durata degli  organismi
          individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3,  di
          concerto con l'amministrazione di  settore  competente,  la
          perdurante   utilita'    dell'organismo    proponendo    le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso. 
             3.  Le  amministrazioni  non  statali  sono   tenute   a
          provvedere, entro lo stesso  termine  e  sulla  base  degli
          stessi criteri di cui  al  comma  2,  con  atti  di  natura
          regolamentare  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,   da
          sottoporre alla verifica degli organi interni di  controllo
          e  all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,   ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto. 
             4. Ferma restando la realizzazione  degli  obiettivi  di
          risparmio di spesa di cui al comma  1,  gli  organismi  non
          individuati dai provvedimenti previsti  dai  commi  2  e  3
          entro il 15 maggio 2007 sono  soppressi.  A  tale  fine,  i
          regolamenti ed i decreti di cui al  comma  2,  nonche'  gli
          atti di natura regolamentare di  cui  al  comma  3,  devono
          essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti  pareri,
          ovvero per la verifica da parte  degli  organi  interni  di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro  il  28
          febbraio 2007. 
             5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza  che
          si sia provveduto agli adempimenti ivi  previsti  e'  fatto
          divieto alle amministrazioni di corrispondere  compensi  ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1. 
             6. Le disposizioni del  presente  articolo  non  trovano
          diretta applicazione alle regioni, alle province  autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,  per  i  quali  costituiscono  disposizioni   di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 
             7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   non   si
          applicano ai commissari straordinari  del  Governo  di  cui
          all'art. 11 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e  agli
          organi di direzione, amministrazione e controllo». 
             - Si riportano i testi dei commi da 404 a  416,  nonche'
          il comma 507 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006,  n.
          296, recante: «Disposizioni per la formazione del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge   finanziaria
          2007)», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale.  27  dicembre
          2006, n. 299 (supplemento ordinario): 
             «404.  Al   fine   di   razionalizzare   e   ottimizzare
          l'organizzazione delle spese e dei costi  di  funzionamento
          dei Ministeri, con regolamenti  da  emanare,  entro  il  30
          aprile 2007, ai sensi  dell'art.  17,  comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: 
              a)  alla  riorganizzazione  degli  uffici  di   livello
          dirigenziale  generale  e  non  generale,  procedendo  alla
          riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
          di livello dirigenziale generale  ed  al  5  per  cento  di
          quelli di livello dirigenziale non  generale  nonche'  alla
          eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  esistenti,
          garantendo    comunque    nell'ambito    delle    procedure
          sull'autorizzazione alle assunzioni la  possibilita'  della
          immissione, nel quinquennio 2007-2011, di  nuovi  dirigenti
          assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e  4,  deldecreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, in misura non  inferiore  al  10  per  cento
          degli uffici dirigenziali; 
              b) alla gestione unitaria del personale e  dei  servizi
          comuni   anche   mediante    strumenti    di    innovazione
          amministrativa e tecnologica; 
              c) alla rideterminazione delle  strutture  periferiche,
          prevedendo  la  loro  riduzione  e,   ove   possibile,   la
          costituzione di  uffici  regionali  o  la  riorganizzazione
          presso le prefetture-uffici territoriali del  Governo,  ove
          risulti sostenibile e maggiormente  funzionale  sulla  base
          dei principi di efficienza ed  economicita'  a  seguito  di
          valutazione  congiunta  tra  il  Ministro  competente,   il
          Ministro dell'interno, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e  le
          riforme istituzionali ed il Ministro per le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione,  attraverso  la
          realizzazione  dell'esercizio   unitario   delle   funzioni
          logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi  comuni
          e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni  immobili  di
          proprieta' pubblica; 
              d) alla  riorganizzazione  degli  uffici  con  funzioni
          ispettive e di controllo; 
              e)  alla  riduzione   degli   organismi   di   analisi,
          consulenza e studio di elevata specializzazione; 
              f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo  da
          assicurare che il  personale  utilizzato  per  funzioni  di
          supporto   (gestione   delle   risorse    umane,    sistemi
          informativi,  servizi  manutentivi  e   logistici,   affari
          generali,  provveditorati  e   contabilita')   non   ecceda
          comunque   il   15   per   cento   delle   risorse    umane
          complessivamente  utilizzate   da   ogni   amministrazione,
          mediante processi di riorganizzazione  e  di  formazione  e
          riconversione del personale addetto alle predette  funzioni
          che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
          all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del  limite
          predetto; 
              g)  all'avvio  della  ristrutturazione,  da  parte  del
          Ministero degli  affari  esteri,  della  rete  diplomatica,
          consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
          mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa,  ed  in
          particolare all'unificazione dei  servizi  contabili  degli
          uffici della rete  diplomatica  aventi  sede  nella  stessa
          citta' estera, prevedendo che le funzioni  delineate  dagli
          articoli 3, 4 e 6 del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 marzo 2000,  n.  120,  siano
          svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
          tutte le rappresentanze medesime. 
             405. I regolamenti di cui  al  comma  404  prevedono  la
          completa attuazione dei processi di riorganizzazione  entro
          diciotto mesi dalla data della loro emanazione. 
             406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui  al
          comma  404  sono  abrogate   le   previgenti   disposizioni
          regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i  medesimi
          regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione. 
             407. Le amministrazioni, entro due mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  trasmettono  al
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
          finanze gli schemi di regolamento di cui al comma  404,  il
          cui  esame  deve  concludersi  entro  un  mese  dalla  loro
          ricezione, corredati: 
              a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata,  ai
          fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20  febbraio  1998,
          n. 38, dai competenti uffici  centrali  del  bilancio,  che
          specifichi,  per  ciascuna   modifica   organizzativa,   le
          riduzioni di spesa previste nel triennio; 
              b) da un analitico piano operativo asseverato, ai  fini
          di cui all'art. 9, comma  3,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20  febbraio  1998,
          n. 38, dai competenti uffici  centrali  del  bilancio,  con
          indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere,  delle
          azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini. 
             408. In coerenza con le disposizioni  di  cui  al  comma
          404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle
          assunzioni   di   cui   alla    normativa    vigente,    le
          amministrazioni statali attivano con  immediatezza,  previa
          consultazione  delle  organizzazioni  sindacali,  piani  di
          riallocazione  del  personale  in   servizio,   idonei   ad
          assicurare che le risorse umane impegnate  in  funzioni  di
          supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
          al comma 404, lettera f). I predetti piani, da  predisporre
          entro il 31 marzo 2007,  sono  approvati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro per le riforme e  le  innovazioni  nella  pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
          possono essere disposte nuove assunzioni.  La  disposizione
          di cui al  presente  comma  si  applica  anche  alle  Forze
          armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
          del fuoco. 
             409. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  il
          Ministro per le riforme e  le  innovazioni  nella  pubblica
          amministrazione  verificano  semestralmente  lo  stato   di
          attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a  416
          e trasmettono alle Camere una relazione  sui  risultati  di
          tale verifica. 
             410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei
          tempi  previsti  alla  predisposizione  degli   schemi   di
          regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto,  per  gli
          anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
          qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. 
             411.   I   competenti   organi   di   controllo    delle
          amministrazioni,    nell'esercizio     delle     rispettive
          attribuzioni,  effettuano  semestralmente  il  monitoraggio
          sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
          416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri  vigilanti  e
          alla Corte dei conti.  Successivamente  al  primo  biennio,
          verificano il rispetto del parametro di cui al  comma  404,
          lettera f), relativamente al personale  utilizzato  per  lo
          svolgimento delle funzioni di supporto. 
             412. Il Presidente del Consiglio dei  Ministri,  sentiti
          il Ministro per le riforme e le innovazioni nella  pubblica
          amministrazione, il Ministro dell'economia e delle  finanze
          e  il  Ministro  dell'interno,  emana   linee   guida   per
          l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  da  404  a
          416. 
             413.   Le    direttive    generali    per    l'attivita'
          amministrativa e per la gestione, emanate  annualmente  dai
          Ministri,  contengono  piani  e  programmi  specifici   sui
          processi  di  riorganizzazione  e  di  riallocazione  delle
          risorse necessari per il rispetto del parametro di  cui  al
          comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408. 
             414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi  previsti
          nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e  nei
          piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
          della corresponsione ai  dirigenti  della  retribuzione  di
          risultato e della responsabilita' dirigenziale. 
             415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  da
          404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
          risultati finanziari di cui al comma 416  dall'«Unita'  per
          la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e
          le    innovazioni    nella    pubblica     amministrazione,
          dell'economia e delle finanze  e  dell'interno,  che  opera
          anche  come  centro   di   monitoraggio   delle   attivita'
          conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio  delle
          relative  funzioni  l'Unita'  per  la  riorganizzazione  si
          avvale, nell'ambito delle  attivita'  istituzionali,  senza
          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello  Stato,  delle
          strutture   gia'    esistenti    presso    le    competenti
          amministrazioni». 
             416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai  commi
          da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire  risparmi  di
          spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14
          milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni  di  euro  per
          l'anno 2009. 
             (Omissis). 
             507. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, e'  accantonata
          e resa indisponibile, in maniera  lineare,  con  esclusione
          degli effetti finanziari derivanti  dalla  presente  legge,
          una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro,  a
          5.031 milioni di euro e a  4.922  milioni  di  euro,  delle
          dotazioni delle unita' previsionali di  base  iscritte  nel
          bilancio  dello   Stato,   anche   con   riferimento   alle
          autorizzazioni di  spesa  predeterminate  legislativamente,
          con   esclusione   del   comparto   della   radiodiffusione
          televisiva locale, relative a consumi intermedi  (categoria
          2), a trasferimenti correnti ad  amministrazioni  pubbliche
          (categoria 4), con esclusione dei  trasferimenti  a  favore
          della  protezione  civile,  del   Fondo   ordinario   delle
          universita' statali, degli enti  territoriali,  degli  enti
          previdenziali  e  degli  organi  costituzionali,  ad  altri
          trasferimenti correnti (categorie 5, 6 e 7), con esclusione
          dei trasferimenti all'estero  aventi  natura  obbligatoria,
          delle pensioni di guerra e altri  assegni  vitalizi,  delle
          erogazioni agli  istituti  di  patronato  e  di  assistenza
          sociale, nonche' alle confessioni  religiose  di  cui  alla
          legge 20 maggio 1985, n. 222, e  successive  modificazioni,
          ad altre uscite correnti (categoria 12)  e  alle  spese  in
          conto capitale, con esclusione dei trasferimenti  a  favore
          della protezione civile, di una quota pari al 50 per  cento
          dello stanziamento del Fondo per le  aree  sottoutilizzate,
          dei  limiti  di  impegno  gia'  attivati,  delle  rate   di
          ammortamento   mutui,   dei   trasferimenti    agli    enti
          territoriali e delle acquisizioni di attivita' finanziarie. 
          Ai  fini  degli  accantonamenti  complessivi  indicati,  le
          dotazioni iscritte nelle unita' previsionali di base  dello
          stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
          sono accantonate e rese indisponibili, in maniera  lineare,
          per un importo  complessivo  di  40  milioni  di  euro  per
          ciascun  anno  del  triennio  2007-2009.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare,  su
          proposta dei Ministri competenti,  entro  il  31  marzo  di
          ciascun  anno  del  triennio  2007-2009,   possono   essere
          disposte variazioni degli accantonamenti di  cui  al  primo
          periodo, anche  interessando  diverse  unita'  previsionali
          relative  alle  suddette  categorie  con  invarianza  degli
          effetti sul fabbisogno  e  sull'indebitamento  netto  della
          pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilita'
          di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare
          risorse  di  parte  corrente.  Lo  schema  di  decreto   e'
          trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
          Commissioni competenti  per  le  conseguenze  di  carattere
          finanziario». 
             - Si riportano i testi  degli  articoli  68  e  74,  del
          decreto  legge   25   giugno   2008,   n.   112,   recante:
          «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria»,
          convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 
          133, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno  2008,
          n. 147 (supplemento ordinario): 
             «Art. 68 (Riduzione  degli  organismi  collegiali  e  di
          duplicazioni di strutture). - 1.  Ai  fini  dell'attuazione
          del comma 2-bis dell'art. 29  del  decreto-legge  4  luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n.  248,  improntato  a  criteri  di  rigorosa
          selezione, per la  valutazione  della  perdurante  utilita'
          degli organismi  collegiali  operanti  presso  la  Pubblica
          amministrazione  e  per  realizzare,  entro   il   triennio
          2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino  al
          definitivo trasferimento delle attivita' ad essi  demandate
          nell'ambito di quelle istituzionali delle  Amministrazioni,
          vanno esclusi dalla proroga prevista dal  comma  2-bis  del
          citato art. 29  del  decreto-legge  n.  223  del  2006  gli
          organismi collegiali: 
              istituiti in data antecedente  al  30  giugno  2004  da
          disposizioni legislative  od  atti  amministrativi  la  cui
          operativita' e' finalizzata al raggiungimento di  specifici
          obiettivi  o  alla  definizione  di  particolari  attivita'
          previste dai provvedimenti di  istituzione  e  non  abbiano
          ancora conseguito le predette finalita'; 
              istituiti successivamente alla data del 30 giugno  2004
          che non operano da almeno due anni antecedenti alla data di
          entrata in vigore del presente decreto; 
              svolgenti  funzioni   riconducibili   alle   competenze
          previste dai regolamenti di organizzazione per  gli  uffici
          di   struttura   dirigenziale   di   1°   e   2°    livello
          dell'Amministrazione presso la  quale  gli  stessi  operano
          ricorrendo,   ove   vi    siano    competenze    di    piu'
          amministrazioni, alla conferenza di servizi. 
             2. Nei casi  in  cui,  in  attuazione  del  comma  2-bis
          dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga
          riconosciuta l'utilita' degli organismi collegiali  di  cui
          al comma 1, la proroga  e'  concessa  per  un  periodo  non
          superiore a due anni. In sede di concessione della  proroga
          prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi
          ulteriori  obiettivi  di   contenimento   dei   trattamenti
          economici da corrispondere ai  componenti  privilegiando  i
          compensi  collegati  alla  presenza   rispetto   a   quelli
          forfetari od  onnicomprensivi  e  stabilendo  l'obbligo,  a
          scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui  sede
          di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo. 
             3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          su proposta del Ministro competente, sono  individuati  gli
          organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei  criteri
          di cui ai precedenti commi, in modo tale da  assicurare  un
          ulteriore contenimento della spesa non inferiore  a  quello
          conseguito  in  attuazione   del   citato   art.   29   del
          decreto-legge n. 223 del 2006. 
             4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1  dell'art.
          29  del  citatodecreto-legge  n.  223  del  2006   riferita
          all'anno 2006 si  applica  agli  organismi  collegiali  ivi
          presenti istituiti dopo la data di entrata  in  vigore  del
          citato decreto-legge. 
             5. Al fine di  eliminare  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali nonche' di favorire una maggiore efficienza  dei
          servizi  e  la  razionalizzazione   delle   procedure,   le
          strutture  amministrative  che   svolgono   prevalentemente
          attivita' a contenuto tecnico e di elevata specializzazione
          riconducibili  a  funzioni  istituzionali   attribuite   ad
          amministrazioni dello Stato centrali  o  periferiche,  sono
          soppresse e le relative  competenze  sono  trasferite  alle
          Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee. 
             6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture: 
              a) Alto Commissario per la prevenzione ed il  contrasto
          della  corruzione  e  delle   altre   forme   di   illecito
          all'interno della pubblica amministrazione di cui  all'art.
          1  della  legge  16  gennaio   2003,   n.   3e   successive
          modificazioni.; 
              b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di
          cui all'art. 1-quater del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.
          35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  maggio
          2005, n. 80e all'art. 4-bis del  decreto-legge  10  gennaio
          2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
          marzo 2006, n. 81; 
              c) Commissione per l'inquadramento del  personale  gia'
          dipendente da organismi militari  operanti  nel  territorio
          nazionale nell'ambito  della  Comunita'  Atlantica  di  cui
          all'art. 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98. 
             6-bis. Le funzioni delle strutture di cui  al  comma  6,
          lettere a) e b), sono trasferite al Ministro competente che
          puo' delegare un sottosegretario di Stato. 
             7.  Le  amministrazioni   interessate   trasmettono   al
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  ed  al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato  -  i  provvedimenti  di
          attuazione del presente articolo. 
             8. Gli organi delle strutture  soppresse  ai  sensi  del
          presente articolo rimangono in carica per  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  al
          fine di gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni.  I
          risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati  al
          miglioramento dei saldi di finanza pubblica». 
             «Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi).  -  1.
          Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad   ordinamento
          autonomo, ivi  inclusa  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, le agenzie, incluse le  agenzie  fiscali  di  cui
          agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
          enti pubblici non economici, gli enti di  ricerca,  nonche'
          gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  30
          novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: 
              a)   a   ridimensionare   gli   assetti   organizzativi
          esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita'  ed
          economicita',   operando   la   riduzione   degli    uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al 15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine  le
          amministrazioni adottano misure volte: 
               alla  concentrazione  dell'esercizio  delle   funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici; 
               all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
          logistiche  e  strumentali,   salvo   specifiche   esigenze
          organizzative, derivanti anche  dalle  connessioni  con  la
          rete periferica, riducendo, in ogni caso, il  numero  degli
          uffici dirigenziali di livello  generale  e  di  quelli  di
          livello non  generale  adibiti  allo  svolgimento  di  tali
          compiti. 
             Le  dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale  sono   corrispondentemente   ridotte,   ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti, nei termini previsti  dall'art.  1,  comma  404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
              b) a ridurre il contingente di personale  adibito  allo
          svolgimento di compiti logistico-strumentali e di  supporto
          in misura non inferiore al dieci per cento con  contestuale
          riallocazione delle risorse  umane  eccedenti  tale  limite
          negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; 
              c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche  del
          personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli
          enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore  al
          dieci per cento della spesa complessiva relativa al  numero
          dei posti di organico di tale personale. 
             2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al  comma
          1,  le  amministrazioni  possono   disciplinare,   mediante
          appositi  accordi,  forme  di  esercizio   unitario   delle
          funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
          personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
          in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 
             3. Con i medesimi provvedimenti di cui al  comma  1,  le
          amministrazioni   dello   Stato   rideterminano   la   rete
          periferica su base regionale o interregionale,  oppure,  in
          alternativa,   provvedono   alla   riorganizzazione   delle
          esistenti   strutture   periferiche    nell'ambito    delle
          prefetture-uffici territoriali  del  Governo  nel  rispetto
          delle procedure previste dall'art. 1,  comma  404,  lettera
          c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
             4. Ai fini dell'attuazione  delle  misure  previste  dal
          comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono  essere
          computate altresi' le riduzioni derivanti  dai  regolamenti
          emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi  dell'art.
          1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,  n.
          296,  avuto   riguardo   anche   ai   Ministeri   esistenti
          anteriormente  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In  ogni
          caso per le  amministrazioni  che  hanno  gia'  adottato  i
          predetti  regolamenti  resta  salva  la   possibilita'   di
          provvedere   alla   copertura   dei   posti   di   funzione
          dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
          disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango  primario
          successive alla data di  entrata  in  vigore  della  citata
          legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze  di
          compatibilita'    generali    nonche'     degli     assetti
          istituzionali, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con
          l'adozione di provvedimenti specifici  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  adottati  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   303,   e   successive
          integrazioni e modificazioni, che  tengono  comunque  conto
          dei criteri e dei principi di cui al presente articolo. 
             5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma
          1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente  individuate
          in misura pari ai posti coperti alla data del 30  settembre
          2008. Sono  fatte  salve  le  procedure  concorsuali  e  di
          mobilita' avviate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
             5-bis.  Al  fine  di  assicurare   il   rispetto   della
          disciplina   vigente   sul   bilinguismo   e   la   riserva
          proporzionale di posti nel  pubblico  impiego,  gli  uffici
          periferici delle amministrazioni dello Stato,  inclusi  gli
          enti previdenziali situati sul territorio  della  provincia
          autonoma di Bolzano, sono autorizzati per  l'anno  2008  ad
          assumere personale risultato vincitore o idoneo  a  seguito
          di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
          a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui  all'art.  1,
          comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
             6. Alle amministrazioni  che  non  abbiano  adempiuto  a
          quanto previsto dai  commi  1  e  4  e'  fatto  divieto  di
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con qualsiasi contratto. 
             6-bis. Restano escluse  dall'applicazione  del  presente
          articolo le strutture del comparto sicurezza,  delle  Forze
          armate e del Corpo nazionale dei Vigili  del  Fuoco,  fermi
          restando  gli  obiettivi  fissati  ai  sensi  del  presente
          articolo   da   conseguire    da    parte    di    ciascuna
          amministrazione». 
             - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  6  marzo
          2001, n. 245, recante «Regolamento di organizzazione  degli
          Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente
          e della tutela del territorio» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 28 giugno 2001, n. 148. 
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
          2006, n. 183, recante  «Regolamento  recante  modifiche  ed
          integrazioni al decreto del Presidente della  Repubblica  6
          marzo 2001,  n.  245,  concernente  l'organizzazione  degli
          uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente
          e della tutela del territorio» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114. 
             - Il decreto del Presidente della Repubblica  14  maggio
          2007, n. 90, recante: Regolamento  per  il  riordino  degli
          organismi operanti  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, a  norma  dell'art.
          29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2007, n.  158
          (supplemento ordinario). 
             - Si riporta il testo dell'art. 7 del  decreto-legge  23
          maggio 2008,  n.  90,  recante  «Misure  straordinarie  per
          fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento  dei
          rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni  di
          protezione civile»  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 luglio 2008, n, 123 e  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 maggio 2008, n. 120: 
             «Art. 7 (Misure per garantire  la  razionalizzazione  di
          strutture tecniche statali). - 1. Ai fini del  contenimento
          della  spesa  pubblica  e  dell'incremento  dell'efficienza
          procedimentale, il numero dei commissari che compongono  la
          Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale  di
          cui all'art. 9 del decreto del Presidente della  Repubblica
          14 maggio 2007, n. 90, e' ridotto da sessanta a  cinquanta,
          ivi inclusi il presidente e  il  segretario.  Entro  trenta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
          del mare procede, con  proprio  decreto,  alla  nomina  dei
          cinquanta commissari, in  modo  da  assicurare  un  congruo
          rapporto di proporzione fra i diversi tipi di competenze ed
          esperienze da ciascuno di essi  apportate.  Entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare  procede,  con  proprio  decreto,  al
          riordino della commissione tecnica di verifica dell'impatto
          ambientale. 
             2. All'art. 37, comma  1,  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
          periodi: «Le direzioni sono  coordinate  da  un  Segretario
          generale. Al conferimento dell'incarico di cui  al  periodo
          precedente si provvede ai sensi dell'art. 19, comma  5-bis,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165».   La
          copertura  dei  relativi  oneri  e'   assicurata   mediante
          soppressione  di  un   posto   di   funzione   di   livello
          dirigenziale generale,  effettivamente  ricoperto,  di  cui
          all'art. 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, nonche'
          mediante la soppressione di posti di  funzione  di  livello
          dirigenziale non  generale,  effettivamente  ricoperti,  in
          modo  da  garantire  l'invarianza  della  spesa.  Ai  sensi
          dell'art. 14, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, sono stabilite le
          modalita'  tecniche,  finanziarie  e  organizzative   degli
          uffici  di  diretta  collaborazione,  anche   relativamente
          all'esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto  del
          principio di invarianza della spesa». 
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   28   del   citato
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112: 
             «Art. 28 (Misure per garantire la  razionalizzazione  di
          strutture tecniche statali). - 1. E'  istituito,  sotto  la
          vigilanza del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  l'Istituto  superiore   per   la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 
             2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le  inerenti  risorse
          finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
          protezione dell'Ambiente e per i  servizi  tecnici  di  cui
          all'art. 38 del decreto legislativo n. 300  del  30  luglio
          1999 e successive  modificazioni,  dell'Istituto  nazionale
          per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio  1992,
          n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto centrale
          per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al  mare
          di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 
          496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  gennaio
          1994,  n.  61,  i  quali,  a  decorrere   dalla   data   di
          insediamento dei commissari di cui al comma 5 del  presente
          articolo, sono soppressi. 
             3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio e del mare, da adottare di concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   le
          Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
          che  si  esprimono  entro  venti  giorni  dalla   data   di
          assegnazione, sono determinati, in coerenza  con  obiettivi
          di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
          amministrazione e  controllo,  la  sede,  le  modalita'  di
          costituzione  e  di  funzionamento,  le  procedure  per  la
          definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
          l'utilizzo  del  personale,  nel  rispetto  del   contratto
          collettivo nazionale di lavoro del comparto degli  enti  di
          ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
          delle risorse dell'ISPRA. In sede di  definizione  di  tale
          decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a  regime
          per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
          e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti  alla
          razionalizzazione  delle  funzioni  amministrative,   anche
          attraverso l'eliminazione delle duplicazioni  organizzative
          e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse  strumentali
          e logistiche. 
             4.  La  denominazione   «Istituto   superiore   per   la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» sostituisce, ad
          ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia
          per la protezione dell'Ambiente e  per  i  servizi  tecnici
          (APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)»
          e  «Istituto  Centrale  per  la   Ricerca   scientifica   e
          tecnologica applicata al mare (ICRAM)». 
             5.  Per  garantire  l'ordinaria  amministrazione  e   lo
          svolgimento delle attivita'  istituzionali  fino  all'avvio
          dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare, con  proprio  decreto,  da  emanarsi
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,   nomina   un   commissario    e    due
          subcommissari. 
             6. Dall'attuazione dei commi  da  1  a  5  del  presente
          articolo, compresa l'attivita' dei  commissari  di  cui  al
          comma precedente, non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
             6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere  la
          rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi  e
          passivi  avanti  le  Autorita'   giudiziarie,   i   collegi
          arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. 
             7.  La  Commissione  istruttoria  per  l'IPPC,  di   cui
          all'art.  10  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica  14  maggio  2007,  n.  90,  e'
          composta  da  ventitre  esperti,  provenienti  dal  settore
          pubblico   e   privato,    con    elevata    qualificazione
          giuridico-amministrativa, di  cui  almeno  tre  scelti  fra
          magistrati ordinari,  amministrativi  e  contabili,  oppure
          tecnico-scientifica. 
             8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli  esperti
          con elevata qualificazione tecnico-scientifica. 
             9.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   del
          territorio e del mare procede, con  proprio  decreto,  alla
          nomina  dei  ventitre  esperti,  in  modo  da  adeguare  la
          composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al  comma
          7. Sino  all'adozione  del  decreto  di  nomina  dei  nuovi
          esperti, lo svolgimento delle  attivita'  istituzionali  e'
          garantito dagli esperti in carica alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
             10. La Commissione di valutazione degli  investimenti  e
          di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
          ambientali di cui all'art. 2  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
          90, e' composta da ventitre membri di  cui  dieci  tecnici,
          scelti  fra  ingegneri,  architetti,  biologi,  chimici   e
          geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
          di comprovata esperienza, di  cui  almeno  tre  scelti  fra
          magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 
             11. I componenti sono nominati  ai  sensi  dell'art.  2,
          comma 3, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della   Repubblica   14   maggio   2007,   n.   90,   entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto-legge. 
             12. La  Commissione  continua  ad  esercitare  tutte  le
          funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,
          n. 90, provvedendovi,  sino  all'adozione  del  decreto  di
          nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
             13. Dall'attuazione dei commi da 7  a  12  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica». 
             - Si riporta il testo dell'art. 9-bis del  decreto-legge
          28 aprile 2009, n. 39 recante «Interventi urgenti in favore
          delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici   nella
          regione  Abruzzo  nel  mese  di  aprile  2009  e  ulteriori
          interventi urgenti  di  protezione  civile»  convertito  in
          legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  legge  24
          giugno 2009, n. 77, e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          28 aprile 2009, n. 97: 
             «Art. 9-bis (Scarichi urbani, industriali  e  assimilati
          ai domestici e relativi impianti di depurazione. Misure per
          la   prevenzione   e   il   contrasto    delle    emergenze
          idrogeologiche e per la gestione delle risorse idriche).  -
          1. La provincia di L'Aquila, ovvero l'Autorita'  di  ambito
          territorialmente  competente  qualora  lo  scarico  sia  in
          pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 101,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.   152,   possono
          rilasciare   ai   titolari   degli   scarichi   un    nuovo
          provvedimento  di  autorizzazione,  sentiti  l'ISPRA  e  le
          aziende sanitarie locali  competenti  per  territorio,  nel
          caso   in   cui   venga   accertato    un    danneggiamento
          tecnico-strutturale tale da determinare  una  significativa
          riduzione dell'efficacia depurativa dell'impianto. 
             2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma  1
          contiene idonee prescrizioni  per  il  periodo  transitorio
          necessario  per  il  ritorno  alle  condizioni  di  regime,
          comunque non superiore a sei mesi dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
             3. I titolari degli scarichi autorizzati,  ai  fini  del
          rilascio del provvedimento di autorizzazione, sono tenuti a
          produrre, ferma  restando  la  facolta'  per  la  provincia
          ovvero per l'Autorita' di ambito,  per  l'ISPRA  e  per  le
          aziende sanitarie locali  di  richiedere  integrazioni  ove
          necessario, la seguente documentazione: 
              a)   relazione   tecnico-descrittiva,    completa    di
          documentazione  fotografica,  a   firma   di   un   tecnico
          abilitato, attestante la capacita' depurativa residuale e i
          danni  strutturali  e/o  tecnici  subiti  dall'impianto   a
          seguito degli eventi sismici,  tali  da  comprometterne  la
          funzionalita'; 
              b)  descrizione   degli   eventuali   interventi   gia'
          realizzati e finalizzati al  ripristino  e  alla  messa  in
          sicurezza dell'impianto; 
              c)  planimetria  dell'insediamento   in   cui   vengono
          individuate le parti danneggiate; 
              d) relazione tecnico-descrittiva, a firma di un tecnico
          abilitato, dei lavori necessari al ripristino funzionale. 
             4. Per la realizzazione dell'intervento urgente  per  il
          ripristino  della  piena  funzionalita'  dell'impianto   di
          depurazione delle acque reflue in localita' Ponte  Rosarolo
          nel comune di L'Aquila, il Ministero dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare provvede a  trasferire  in
          favore della contabilita' speciale del Commissario delegato
          per l'emergenza socio-economico-ambientale del  bacino  del
          fiume Aterno, previa presentazione di idonea documentazione
          attestante i danni subiti dall'impianto, la somma di euro 2
          milioni, a valere sul fondo per la promozione di interventi
          di riduzione e prevenzione della produzione  di  rifiuti  e
          per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, di  cui
          all'art. 2, comma 323, della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244. 
             5. Per  la  progettazione  e  l'affidamento  dei  lavori
          inerenti alle iniziative di cui al comma  4  necessarie  al
          superamento dell'emergenza, il  Commissario  delegato  puo'
          avvalersi  di  societa'  a  totale  capitale  pubblico,  in
          possesso delle necessarie capacita' tecniche, designate dal
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, con il riconoscimento a favore dei predetti organismi
          dei costi sostenuti e documentati, previamente  autorizzati
          dal Commissario delegato. 
             6. Per garantire  l'efficienza  degli  impianti  per  la
          gestione dei servizi idrici e la salvaguardia delle risorse
          idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione
          e del controllo degli  effetti  di  eventi  sismici,  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione  del  presente  decreto,  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          avvia il Programma nazionale  per  il  coordinamento  delle
          iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli
          impianti per la gestione dei servizi idrici.  Il  Programma
          e' predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza
          sulle risorse idriche,  che,  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, e' istituita presso il Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare,  subentrando  nelle
          competenze gia' attribuite all'Autorita' di vigilanza sulle
          risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli  articoli  99,
          101, 146, 148,  149,  152,  154,  172  e  174  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  successivamente
          attribuite al Comitato  per  la  vigilanza  sull'uso  delle
          risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data,
          e' soppresso. La denominazione «Commissione  nazionale  per
          la vigilanza sulle risorse idriche»  sostituisce,  ad  ogni
          effetto,  la  denominazione  «Comitato  per  la   vigilanza
          sull'uso  delle  risorse  idriche»,  ovunque  presente.  La
          Commissione esprime il parere di cui all'art. 23-bis, comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133.  Al
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 161: 
               1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
             «2. La Commissione e' composta da cinque membri nominati
          con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, che durano in carica tre  anni,  due
          dei quali designati dalla Conferenza dei  presidenti  delle
          regioni e delle province autonome e tre,  di  cui  uno  con
          funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto,
          scelti    tra    persone    di    elevata    qualificazione
          giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore
          pubblico   e   privato,   nel   rispetto   del    principio
          dell'equilibrio  di  genere.  Il   presidente   e'   scelto
          nell'ambito  degli  esperti  con   elevata   qualificazione
          tecnico-scientifica. Entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          procede,  con  proprio  decreto,  alla  nomina  dei  cinque
          componenti  della  Commissione,  in  modo  da  adeguare  la
          composizione  dell'organo  alle  prescrizioni  di  cui   al
          presente comma. Fino alla data di  entrata  in  vigore  del
          decreto di nomina  dei  nuovi  componenti,  lo  svolgimento
          delle attivita' e' garantito dai componenti in carica  alla
          data di entrata in vigore della presente disposizione»; 
               2) al comma 3, il primo periodo e' soppresso; 
               3) al  comma  6,  nell'alinea,  il  primo  periodo  e'
          soppresso   e,   nel   secondo    periodo,    le    parole:
          «L'Osservatorio»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «La
          Commissione»; 
               4) al comma 6-bis, le parole: «e dell'Osservatorio dei
          servizi idrici» sono soppresse; 
              b) all'art. 170, comma 12, le parole: «Sezione  per  la
          vigilanza sulle  risorse  idriche»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «Commissione nazionale  per  la  vigilanza  sulle
          risorse idriche». 
             7. Il Programma di cui al comma 6  e'  realizzato  dalla
          Commissione di  cui  al  medesimo  comma  con  il  supporto
          tecnico-scientifico  e  operativo  dell'ISPRA,   su   scala
          regionale o interregionale, iniziando dal territorio  della
          regione Abruzzo. Allo scopo, la Commissione  utilizza  ogni
          informazione disponibile, ivi incluse quelle relative  alla
          funzionalita' dei depuratori, nonche' allo smaltimento  dei
          relativi fanghi, di cui all'art. 101, comma 8, del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n.  152.  Alla  copertura  degli
          oneri  connessi  alla  predisposizione  del  Programma   si
          provvede  mediante  utilizzazione  dei  risparmi  derivanti
          dalla riduzione a cinque dei componenti  della  Commissione
          nazionale  per  la  vigilanza  sulle  risorse  idriche  che
          subentra al soppresso Comitato per  la  vigilanza  sull'uso
          delle risorse idriche. Le attivita' previste  dal  presente
          articolo sono svolte dall'ISPRA nell'ambito  delle  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente». 
             - Si riporta il testo del comma  4,  dell'art.  26,  del
          decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante: «Interventi
          urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
          l'equita' sociale», convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 2 ottobre 2007, n. 229: 
             «4. Al fine di consentire al Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare  di  esercitare  in
          maniera piu' efficace le proprie  competenze,  all'art.  1,
          comma 8-bis, del decreto-legge  18  maggio  2006,  n.  181,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2006,
          n. 233, le parole «, il  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare» sono soppresse». 
          Nota all'art. 1: 
             - Per il testo dell'art. 35, del decreto legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.