DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
Testo in vigore dal: 19-4-2001
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 38.
              (Agenzia per la protezione dell'ambiente
                      e per i servizi tecnici)

  1.  E'  istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
   servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
  2.  L'agenzia  svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche
   di  interesse  nazionale  per  la protezione dell'ambiente, per la
   tutela  delle  risorse  idriche  e  della  difesa  del  suolo, ivi
   compresi  l'individuazione  e delimitazione dei bacini idrografici
   nazionali e interregionali.
  3.   All'agenzia   sono  trasferite  le  attribuzioni  dell'agenzia
   nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente,  quelle dei servizi
   tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei
   ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.
  ((  4.  Lo  statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'articolo 8,
   comma   4,   prevede   l'istituzione   di  un  consiglio  federale
   rappresentativo   delle   agenzie   regionali  per  la  protezione
   dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore
   generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresi' che
   il  comitato  direttivo sia composto di quattro membri, di cui due
   designati  dal  Ministero  dell'ambiente  e  due  designati  dalla
   Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
   province  autonome  di  Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina
   inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati
   e  la  loro  durata,  nell'ambito  delle  finalita' indicate dagli
   articoli  03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge
   4  dicembre  1993,  n.  496,  convertito, con modificazioni, dalla
   legge 21 gennaio 1994, n. 61. ))
  5.   Sono   soppressi   l'agenzia   nazionale   per  la  protezione
   dell'ambiente,  i  servizi  tecnici  nazionali istituiti presso la
   presidenza  del consiglio dei ministri. Il relativo personale e le
   relative risorse sono assegnate all'agenzia.