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DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  2-3-2021
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Art. 37

(Ordinamento)
1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti
((non può essere superiore a tre))
, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 del presente decreto
((, e il numero delle direzioni generali non può essere superiore a dieci.))
2. Il ministero si avvale altresì degli uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11.