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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 2006, n. 183

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/6/2006
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Testo in vigore dal:  2-6-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 7;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Vista la nota dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2005, con la quale si fa presente che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 agosto, ha preso atto della nuova versione del provvedimento, a seguito della istituzione della figura del Vice Ministro, consentendone l'ulteriore iter;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2005;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, al quale sono riportate le seguenti modificazioni:
a) nel testo del decreto ovunque ricorra il riferimento: «articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29», lo stesso deve leggersi: «articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», e ovunque ricorra il riferimento: «Ministero dell'ambiente» lo stesso deve leggersi: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»;
b) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) l'ufficio e la segreteria del Vice Ministro;»;
c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente: «Art. 7-bis.
1. I dirigenti assegnati ai due posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, svolgono, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, compiti di consulenza, studio e ricerca a supporto della attività del Ministro, in base alle direttive impartite dallo stesso Ministro.»;
d) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «compreso il personale di cui all'articolo 7, comma 3, nonché al comma 3 del presente articolo.» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quello di cui all'articolo 1, comma 3, lettera h).»;
2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In aggiunta al contingente del personale previsto al comma 3, al Vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale, che rientra nel contingente complessivo di novanta unità di cui al comma 1.
3-ter. Il Vice Ministro può nominare, nell'ambito del contingente del personale a lui riservato, anche tra soggetti estranei all'amministrazione, oltre al capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa, nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile degli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente, il Vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti alle funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le previste funzioni delegate.»;
e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole, ovunque ricorrano: «per il capo dell'ufficio legislativo», sono inserite le seguenti: «, per il responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro inerenti alle funzioni delegate» e dopo le parole, ovunque ricorrano: «per i capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato», sono inserite le seguenti: «e per il capo della segreteria, il segretano particolare, il responsabile della segreteria tecnica del Vice Ministro e per il responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate»;
2) al comma 2, dopo le parole: «Al capo dell'ufficio stampa» sono inserite le seguenti: «e all'addetto stampa del Vice Ministro»;
3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura non superiore ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonché, in attesa di specifca disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, alla specifica qualificazione professionale posseduta, alla disponibilità ad orari disagevoli, alla qualità della prestazione individuale.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo del comma 4-bis, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988), è il seguente:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigienziali generali.».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplifizazione amministrativa), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997 (S.O.).
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei dipendenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1999.
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999 (S.O.), è il seguente:
«Art. 7 (Uffici. di diretta collaborazione con il Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1, ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245 (Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2001.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 (S.O.).
- La legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2002.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2005, reca: Attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio arch. Francesco Nucara, a norma dellaart. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 3, dell'art. 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:
«3. Sono Uffici di diretta collaborazione:
a) la Segreteria del Ministro;
b) la Segreteria tecnica del Ministro;
c) la Segreteria particolare del Ministro;
d) l'Ufficio di Gabinetto;
e) l'Ufficio legislativo;
f) l'Ufficio stampa;
g) il Servizio di controllo interno;
g-bis) l'uffico e la segreteria del vice Ministro;
h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.».
- Il testo del'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:
«Art. 8 (Personale degli uffici di diretta collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro è stabilito in novanta unità, ad eccezione di quello di cui all'art.1, comma 3, lettera n). Entro tale contigente possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero, ovvero altri dipendenti pubblici anche in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite del venticinque per cento del predetto contingente complessivo, nonché, nel limite di un ulteriore dieci per cento, e previa verifica dell'assenza delle necessarie professionalità tra il personale di ruolo, collaboratori estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di specifici titoli di studio e professionali, fra cui esperti e consulenti estranei con contratto a tempo determinato di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999. n. 300.
2. L'espletamento delle attività costituenti servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione può essere delegato al Servizio degli affari generali e del personale del Ministero, con assegnazione di adeguate risorse finanziarie. In tal caso, a dette attività possono essere destinate dal direttore del Servizio unità di personale ricomprese nelle aree A e B del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001, e biennio economico 1998-1999, in numero non superiore al dieci per cento del contingente complessivo di cui al comma 1.
3. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato è assegnato un contingente di personale nel limite massimo di otto unità, di cui un numero non superiore a quattro unità, compreso il Capo della Segreteria, scelto anche tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o tra persone estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato.
3-bis. In aggiunta al contingente del personale previsto al comma 3, al Vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale, che rientra nel contingente complessivo di novanta unità di cui al comma 1;
3-ter. Il Vice Ministro può nominare, nell'ambito del contingente del personale a lui riservato, anche tra soggetti estranei all'amministrazione, oltre al capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa, nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile degli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente, il Vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione, inerenti, le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le previste funzioni delegate.».
- Il testo del'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:
«Art. 9 (Trattamento economico). - 1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui al precedente art. 1, comma 3, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato: per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed in un emolumento accessorio da fissare in un riporto non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero, aumentata fino al trenta per cento; per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro inerenti alle funzioni delegate, per il presidente del collegio preposto al servizio di controllo interno, in una voce retreibutiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Capo della Segreteria tecnica, per il segretario particolare del Ministro, per i capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, e per il Capo della Segreteria, il Segretario particolare, il resposabile della Segreteria tecnica del Vice Ministro e per il responsabile del coordinamento legislativo, nelle materie inerenti le funzioni delegate, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento.
Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore, per il Capo di Gabinetto, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, aumentato fino al trenta per cento, per il capo dell'Ufficio legislativo e per il presidente del collegio preposto al Servizio di controllo interno, alla nisura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Capo della Segreteria tecnica, per il Segretario particolare del Ministro e per i capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.
2. Al Capo Ufficio stampa e all'addetto stampa del Vice Ministro è riconosciuto il trattamento economico equiparato a quello di capo redattore, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti professionisti, salva, in ogni caso, l'applicazione del comma 4 del presente articolo.
3. Al vice capo di Gabinetto con funzioni vicarie ed al vice capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie è corrisposto un trattamento economico, determinato con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, fondamentale ed accessorio, non superiore a quello massimo attribuito ai dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'ambiente, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento se più favorevole, integra per la differenza. il trattamento economico in godimento.
3-bis. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura non superiore di valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, determinata con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, una indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito,alla qualificazione professionale posseduta, alla disponibilità ad orari disagevoli, alla qualità della prestazione individuale.
4. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disciplina contrattuale, la misura dell'indennità è determinata, senza aggravi di spesa, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, come richiamato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
5. Al personale estraneo alla pubblica amministrazione ricompreso nel precedente comma 4, spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, da stipularsi con il Capo dell'Ufficio di Gabinetto, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.».