LEGGE 23 agosto 1988, n. 400

Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/9/1988. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-8-2001
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 10. 
                      (Sottosegretari di Stato) 
 
  1.  I  Sottosegretari  di  Stato  sono  nominati  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il ministro che il  sottosegretario  e'
chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri. 
  2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano
giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei  ministri  con
la formula di cui all'articolo 1. 
  3. I sottosegretari di stato coadiuvano il ministro ed esercitano i
compiti ad essi delegati con decreto  ministeriale  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale. Fermi restando la responsabilita'  politica  e  i
poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi  dell'articolo  95
della Costituzione, a non piu' di dieci  Sottosegretari  puo'  essere
attribuito il titolo di vice ministro,  se  ad  essi  sono  conferite
deleghe relative ((ad aree o progetti di competenza)) di una  o  piu'
strutture dipartimentali ovvero di piu' direzioni generali.  In  tale
caso la delega, conferita dal Ministro competente, e'  approvata  dal
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio  dei
Ministri. 
  4.  I  sottosegretari   di   Stato   possono   intervenire,   quali
rappresentanti  del  Governo,  alle  sedute  delle  Camere  e   delle
Commissioni parlamentari, sostenere  la  discussione  in  conformita'
alle  direttive  del  ministro  e  rispondere  ad  interrogazioni  ed
interpellanze. I vice ministri di  cui  al  comma  3  possono  essere
invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa  con  il
Ministro competente, a partecipare  alle  sedute  del  Consiglio  dei
Ministri,  senza  diritto  di  voto,  per  riferire  su  argomenti  e
questioni attinenti alla materia loro delegata. 
  5. Oltre  al  sottosegretario  di  Stato  nominato  segretario  del
Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la  Presidenza
del Consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di
determinati compiti  e  servizi.  La  legge  sull'organizzazione  dei
Ministeri determina il numero e le attribuzioni  dei  sottosegretari.
Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del
Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.