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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 2006, n. 183

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/6/2006
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Testo in vigore dal: 2-6-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 17,  comma 4-bis,  della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare l'articolo 7;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n.
245;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n.
261;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2005;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
  Vista la nota dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri
in  data  4 agosto 2005, con la quale si fa presente che il Consiglio
dei  Ministri,  nella  seduta del 3 agosto, ha preso atto della nuova
versione  del provvedimento, a seguito della istituzione della figura
del Vice Ministro, consentendone l'ulteriore iter;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2005;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 gennaio 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per la funzione pubblica;

                                Emana
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  sono  disciplinati dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  6 marzo  2001,  n.  245, al quale sono
riportate le seguenti modificazioni:
    a) nel   testo   del  decreto  ovunque  ricorra  il  riferimento:
«articolo  14  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29», lo
stesso  deve  leggersi: «articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo
2001,   n.   165»,  e  ovunque  ricorra  il  riferimento:  «Ministero
dell'ambiente»  lo  stesso  deve leggersi: «Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio»;
    b) all'articolo 1,  comma  3,  dopo  la lettera g) e' inserita la
seguente: «g-bis) l'ufficio e la segreteria del Vice Ministro;»;
    c) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: «Art. 7-bis.
  1.  I  dirigenti  assegnati  ai  due  posti  di funzione di livello
dirigenziale  generale,  di  cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  17 giugno 2003, n. 261, svolgono,
nell'ambito  degli  uffici  di  diretta  collaborazione,  compiti  di
consulenza, studio e ricerca a supporto della attivita' del Ministro,
in base alle direttive impartite dallo stesso Ministro.»;
    d) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1)  al  comma 1, primo periodo, le parole: «compreso il personale
di  cui  all'articolo 7,  comma 3,  nonche'  al  comma 3 del presente
articolo.» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quello di
cui all'articolo 1, comma 3, lettera h).»;
    2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
    «3-bis.  In  aggiunta  al  contingente  del personale previsto al
comma 3, al Vice Ministro e' attribuito un ulteriore contingente pari
a sedici unita' di personale, che rientra nel contingente complessivo
di novanta unita' di cui al comma 1.
  3-ter.  Il Vice Ministro puo' nominare, nell'ambito del contingente
del   personale   a   lui  riservato,  anche  tra  soggetti  estranei
all'amministrazione,  oltre  al  capo della segreteria, un segretario
particolare,  un  responsabile  della  segreteria tecnica, un addetto
stampa,  nonche',  ove necessario in ragione delle peculiari funzioni
delegate,  un  responsabile  degli affari internazionali. Nell'ambito
del medesimo contingente, il Vice Ministro, d'intesa con il Ministro,
nomina  un responsabile del coordinamento delle attivita' di supporto
degli   uffici  di  diretta  collaborazione  inerenti  alle  funzioni
delegate  e  un  responsabile  del  coordinamento  legislativo  nelle
materie inerenti le previste funzioni delegate.»;
    e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  al comma 1, dopo le parole, ovunque ricorrano: «per il capo
dell'ufficio  legislativo»,  sono  inserite  le  seguenti:  «, per il
responsabile  del  coordinamento  delle  attivita'  di supporto degli
uffici  di  diretta  collaborazione  del  Vice Ministro inerenti alle
funzioni  delegate»  e dopo le parole, ovunque ricorrano: «per i capi
delle  segreterie  dei  Sottosegretari  di  Stato»,  sono inserite le
seguenti:  «e per il capo della segreteria, il segretano particolare,
il  responsabile  della segreteria tecnica del Vice Ministro e per il
responsabile  del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le
funzioni delegate»;
    2) al comma 2, dopo le parole: «Al capo dell'ufficio stampa» sono
inserite le seguenti: «e all'addetto stampa del Vice Ministro»;
    3)  dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Ai dirigenti
di  seconda  fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione,
e'  corrisposta una retribuzione di posizione in misura non superiore
ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai dirigenti della stessa
fascia  del  Ministero,  nonche',  in attesa di specifca disposizione
contrattuale,   un'indennita'   sostitutiva   della  retribuzione  di
risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo
di  Gabinetto,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze,  di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione
di  posizione,  a  fronte  delle  specifiche responsabilita' connesse
all'incarico  attribuito, alla specifica qualificazione professionale
posseduta,  alla  disponibilita'  ad  orari disagevoli, alla qualita'
della prestazione individuale.».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              -  Il  testo del comma 4-bis, dell'art. 17, della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12
          settembre 1988), e' il seguente:
              «4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici   dirigienziali
          generali.».
              -  La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
          il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
          la  semplifizazione  amministrativa),  e'  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997 (S.O.).
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286
          (Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei dipendenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del
          18 agosto 1999.
              -  Il  testo  dell'art.  7  del  decreto legislativo 30
          luglio   1999,  n.  300  (Riforma  dell'organizzazione  del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 203 del 30
          agosto 1999 (S.O.), e' il seguente:
              «Art.  7  (Uffici.  di  diretta  collaborazione  con il
          Ministro).  -  1.  La  costituzione  e  la disciplina degli
          uffici   di   diretta   collaborazione  del  Ministro,  per
          l'esercizio   delle   funzioni  ad  esso  attribuite  dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,    e    successive   modificazioni   ed   integrazioni,
          l'assegnazione  di  personale  a  tali uffici e il relativo
          trattamento   economico,   il   riordino  delle  segreterie
          particolari  dei  sottosegretari  di  Stato,  sono regolati
          dall'art.  14,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29.
              2.  I  regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
          del   decreto   legislativo  3 febbraio  1993.  n.  29,  si
          attengono,  tra  l'altro,  ai  seguenti  principi e criteri
          direttivi:
                a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
          secondo  criteri  che  consentano  l'efficace  e funzionale
          svolgimento  dei compiti di definizione degli obiettivi, di
          elaborazione  delle  politiche  pubbliche  e di valutazione
          della  relativa  attuazione  e  delle connesse attivita' di
          comunicazione,  nel  rispetto  del principio di distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
                b) assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
          del  decreto  legislativo  7 agosto  1997, n. 279, anche in
          funzione  della  verifica  della  gestione effettuata dagli
          appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e
          sviluppo dei sistemi informativi;
                c) organizzazione  degli uffici preposti al controllo
          interno  di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
          le  disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino e
          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
          dell'attivita'  svolta  dalle amministrazioni pubbliche, in
          modo  da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
          compiti  ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
          provvista  di  adeguati  mezzi  finanziari, organizzativi e
          personali;
                d) organizzazione  del  settore giuridico-legislativo
          in   modo   da   assicurare:  il  raccordo  permanente  con
          l'attivita'  normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione di
          testi  normativi  del Governo garantendo la valutazione dei
          costi   della   regolazione,  la  qualita'  del  linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento  e  la semplificazione della normativa, la cura
          dei  rapporti  con  gli altri organi costituzionali, con le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
                e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
          cui    al    comma 1,    ad    esperti,    anche   estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.».
              -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 6 marzo
          2001, n. 245 (Regolamento di organizzazione degli uffici di
          diretta  collaborazione  del  Ministro  dell'ambiente),  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 148 del 28 giugno
          2001.
              -  Il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni  pubbliche),  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 (S.O.).
              - La legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma
          dell'organizzazione  del  Governo  e  della  Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  di  enti  pubblici), e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 158 dell'8 luglio
          2002.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno
          2003,  n.  261 (Regolamento di organizzazione del Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio
          2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 132 del 9
          giugno 2005, reca: Attribuzione del titolo di vice Ministro
          al   Sottosegretario   di   Stato   presso   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio arch. Francesco
          Nucara,  a  norma  dellaart.  10,  comma  3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400.
          Note all'art. 1:
              - Il testo del comma 3, dell'art. 1, del citato decreto
          del  Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come
          modificato dal presente provvedimento, e' il seguente:
              «3. Sono Uffici di diretta collaborazione:
                a) la Segreteria del Ministro;
                b) la Segreteria tecnica del Ministro;
                c) la Segreteria particolare del Ministro;
                d) l'Ufficio di Gabinetto;
                e) l'Ufficio legislativo;
                f) l'Ufficio stampa;
                g) il Servizio di controllo interno;
                g-bis) l'uffico e la segreteria del vice Ministro;
                h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.».
              - Il testo del'art. 8 del citato decreto del Presidente
          della  Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificato dal
          presente provvedimento, e' il seguente:
              «Art.    8   (Personale   degli   uffici   di   diretta
          collaborazione).  -  1.  Il  contingente di personale degli
          uffici  di diretta collaborazione del Ministro e' stabilito
          in novanta unita', ad eccezione di quello di cui all'art.1,
          comma  3,  lettera n). Entro tale contigente possono essere
          assegnati  ai  predetti  uffici  dipendenti  del Ministero,
          ovvero  altri  dipendenti  pubblici  anche  in posizione di
          comando  o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'art. 17,
          comma 14,  della  legge  15 maggio 1997, n. 127, nel limite
          del   venticinque   per   cento  del  predetto  contingente
          complessivo,  nonche', nel limite di un ulteriore dieci per
          cento,  e  previa  verifica  dell'assenza  delle necessarie
          professionalita'  tra  il personale di ruolo, collaboratori
          estranei  alla  pubblica  amministrazione,  in  possesso di
          specifici titoli di studio e professionali, fra cui esperti
          e  consulenti estranei con contratto a tempo determinato di
          durata   non   superiore  alla  scadenza  del  mandato  del
          Ministro,  nel  rispetto del criterio dell'invarianza della
          spesa  di  cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo
          30 luglio 1999. n. 300.
              2.  L'espletamento  delle attivita' costituenti servizi
          di  supporto a carattere generale necessari per l'attivita'
          degli uffici di diretta collaborazione puo' essere delegato
          al  Servizio  degli  affari  generali  e  del personale del
          Ministero,    con    assegnazione   di   adeguate   risorse
          finanziarie.  In tal caso, a dette attivita' possono essere
          destinate  dal  direttore  del Servizio unita' di personale
          ricomprese  nelle  aree  A  e  B  del  contratto collettivo
          nazionale  per  il personale del comparto dei Ministeri per
          il  quadriennio  normativo  1998-2001,  e biennio economico
          1998-1999,  in  numero non superiore al dieci per cento del
          contingente complessivo di cui al comma 1.
              3.  Alla  Segreteria  di ciascuno dei Sottosegretari di
          Stato  e'  assegnato un contingente di personale nel limite
          massimo  di  otto  unita', di cui un numero non superiore a
          quattro  unita',  compreso il Capo della Segreteria, scelto
          anche  tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche,
          in  posizione  di  comando  o  collocamento fuori ruolo, ai
          sensi  dell'art.  17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
          n.  127, o tra persone estranee all'amministrazione assunte
          con contratto a tempo determinato.
              3-bis.   In   aggiunta  al  contingente  del  personale
          previsto  al  comma 3,  al  Vice  Ministro e' attribuito un
          ulteriore  contingente  pari  a sedici unita' di personale,
          che  rientra  nel contingente complessivo di novanta unita'
          di cui al comma 1;
              3-ter.  Il Vice Ministro puo' nominare, nell'ambito del
          contingente  del  personale  a  lui  riservato,  anche  tra
          soggetti  estranei all'amministrazione, oltre al capo della
          segreteria,  un  segretario  particolare,  un  responsabile
          della  segreteria  tecnica, un addetto stampa, nonche', ove
          necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un
          responsabile  degli  affari internazionali. Nell'ambito del
          medesimo  contingente,  il  Vice  Ministro, d'intesa con il
          Ministro,  nomina  un  responsabile del coordinamento delle
          attivita'    di    supporto   degli   uffici   di   diretta
          collaborazione,   inerenti,   le  funzioni  delegate  e  un
          responsabile  del  coordinamento  legislativo nelle materie
          inerenti le previste funzioni delegate.».
              - Il testo del'art. 9 del citato decreto del Presidente
          della  Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificato dal
          presente provvedimento, e' il seguente:
              «Art.  9  (Trattamento economico). - 1. Ai responsabili
          degli uffici di diretta collaborazione di cui al precedente
          art.   1,   comma 3,   spetta   un   trattamento  economico
          onnicomprensivo,   determinato  con  le  modalita'  di  cui
          all'art.  14,  comma 2,  del  decreto legislativo n. 29 del
          1993,  ed articolato: per il Capo di Gabinetto, in una voce
          retributiva  di  importo non superiore a quello massimo del
          trattamento  economico  fondamentale dei dirigenti preposti
          ad   ufficio  dirigenziale  generale  incaricati  ai  sensi
          dell'art.  19,  comma 4,  del decreto legislativo n. 29 del
          1993  ed  in  un  emolumento  accessorio  da  fissare in un
          riporto  non  superiore alla misura massima del trattamento
          accessorio  spettante  ai  dirigenti di uffici dirigenziali
          generali del Ministero, aumentata fino al trenta per cento;
          per  il  Capo dell'Ufficio legislativo, per il responsabile
          del  coordinamento delle attivita' di supporto degli uffici
          di  diretta  collaborazione del Vice Ministro inerenti alle
          funzioni  delegate, per il presidente del collegio preposto
          al  servizio di controllo interno, in una voce retreibutiva
          di  importo  non superiore a quello massimo del trattamento
          economico  fondamentale  dei  dirigenti preposti ad ufficio
          dirigenziale  generale  incaricati  ai  sensi dell'art. 19,
          comma 4,  del  decreto  legislativo n. 29 del 1993 ed in un
          emolumento   accessorio   da  fissare  in  un  importo  non
          superiore  alla  misura  massima del trattamento accessorio
          spettante  ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del
          Ministero;  per  il Capo della Segreteria del Ministro, per
          il   Capo  della  Segreteria  tecnica,  per  il  segretario
          particolare  del  Ministro, per i capi delle Segreterie dei
          Sottosegretari di Stato, e per il Capo della Segreteria, il
          Segretario  particolare,  il  resposabile  della Segreteria
          tecnica  del  Vice  Ministro  e  per  il  responsabile  del
          coordinamento   legislativo,   nelle  materie  inerenti  le
          funzioni  delegate,  in una voce retributiva di importo non
          superiore  alla  misura  massima  del trattamento economico
          fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale
          di  livello  non generale ed in un emolumento accessorio di
          importo  non  superiore alla misura massima del trattamento
          accessorio   spettante  ai  dirigenti  titolari  di  uffici
          dirigenziali  non  generali del Ministero. Per i dipendenti
          pubblici,  tale  trattamento,  se piu' favorevole, integra,
          per  la  differenza, il trattamento economico in godimento.
          Ai  capi  dei  predetti  uffici,  dipendenti  da  pubbliche
          amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio
          trattamento   economico   e'   corrisposto   un  emolumento
          accessorio determinato con le modalita' di cui all'art. 14,
          comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo
          non  superiore,  per  il  Capo  di  Gabinetto,  alla misura
          massima  dell'emolumento  accessorio spettante ai dirigenti
          di  uffici  dirigenziali di livello generale del Ministero,
          aumentato   fino   al   trenta   per  cento,  per  il  capo
          dell'Ufficio  legislativo  e per il presidente del collegio
          preposto  al  Servizio  di  controllo  interno, alla nisura
          massima  dell'emolumento  accessorio spettante ai dirigenti
          di  uffici  dirigenziali di livello generale del Ministero,
          per  il  Capo  della  Segreteria  del Ministro, per il Capo
          della Segreteria tecnica, per il Segretario particolare del
          Ministro  e  per i capi delle Segreterie dei Sottosegretari
          di  Stato,  alla  misura massima dell'emolumento accessorio
          spettante ai dirigenti di livello dirigenziale non generale
          dello stesso Ministero.
              2. Al Capo Ufficio stampa e all'addetto stampa del Vice
          Ministro   e'   riconosciuto   il   trattamento   economico
          equiparato   a  quello  di  capo  redattore,  previsto  dal
          contratto  collettivo  nazionale  di lavoro dei giornalisti
          professionisti,  salva,  in  ogni  caso, l'applicazione del
          comma 4 del presente articolo.
              3. Al vice capo di Gabinetto con funzioni vicarie ed al
          vice  capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie e'
          corrisposto  un  trattamento  economico, determinato con le
          modalita'   di   cui  all'art.  14,  comma 2,  del  decreto
          legislativo n. 29 del 1993, fondamentale ed accessorio, non
          superiore  a  quello  massimo  attribuito  ai  dirigenti di
          seconda  fascia del Ministero dell'ambiente, a fronte delle
          specifiche     responsabilita'     connesse    all'incarico
          attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della
          disponibilita'  ad  orari  disagevoli, della qualita' della
          prestazione  individuale.  Per  i dipendenti pubblici, tale
          trattamento  se piu' favorevole, integra per la differenza.
          il trattamento economico in godimento.
              3-bis.  Ai  dirigenti di seconda fascia, assegnati agli
          uffici   di  diretta  collaborazione,  e'  corrisposta  una
          retribuzione di posizione in misura non superiore di valori
          economici  massimi  attribuiti  ai  dirigenti  della stessa
          fascia  del  Ministero, determinata con le modalita' di cui
          all'art.  14,  comma  2,  del  decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n. 165, nonche', in attesa di specifica disposizione
          contrattuale, una indennita' sostitutiva della retribuzione
          di  risultato,  determinata  con  decreto  del Ministro, su
          proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al
          50  per cento della retribuzione, a fronte delle specifiche
          responsabilita'   connesse   all'incarico   attribuito,alla
          qualificazione professionale posseduta, alla disponibilita'
          ad   orari  disagevoli,  alla  qualita'  della  prestazione
          individuale.
              4.  Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici
          di  diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita',
          degli    obblighi   effettivi   di   reperibilita'   e   di
          disponibilita'   ad   orari   disagevoli  eccedenti  quelli
          stabiliti  in  via  ordinaria  dalle  disposizioni vigenti,
          nonche'  dalle  conseguenti ulteriori prestazioni richieste
          dai   responsabili   degli   uffici,  spetta  un'indennita'
          accessoria  di  diretta  collaborazione  sostitutiva  degli
          istituti  retributivi  finalizzati all'incentivazione della
          produttivita' ed al miglioramento dei servizi. In attesa di
          specifica     disciplina     contrattuale,     la    misura
          dell'indennita' e' determinata, senza aggravi di spesa, con
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  di  concerto  con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  ai  sensi  dell'art.  14,  comma 2,  del decreto
          legislativo n. 29 del 1993, come richiamato dall'art. 7 del
          decreto legislativo n. 300 del 1999.
              5.  Al personale estraneo alla pubblica amministrazione
          ricompreso  nel  precedente  comma 4, spetta un trattamento
          economico    omnicomprensivo   determinato   con   apposito
          contratto   individuale,   da   stipularsi   con   il  Capo
          dell'Ufficio di Gabinetto, nel rispetto dei vincoli imposti
          dagli stanziamenti di bilancio.».