DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 1997, n. 279

Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-9-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-9-1997
                               Art. 3
                       (Gestione del bilancio)
1.  Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione
   del  bilancio  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
   programmazione  economica,  con  proprio  decreto, d'intesa con le
   amministrazioni  interessate,  provvede  a  ripartire  le   unita'
   previsionali  di  base in capitoli, ai fini della gestione e della
   rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge  di
   bilancio,  assegnano,  in  conformita' dell'articolo 14 del citato
   decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,   e   successive
   modificazioni  e  integrazioni,  le  risorse ai dirigenti generali
   titolari  dei   centri   di   responsabilita'   delle   rispettive
   amministrazioni,    previa   definizione   degli   obiettivi   che
   l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei
   servizi, degli interventi e dei programmi  e  progetti  finanziati
   nell'ambito  dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione
   delle risorse e' comunicato alla competente  ragioneria  anche  ai
   fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei
   conti.
3.  Il  titolare  del  centro di responsabilita' amministrativa e' il
   responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego
   delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.
4.  Il  dirigente  generale  esercita  autonomi   poteri   di   spesa
   nell'ambito  delle  risorse  assegnate,  e  di  acquisizione delle
   entrate; individua i limiti di valore delle spese che i  dirigenti
   possono   impegnare   ai   sensi   dell'articolo  16  del  decreto
   legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni  ed
   integrazioni.
5.  Variazioni  compensative possono essere disposte, su proposta del
   dirigente  generale  responsabile,  con   decreti   del   Ministro
   competente,   esclusivamente  nell'ambito  della  medesima  unita'
   previsionale di base. I decreti  di  variazione  sono  comunicati,
   anche  con  evidenze  informatiche,  al  Ministro  del tesoro, del
   bilancio e della programmazione economica  per  il  tramite  della
   competente   ragioneria,  nonche'  alle  Commissioni  parlamentari
   competenti e alla Corte dei conti.
          Note all'art. 3:
           - Il testo dell'art. 14 del citato  D.Lgs.  n.  29/1993  e
          successive modificazioni ed integrazioni, e' il seguente:
           "Art.  14.  -  1.  Il Ministro esercita le funzioni di cui
          all'articolo 3, comma  1.  A  tal  fine,  periodicamente  e
          comunque  ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione
          del bilancio anche sulla base delle proposte dei  dirigenti
          generali:
           a)  definisce  gli  obiettivi  ed  i programmi da attuare,
          indica le  priorita'  ed  emana  le  conseguenti  direttive
          generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
           b)  assegna,  a  ciascun  ufficio  di livello dirigenziale
          generale,  una  quota  del  bilancio  dell'amministrazione,
          commisurata   alle   risorse   finanziarie,  riferibili  ai
          procedimenti    o    subprocedimenti    attribuiti     alla
          responsabilita' dell'ufficio, e agli oneri per il personale
          e per le risorse strumentali allo stesso assegnati.
           2.  In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui
          al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono  compiti
          consultivi.
           3.  Gli  atti di competenza dirigenziale non sono soggetti
          ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari
          motivi di necessita' ed urgenza  specificatamente  indicati
          nel   provvedimento   di   avocazione,   da  comunicare  al
          Presidente del Consiglio dei Ministri".
           - Si riporta il testo dell'art. 17 della gia' citata legge
          n.  59/1997:
           "Art. 17. - 1. Nell'attuazione della delega  di  cui  alla
          lettera  c)  del  comma  1  dell'articolo  11 il Governo si
          atterra', oltreche' ai principi generali  desumibili  dalla
          legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive modificazioni,
          dal  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.    29,  e
          successive  modificazioni,  dall'articolo 3, comma 6, della
          legge 14 gennaio  1994,  n.  20,  ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi:
           a)  prevedere  che  ciascuna  amministrazione organizzi un
          sistema informativo - statistico di supporto  al  controllo
          interno  di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche,
          al massimo  annuali,  dei  costi,  delle  attivita'  e  dei
          prodotti;
           b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla
          base  di  parametri oggettivi, dei risultati dell'attivita'
          amministrativa   e   dei   servizi    pubblici    favorendo
          ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando
          in  ogni  caso  sanzioni per la loro violazione, e di altri
          strumenti per la tutela dei diritti dell'utente  e  per  la
          sua   partecipazione,   anche   in  forme  associate,  alla
          definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei
          risultati;
           c)  prevedere  che   ciascuna   amministrazione   provveda
          periodicamente  e comunque annualmente alla elaborazione di
          specifici   indicatori   di   efficacia,   efficienza    ed
          economicita'  ed  alla  valutazione  comparativa dei costi,
          rendimenti e risultati;
           d) collegare l'esito  dell'attivita'  di  valutazione  dei
          costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati alla allocazione
          annuale delle risorse;
           e) costituire  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  una  banca  dati  sull'attivita'  di valutazione,
          collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi
          di cui alla  lettera  a)  ed  il  sistema  informatico  del
          Ministero  del  tesoro  - Ragioneria generale dello Stato e
          accessibile al pubblico,  con  modalita'  da  definire  con
          regolamento  da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400.
           2. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  presenta
          annualmente  una  relazione  al  Parlamento circa gli esiti
          delle attivita' di cui al comma 1".
           -  L'art. 16 del citato decreto legislativo n. 29/1993, in
          materia di funzioni di direzione  dei  dirigenti  generali,
          dispone quanto segue:
           "Art.  16.  -  1.  I dirigenti generali nell'esercizio dei
          poteri delle attribuzioni di cui all'articolo 3:
           a) formulano proposte al Ministro,  anche  ai  fini  della
          elaborazione  di  programmi,  di  direttive,  di  schemi di
          progetti di legge o di atti di competenza ministeriale;
           b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro
          ed a  tal  fine  adottano  progetti,  la  cui  gestione  e'
          attribuita  ai  dirigenti,  indicando le risorse occorrenti
          alla realizzazione di ciascun progetto;
           c)  esercitano  i  poteri  di  spesa    nei  limiti  degli
          stanziamenti  di bilancio, e di acquisizione delle entrate,
          definendo i limiti di valore delle spese  che  i  dirigenti
          possono impegnare;
           d)  determinano  informandone  le organizzazioni sindacali
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri
          generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi
          di cui al titolo I e le direttive dei Ministri,  definendo,
          in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura
          al  pubblico  e l'articolazione dell'orario contrattuale di
          lavoro  in  relazione  alle   esigenze   funzionali   della
          struttura organizzativa cui sono preposti, previo eventuale
          esame  con  le organizzazioni sindacali di cui all'articolo
          45, comma 8, secondo le modalita' di cui all'articolo 10;
           e)  adottano  gli  atti,  di  gestione  del  personale   e
          provvedono   all'attribuzione   dei  trattamenti  economici
          accessori spettanti al personale, nel  rispetto  di  quanto
          stabilito  dai contratti collettivi per il personale di cui
          all'articolo 2, comma 2;
           f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere  di
          conciliare e transigere;
           g)   coordinano   le   attivita'   dei   responsabili  dei
          procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto  1990,
          n. 241;
           h)  verificano  e  controllano le attivita' dei dirigenti,
          anche con potere  sostitutivo  in  caso  di  inerzia  degli
          stessi;
           i)  richiedono  direttamente pareri agli organi consultivi
          dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli
          organi di controllo sugli atti di competenza;
           l) propongono l'adozione delle misure di cui  all'articolo
          20, comma 5, nei confronti dei dirigenti".