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DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 1997, n. 279

Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-9-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-9-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Vista la legge 21 ottobre 1992, n. 421; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
integrazioni e modificazioni; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto l'articolo 5 della legge 3 aprile 1997, n. 94; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 giugno 1997; 
  Acquisito  il  parere  della  commissione   parlamentare   di   cui
all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94; 
  Visto il parere delle sezioni riunite  della  Corte  dei  conti  n.
317/D, deliberato nell'adunanza del 9 luglio 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 luglio 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
                                EMANA 
                  Il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
                    (Unita' previsionali di base) 
1. A decorrere dall'anno finanziario 1998 il bilancio  di  previsione
   dello Stato e' ripartito, per l'entrata e per la spesa, in  unita'
   previsionali  di  base,  che  formano  oggetto   di   approvazione
   parlamentare.  Le  unita'  previsionali  di   base   costituiscono
   l'insieme  organico  delle  risorse  finanziarie   affidate   alla
   gestione di un unico centro di responsabilita' amministrativa.  La
   determinazione delle unita' previsionali di base  deve  assicurare
   la piena rispondenza della  gestione  finanziaria  agli  obiettivi
   posti  all'azione  amministrativa  dello  Stato,  nell'ambito  del
   criterio  della   ripartizione   delle   risorse   per   funzioni,
   individuate con riferimento  agli  obiettivi  generali  perseguiti
   dalle politiche pubbliche di settore ed all'esigenza di verificare
   la  congruenza  delle  attivita'  amministrative  agli   obiettivi
   medesimi, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini. 2.
   Per l'entrata, le unita' previsionali di base sono articolate  per
   titoli ai sensi dell'articolo 4, comma 1,  della  legge  3  aprile
   1997, n. 94, e, nel loro ambito, per tipologia del cespite. Per le
   entrate tributarie,  le  unita'  previsionali  sono  ulteriormente
   distinte secondo che il gettito derivi  dalla  gestione  ordinaria
   dei tributi ovvero dalla specifica attivita' di accertamento e  di
   controllo degli uffici finanziari. 
3. Per la spesa,  le  unita'  previsionali  di  base  sono  ripartite
   secondo che si riferiscano alla spesa corrente, a quella in  conto
   capitale ed al rimborso di prestiti.  La  ripartizione  per  spese
   correnti e spese  in  conto  capitale  esprime  l'aggregato  delle
   corrispondenti unita' previsionali di base di  livello  inferiore,
   individuate ai sensi di quanto stabilito dal comma 4, oggetto  del
   voto parlamentare. 
4. Le  unita'  previsionali  di  base  per  la  spesa  corrente  sono
   articolate in unita' per spese di funzionamento,  per  interventi,
   per trattamenti di quiescenza e altri  trattamenti  integrativi  o
   sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico e  per
   oneri comuni. Le componenti delle spese di funzionamento, comprese
   quelle di  personale,  sono  indicate,  di  norma,  ai  soli  fini
   conoscitivi,  ad  eccezione  delle  ipotesi  in  cui  le  speciali
   caratteristiche della spesa ne renda necessaria l'articolazione in
   unita' previsionali  a  se  stanti,  tenuto  conto  dei  requisiti
   previsti dal comma 1. Le unita' previsionali di base per la  spesa
   in  conto  capitale  sono  articolate  in  unita'  per  spese   di
   investimento, per oneri comuni e, in via residuale, per  le  altre
   spese. 
5. In applicazione dell'articolo 17, comma 4, della  legge  5  agosto
   1978,  n.  468  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  il
   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
   economica, di concerto con il Ministro  competente,  individua  le
   unita' previsionali di base per  l'applicazione  di  provvedimenti
   legislativi  pubblicati  successivamente  alla  presentazione  del
   bilancio di previsione. 
6. Il livello di  responsabilita'  amministrativa,  in  relazione  al
   quale  sono  determinate  le  unita'  previsionali  di  base,   e'
   individuato in modo da assicurare il  costante  adeguamento  della
   struttura del bilancio dello Stato agli ordinamenti legislativi ed
   alle altre normative di organizzazione dell'amministrazione  dello
   Stato, tenuto conto, fra l'altro, di quanto stabilito dalla  legge
   15 marzo 1997, n. 59. L'individuazione delle  unita'  previsionali
   persegue, sul piano contabile, gli obiettivi  e  le  finalita'  di
   riforma  delle  pubbliche  amministrazioni  e  di  semplificazione
   amministrativa, con particolare riguardo a quanto stabilito  dalle
   leggi 7 agosto 1990, n. 241, e 15 marzo 1997, n. 59,  nonche'  dal
   decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,   e   successive
   integrazioni e modificazioni, e dal decreto del  Presidente  della
   Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 
7. Il contenuto delle unita' previsionali di base e le  modificazioni
   eventualmente introdotte nel  numero  e  nell'articolazione  delle
   unita' stesse rispetto all'anno precedente sono  illustrati  negli
   allegati tecnici che integrano  le  note  preliminari  a  ciascuno
   stato di previsione.  Nell'allegato  tecnico  sono  indicati,  tra
   l'altro, i capitoli nei  quali  e'  disaggregata  ciascuna  unita'
   previsionale  di   base   ai   fini   della   gestione   e   della
   rendicontazione, nonche' il carattere giuridicamente  obbligatorio
   o  discrezionale  delle  spese,  con  il  rinvio   alle   relative
   disposizioni legislative; sono  indicati,  altresi',  i  tempi  di
   esecuzione dei programmi e  dei  progetti  finanziati  nell'ambito
   dello stato di previsione.  Sono  inoltre  enucleate,  nell'ambito
   delle spese di investimento,  quelle  destinate  alle  regioni  in
   ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea. 
8. Per l'anno finanziario 1998 le unita' previsionali di  base  e  di
   entrata  e  di  spesa,  che  formano   oggetto   di   approvazione
   parlamentare, sono individuate, ai fini di cui al comma  9,  nella
   tabella A allegata al presente decreto legislativo. 
9. La determinazione delle unita' previsionali di base e'  effettuata
   con il disegno di legge di approvazione del bilancio dello  Stato,
   con il quale si provvede alle eventuali modifiche  o  integrazioni
   rispetto  alla  classificazione  dell'esercizio   precedente.   In
   appositi allegati al disegno di legge di bilancio  sono  indicati,
   divisi per stati di previsione, le predette unita' previsionali di
   base e le funzioni obiettivo di cui al comma 1. 
          AVVERTENZA:
           Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore   e'   l'efficacia   degli   atti   legislativi  qui
          trascritti.
          Note alle premesse:
           - L'art. 76 della Costituzione disciplina il trasferimento
          dalle  Camere  al  Governo  dell'esercizio  della  funzione
          legislativa.
           -  L'art.  87  della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica, tra l'altro, il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
           - La legge 7 agosto 1990,  n.  241,  ha  introdotto  nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi.
           - Il decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  reca:
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
           - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al  Governo
          per  il  conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed
          enti locali, per la riforma della Pubblica  Amministrazione
          e per la semplificazione amministrativa".
           -  L'art. 5 della legge 3 aprile 1997, n. 94, stabilisce i
          principi  ed  i  criteri  direttivi  cui  il  Governo  deve
          uniformarsi    nell'esercizio    della    delega   per   la
          ristrutturazione del bilancio dello Stato  ed  il  riordino
          del sistema di Tesoreria unica.
           -  La  legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti
          per lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
          procedimenti di decisione e di controllo".
           -  L'art.  9  della  citata  legge  n.  94/1997,  al  fine
          dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai  sensi  del
          comma  3 dell'art. 5, del comma 5 dell'art. 6 e del comma 4
          dell'art.   7,   istituisce   una   apposita    commissione
          bicamerale, composta da 15 senatori e 15 deputati.
          Note all'art. 1:
           - Il testo dell'art. 4, comma 1 della legge 3 aprile 1997,
          n.  94,  recante:  "Modifiche  alla legge 5 agosto 1978, n.
          468, e successive  modificazioni  e  integrazioni,  recante
          norme  di  contabilita'  generale dello Stato in materia di
          bilancio.  Delega  al  Governo  per  l'individuazione delle
          unita' previsionali di base al bilancio dello Stato." e' il
          seguente:
           "1. I primi sei commi dell'articolo 6 della legge 5 agosto
          1978, n.  468, e successive modificazioni  e  integrazioni,
          sono sostituiti dai seguenti:
           "Le entrate dello Stato sono ripartite in:
           a)  titoli,  a  seconda  che  siano  di natura tributaria,
          extratributaria  o  che   provengano   dall'alienazione   e
          dall'ammortamento  di  beni patrimoniali, dalla riscossione
          di crediti o dall'accensione di prestiti;
           b) unita' previsionali di base, ai fini  dell'approvazione
          parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;
           c) categorie, secondo la natura dei cespiti;
           d)  capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della
          rendicontazione.
           Le spese dello Stato sono ripartite in:
           a)   funzioni-obiettivo,    individuate    con    riguardo
          all'esigenza  di definire le politiche pubbliche di settore
          e di misurare il prodotto delle  attivita'  amministrative,
          ove  possibile  anche  in termini di servizi finali resi ai
          cittadini;
           b) unita' previsionali di base. Ai fini  dell'approvazione
          parlamentare  le unita' previsionali di base sono suddivise
          in unita' relative alla spesa corrente  e  unita'  relative
          alla spesa in conto capitale. Le unita' relative alla spesa
          corrente  sono  suddivise  in unita' relative alle spese di
          funzionamento  e  unita'  per  interventi.    In   autonome
          previsioni sono esposti il rimborso di prestiti e gli oneri
          di ammortamenti. A fini conoscitivi le unita' relative alla
          spesa   di   conto  capitale  comprendono  le  partite  che
          attengono  agli  investimenti  diretti  e  indiretti,  alle
          partecipazioni  azionarie  e  ai  conferimenti  nonche'  ad
          operazioni per concessioni di crediti; le unita'  di  parte
          corrente per spese di funzionamento, con enucleazione degli
          oneri   di   personale,   nonche'   quelle  per  interventi
          comprendono tutte le altre spese;
           c) capitoli, secondo l'oggetto, il contenuto  economico  e
          funzionale  della  spesa riferito alle categorie e funzioni
          di  cui  al  terzo  comma,  nonche'  secondo  il  carattere
          giuridicamente  obbligatorio  o  discrezionale  della spesa
          medesima. I capitoli costituiscono le unita' elementari  ai
          fini della gestione e della rendicontazione.
           In  allegato  allo  stato  di  previsione  della spesa del
          Ministero del tesoro viene presentato un  quadro  contabile
          da cui risultino:
           a)  le  categorie  in  cui  viene classificata la spesa di
          bilancio secondo l'analisi economica;
           b) le funzioni-obiettivo di primo e secondo livello in cui
          viene ripartita la spesa secondo l'analisi  funzionale.  Le
          classificazioni  economica  e  funzionale  si conformano ai
          criteri adottati in contabilita' nazionale per i conti  del
          settore della pubblica amministrazione.
           In  appendice  a  tale quadro contabile appositi prospetti
          danno dimostrazione degli eventuali incroci tra  i  diversi
          criteri di ripartizione.
           La  numerazione  delle  funzioni-obiettivo,  delle  unita'
          previsionali di base, delle categorie e dei  capitoli  puo'
          essere anche discontinua in relazione alle necessita' della
          codificazione meccanografica".
           - Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 4, della legge
          5  agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio":
           "Art. 17 (Assestamento e variazioni di bilancio). -  Entro
          il  mese  di giugno di ciascun anno il Ministro del tesoro,
          di  concerto  con  il  Ministro  del   bilancio   e   della
          programmazione   economica,   presenta   al  Parlamento  un
          apposito disegno di legge, ai fini dell'assestamento  degli
          stanziamenti   di   bilancio,   anche  sulla  scorta  della
          consistenza dei residui attivi e passivi accertata in  sede
          di   rendiconto   dell'esercizio  scaduto  il  31  dicembre
          precedente.
           Ulteriori variazioni delle dotazioni di  competenza  e  di
          cassa  possono  essere presentate al Parlamento entro e non
          oltre il termine del 31 ottobre.
           Le riassegnazioni ai capitoli di spesa di cui all'articolo
          5, ultimo comma, della presente  legge  sono  disposte  con
          decreto  del  Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte
          dei conti e riguardano le somme versate  all'entrata  entro
          il  31  ottobre  di  ciascun  anno  finanziario.   Le somme
          versate  dopo  tale  data  e  comunque  entro  la  chiusura
          dell'esercizio  sono  riassegnate  con decreto del Ministro
          del tesoro ai corrispondenti capitoli  di  spesa  dell'anno
          successivo.
           Il  Ministro  del  tesoro e' autorizzato a provvedere alle
          variazioni di bilancio occorrenti  per  l'applicazione  dei
          provvedimenti  legislativi  pubblicati successivamente alla
          presentazione del bilancio di  previsione,  indicando,  per
          ciascun  capitolo  di spesa, sia le dotazioni di competenza
          che quelle di cassa.
           Il  Ministro  del  tesoro  e'  altresi'   autorizzato   ad
          integrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei
          conti,  le  dotazioni di cassa in correlazione al trasporto
          all'esercizio  successivo  di  titoli  di   spesa   rimasti
          insoluti    alla    chiusura   dell'esercizio   precedente,
          limitatamente a quei capitoli di spesa le cui dotazioni  di
          cassa  non  presentino, nelle more dell'assestamento di cui
          al precedente primo comma, sufficienti  disponibilita'  per
          il pagamento dei titoli trasportati."
           -  La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo
          per il conferimento di funzioni e compiti alle  regioni  ed
          enti  locali, per la riforma della pubblica amministrazione
          e per la semplificazione amministrativa".
           - La legge 7 agosto 1990, n. 241  reca:  "Nuove  norme  in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi".
           -  Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concerne
          la     razionalizzazione     dell'organizzazione      delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421.
           -  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 aprile
          1994,   n.   367,   contiene   il    regolamento    recante
          semplificazione  e  accelerazione  delle procedure di spesa
          contabili.