stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 1997, n. 279

Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-9-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
nascondi
  • Articoli
  • BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • INTEGRAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI DELLE GESTIONI DI BILANCIO
    E DI TESORERIA E RIORDINO DEL SISTEMA DELLA TESORERIA UNICA
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • CONTABILITÀ ANALITICA PER CENTRI DI COSTO
  • 10
  • 11
  • 12
  • RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
  • 13
  • 14
  • 15
  • Allegati
Testo in vigore dal:  6-9-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997;
Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti n. 317/D, deliberato nell'adunanza del 9 luglio 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

Il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Unità previsionali di base)
1. A decorrere dall'anno finanziario 1998 il bilancio di previsione dello Stato è ripartito, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base, che formano oggetto di approvazione parlamentare. Le unità previsionali di base costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa. La determinazione delle unità previsionali di base deve assicurare la piena rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi posti all'azione amministrativa dello Stato, nell'ambito del criterio della ripartizione delle risorse per funzioni, individuate con riferimento agli obiettivi generali perseguiti dalle politiche pubbliche di settore ed all'esigenza di verificare la congruenza delle attività amministrative agli obiettivi medesimi, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini. 2.
Per l'entrata, le unità previsionali di base sono articolate per titoli ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e, nel loro ambito, per tipologia del cespite. Per le entrate tributarie, le unità previsionali sono ulteriormente distinte secondo che il gettito derivi dalla gestione ordinaria dei tributi ovvero dalla specifica attività di accertamento e di controllo degli uffici finanziari.
3. Per la spesa, le unità previsionali di base sono ripartite secondo che si riferiscano alla spesa corrente, a quella in conto capitale ed al rimborso di prestiti. La ripartizione per spese correnti e spese in conto capitale esprime l'aggregato delle corrispondenti unità previsionali di base di livello inferiore, individuate ai sensi di quanto stabilito dal comma 4, oggetto del voto parlamentare.
4. Le unità previsionali di base per la spesa corrente sono articolate in unità per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico e per oneri comuni. Le componenti delle spese di funzionamento, comprese quelle di personale, sono indicate, di norma, ai soli fini conoscitivi, ad eccezione delle ipotesi in cui le speciali caratteristiche della spesa ne renda necessaria l'articolazione in unità previsionali a se stanti, tenuto conto dei requisiti previsti dal comma 1. Le unità previsionali di base per la spesa in conto capitale sono articolate in unità per spese di investimento, per oneri comuni e, in via residuale, per le altre spese.
5. In applicazione dell'articolo 17, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive integrazioni e modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro competente, individua le unità previsionali di base per l'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.
6. Il livello di responsabilità amministrativa, in relazione al quale sono determinate le unità previsionali di base, è individuato in modo da assicurare il costante adeguamento della struttura del bilancio dello Stato agli ordinamenti legislativi ed alle altre normative di organizzazione dell'amministrazione dello Stato, tenuto conto, fra l'altro, di quanto stabilito dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. L'individuazione delle unità previsionali persegue, sul piano contabile, gli obiettivi e le finalità di riforma delle pubbliche amministrazioni e di semplificazione amministrativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dalle leggi 7 agosto 1990, n. 241, e 15 marzo 1997, n. 59, nonché dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
7. Il contenuto delle unità previsionali di base e le modificazioni eventualmente introdotte nel numero e nell'articolazione delle unità stesse rispetto all'anno precedente sono illustrati negli allegati tecnici che integrano le note preliminari a ciascuno stato di previsione. Nell'allegato tecnico sono indicati, tra l'altro, i capitoli nei quali è disaggregata ciascuna unità previsionale di base ai fini della gestione e della rendicontazione, nonché il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, con il rinvio alle relative disposizioni legislative; sono indicati, altresì, i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Sono inoltre enucleate, nell'ambito delle spese di investimento, quelle destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea.
8. Per l'anno finanziario 1998 le unità previsionali di base e di entrata e di spesa, che formano oggetto di approvazione parlamentare, sono individuate, ai fini di cui al comma 9, nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.
9. La determinazione delle unità previsionali di base è effettuata con il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato, con il quale si provvede alle eventuali modifiche o integrazioni rispetto alla classificazione dell'esercizio precedente. In appositi allegati al disegno di legge di bilancio sono indicati, divisi per stati di previsione, le predette unità previsionali di base e le funzioni obiettivo di cui al comma 1.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore è l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione disciplina il trasferimento dalle Camere al Governo dell'esercizio della funzione legislativa.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, tra l'altro, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, ha introdotto nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- L'art. 5 della legge 3 aprile 1997, n. 94, stabilisce i principi ed i criteri direttivi cui il Governo deve uniformarsi nell'esercizio della delega per la ristrutturazione del bilancio dello Stato ed il riordino del sistema di Tesoreria unica.
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".
- L'art. 9 della citata legge n. 94/1997, al fine dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi del comma 3 dell'art. 5, del comma 5 dell'art. 6 e del comma 4 dell'art. 7, istituisce una apposita commissione bicamerale, composta da 15 senatori e 15 deputati.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4, comma 1 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante: "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base al bilancio dello Stato." è il seguente:
"1. I primi sei commi dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Le entrate dello Stato sono ripartite in:
a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;
b) unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;
c) categorie, secondo la natura dei cespiti;
d) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.
Le spese dello Stato sono ripartite in:
a) funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini;
b) unità previsionali di base. Ai fini dell'approvazione parlamentare le unità previsionali di base sono suddivise in unità relative alla spesa corrente e unità relative alla spesa in conto capitale. Le unità relative alla spesa corrente sono suddivise in unità relative alle spese di funzionamento e unità per interventi. In autonome previsioni sono esposti il rimborso di prestiti e gli oneri di ammortamenti. A fini conoscitivi le unità relative alla spesa di conto capitale comprendono le partite che attengono agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonché ad operazioni per concessioni di crediti; le unità di parte corrente per spese di funzionamento, con enucleazione degli oneri di personale, nonché quelle per interventi comprendono tutte le altre spese;
c) capitoli, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa riferito alle categorie e funzioni di cui al terzo comma, nonché secondo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa medesima. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro viene presentato un quadro contabile da cui risultino:
a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;
b) le funzioni-obiettivo di primo e secondo livello in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.
In appendice a tale quadro contabile appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.
La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica".
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio":
"Art. 17 (Assestamento e variazioni di bilancio). - Entro il mese di giugno di ciascun anno il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, presenta al Parlamento un apposito disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.
Ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di cassa possono essere presentate al Parlamento entro e non oltre il termine del 31 ottobre.
Le riassegnazioni ai capitoli di spesa di cui all'articolo 5, ultimo comma, della presente legge sono disposte con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti e riguardano le somme versate all'entrata entro il 31 ottobre di ciascun anno finanziario. Le somme versate dopo tale data e comunque entro la chiusura dell'esercizio sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai corrispondenti capitoli di spesa dell'anno successivo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione, indicando, per ciascun capitolo di spesa, sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa.
Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad integrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le dotazioni di cassa in correlazione al trasporto all'esercizio successivo di titoli di spesa rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio precedente, limitatamente a quei capitoli di spesa le cui dotazioni di cassa non presentino, nelle more dell'assestamento di cui al precedente primo comma, sufficienti disponibilità per il pagamento dei titoli trasportati."
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concerne la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, contiene il regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa contabili.