DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1993, n. 496

Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-12-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1994, n. 61 (in G.U. 27/01/1994, n.21).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1999)
Testo in vigore dal: 28-1-1994
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 1-bis. 
              (( (Disposizioni concernenti organismi). 
                 operanti nel settore ambientale 
  1. In sede di  riorganizzazione  del  Ministero  dell'ambiente,  ai
sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29
, da effettuare entro il 3l  dicembre  l994,  si  provvede  anche  al
riordino  delle  commissioni  e  dei   comitati   tecnico-scientifici
operanti presso il medesimo Ministero tenendo conto delle  competenze
attribuite all'ANPA ai  sensi  del  presente  decreto  e  provvedendo
altresi' al conseguente trasferimento all'Agenzia del  personale  non
piu' impiegato presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e
delle corrispondenti risorse finanziarie. 
  2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui al comma 1,
trasferiti  all'ANPA  ai  sensi  del  medesimo  comma,  continuano  a
prestare la propria attivita'  nell'ambito  dell'Agenzia  in  analoga
posizione e con analoghe funzioni fino alla  scadenza  dell'incarico.
Qualora siano appartenenti al personale civile e militare dello Stato
e  degli  enti  pubblici,  anche  economici,  essi,   alla   scadenza
dell'incarico,  sono  inquadrati  a  domanda   nel   ruolo   organico
dell'ANPA. 
  3. Con apposito regolamento si provvede  anche  al  riordino  delle
commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso  altri
Ministeri, istituti ed enti pubblici, tenendo conto delle  competenze
attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto. 
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del  regolamento  di
cui all'articolo 1-ter, comma 5, del presente decreto, le  iniziative
adottate in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera  e),  della
legge 11 marzo 1988, n. 67 , relative al  sistema  informativo  e  di
monitoraggio  ambientale  e  le  relative  dotazioni  tecniche   sono
trasferite all'ANPA secondo le modalita'  definite  con  il  medesimo
regolamento. E' abrogato l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 9
della legge 18 maggio 1989, n. 183 . Restano  ferme  tutte  le  altre
competenze dei Servizi tecnici nazionali. 
  5. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  la  Direzione  per  la  sicurezza
nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), i  relativi
compiti, il personale, le  strutture,  le  dotazioni  tecniche  e  le
risorse finanziarie  sono  trasferiti  all'ANPA.  A  decorrere  dalla
stessa data sono abrogati l'articolo 4 della legge 18 marzo 1982,  n.
85 , e l'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282. 
  6. Per le attivita' relative all'ambiente marino l'ANPA  si  avvale
dell'Istituto centrale  per  la  ricerca  scientifica  e  tecnologica
applicata al mare (ICRAM),  che  e'  posto  sotto  la  vigilanza  del
Ministero   dell'ambiente.   Le   modalita'   di   coordinamento   ed
integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonche' le norme di organizzazione
e le competenze dell'ICRAM sono stabilite con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro  per  la  funzione
pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto.  In  applicazione  del
presente comma,  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario  1994,  il
contributo  ordinario  per  le  spese   relative   al   funzionamento
dell'ICRAM e'  iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente. 
  7. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di  cui  al  presente
articolo, il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8. Il contingente di personale di  cui  all'articolo  3,  comma  9,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394  ,  e'  composto  anche  mediante
apposito comando di dipendenti di ogni  altra  amministrazione  dello
Stato  o  delle  societa'  a  partecipazione  statale  di  prevalente
interesse pubblico ovvero mediante ricorso alla mobilita'  volontaria
e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia)).