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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 86

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/7/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/2013)
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Testo in vigore dal: 21-7-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  Visto,  in  particolare,  l'articolo 29  del  citato  decreto-legge
4 luglio  2006,  n.  223,  che  introduce disposizioni concernenti il
contenimento  della  spesa  per  organi collegiali ed altri organismi
anche  monocratici  operanti nelle Amministrazioni pubbliche, tramite
anche   il  riordino,  la  soppressione  o  l'accorpamento  di  detti
organismi;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.
129;
  Considerata  l'opportunita'  di operare una razionalizzazione delle
competenze di organismi collegiali operanti presso il Ministero della
salute,  disciplinati  o  comunque  previsti  da  norme di legge o di
regolamento,  anche al fine di assicurare il contenimento della spesa
correlata;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 aprile 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 maggio 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  salute,  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  con  il  Ministro  per l'attuazione del programma di
Governo  e  con  il  Ministro  per  le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                      Conferma degli organismi
  1.  Sono  confermati e continuano ad operare per la durata indicata
nell'articolo 9,  i  seguenti organismi istituiti presso il Ministero
della salute:
    a) il   Nucleo  di  valutazione  e  verifica  degli  investimenti
pubblici  del  Ministero della salute, previsto dall'articolo 1 della
legge 17 maggio 1999, n. 144;
    b) la  Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo
di cui all'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52;
    c) la  Consulta  tecnica permanente per il sistema trasfusionale,
di cui all'articolo 13 della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
    d) Commissione   permanente  per  la  determinazione  dei  metodi
ufficiali di analisi delle sostanze alimentari di cui all'articolo 21
della legge 30 aprile 1962, n. 283;
    e) Commissione  tecnica mangimi di cui all'articolo 9 della legge
15 febbraio 1963, n. 281;
    f) Comitato rappresentanza degli assistiti di cui all'articolo 11
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620;
    g) Commissione  tecnica nazionale per la protezione degli animali
da  allevamento  e  da  macello  di  cui  all'articolo 4  della legge
14 ottobre 1985, n. 623;
    h) Comitato  per  le  pari  opportunita'  di cui all'articolo 41,
comma  2,  del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987,
n. 266;
    i) Commissione   medica  d'appello  di  cui  all'articolo 38  del
decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566;
    l) Commissione  nazionale  per  la  formazione  continua  di  cui
all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni;
    m) Consiglio  superiore  di  sanita'  di  cui  all'articolo 4 del
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;
    n) Commissione    consultiva    per   i   fitosanitari   di   cui
all'articolo 20  del  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, e
successive modificazioni;
    o) Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei
Livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 4-bis, comma 10,
del   decreto-legge   15 aprile   2002,   n.   63,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
    p) Centro  Nazionale  per  la  Prevenzione  ed il Controllo delle
malattie - CCM di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2004,
n.  81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n.
138;
    q) Comitato   nazionale   per  la  sicurezza  alimentare  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244;
    r) Commissione  nazionale  sull'appropriatezza delle prescrizioni
di  cui  all'articolo 1,  comma 283, della legge 23 dicembre 2005, n.
266;
    s) Commissione   consultiva   del   farmaco  veterinario  di  cui
all'articolo 27,  comma  2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.
193;
    t) Commissione  nazionale  per  la  lotta  contro  l'AIDS  di cui
all'articolo 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135.
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.  87,  quinto comma, della Costituzione reca il
          seguente  testo:  conferisce al Presidente della Repubblica
          il  potere  di  promulgare  le  leggi  ed emanare i decreti
          aventi valore di legge e i regolamenti.
              - L'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 29 del decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  4 agosto  2006,  n.  248: (Conversione in legge, con
          modificazioni,  del  decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223,
          recante  disposizioni  urgenti  per il rilancio economico e
          sociale,  per  il contenimento e la razionalizzazione della
          spesa  pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e
          di contrasto all'evasione fiscale):
              «Art.  29  (Contenimento spesa per commissioni comitati
          ed  altri  organismi).  -  1.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto  dall'art.  18,  comma 1,  della legge 28 dicembre
          2001,   n.   448,  la  spesa  complessiva  sostenuta  dalle
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive
          modificazioni,  per  organi  collegiali  e altri organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette  amministrazioni,  e' ridotta del trenta per cento
          rispetto  a  quella  sostenuta  nell'anno 2005. Ai suddetti
          fini   le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,  e
          comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  le  necessarie  misure  di
          adeguamento  ai  nuovi  limiti  di spesa. Tale riduzione si
          aggiunge  a  quella  prevista  dall'art. 1, comma 58, della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266.
              2.  Per  realizzare  le finalita' di contenimento delle
          spese  di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
          procede,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, al riordino degli organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  per gli organismi
          previsti  dalla  legge  o da regolamento e, per i restanti,
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
          proposta  del  Ministro competente. I provvedimenti tengono
          conto dei seguenti criteri:
                a) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali;
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee;
                c) limitazione del numero delle strutture di supporto
          a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
          organismi;
                d) diminuzione   del   numero  dei  componenti  degli
          organismi;
                e) riduzione  dei  compensi  spettanti  ai componenti
          degli organismi;
                e-bis) indicazione  di  un  termine  di  durata,  non
          superiore  a  tre anni, con la previsione che alla scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
                e-ter) previsione  di  una  relazione di fine mandato
          sugli  obiettivi  realizzati dagli organismi, da presentare
          all'amministrazione   competente   e  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima  della scadenza del termine di durata degli organismi
          individuati  dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
          concerto  con  l'amministrazione  di settore competente, la
          perdurante    utilita'    dell'organismo    proponendo   le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso.
              3.   Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute  a
          provvedere,  entro  lo  stesso  termine  e sulla base degli
          stessi  criteri  di  cui  al  comma 2,  con  atti di natura
          regolamentare   previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  da
          sottoporre  alla verifica degli organi interni di controllo
          e   all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
              4.  Ferma  restando la realizzazione degli obiettivi di
          risparmio  di  spesa  di  cui al comma 1, gli organismi non
          individuati  dai  provvedimenti  previsti  dai  commi 2 e 3
          entro  il  15 maggio  2007  sono  soppressi. A tale fine, i
          regolamenti  ed  i  decreti  di cui al comma 2, nonche' gli
          atti  di  natura  regolamentare  di  cui al comma 3, devono
          essere  trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
          ovvero  per  la  verifica  da parte degli organi interni di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione  vigilante,  ove  prevista,  entro  il
          28 febbraio 2007.
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si  sia  provveduto  agli adempimenti ivi previsti e' fatto
          divieto  alle  amministrazioni di corrispondere compensi ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1.
              6.  Le  disposizioni  del presente articolo non trovano
          diretta  applicazione alle regioni, alle province autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,   per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
              7.   Le   disposizioni  del  presente  articolo non  si
          applicano  ai  commissari  straordinari  del Governo di cui
          all'art.  11  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, e agli
          organi di direzione, amministrazione e controllo.».
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 marzo
          2003,  n.  129  reca:  «Regolamento  di  organizzazione del
          Ministero della salute».
          Note all'art. 1:
              - L'art.  1  della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure
          in  materia  di  investimenti,  delega  al  Governo  per il
          riordino  degli incentivi all'occupazione e della normativa
          che   disciplina   l'INAIL,  nonche'  disposizioni  per  il
          riordino degli enti previdenziali) reca:
              «Art.  1  (Costituzione  di unita' tecniche di supporto
          alla  program-mazione,  alla  valutazione e al monitoraggio
          degli  investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
          dare   maggiore  qualita'  ed  efficienza  al  processo  di
          programmazione    delle    politiche    di   sviluppo,   le
          amministrazioni  centrali e regionali, previa intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
          propri  nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
          pubblici  che,  in  raccordo  fra  loro  e con il Nucleo di
          valutazione  e  verifica  degli  investimenti  pubblici del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  garantiscono  il supporto tecnico nelle fasi di
          programmazione,   valutazione,  attuazione  e  verifica  di
          piani,  programmi  e  politiche  di  intervento  promossi e
          attuati  da  ogni  singola  amministrazione.  E' assicurata
          l'integrazione  dei  nuclei di valutazione e verifica degli
          investimenti  pubblici con il Sistema statistico nazionale,
          secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112.
              2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
          operano  all'interno  delle  rispettive amministrazioni, in
          collegamento  con  gli  uffici  di statistica costituiti ai
          sensi  del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
          esprimono   adeguati   livelli  di  competenza  tecnica  ed
          operativa  al  fine  di  poter svolgere funzioni tecniche a
          forte   contenuto   di  specializzazione,  con  particolare
          riferimento per:
                a) l'assistenza  e il supporto tecnico per le fasi di
          program-mazione, formulazione e valutazione di documenti di
          programma,  per  le  analisi di opportunita' e fattibilita'
          degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
          e  interventi,  tenendo  conto in particolare di criteri di
          qualita'  ambientale  e  di  sostenibilita'  dello sviluppo
          ovvero   dell'indicazione  della  compatibilita'  ecologica
          degli investimenti pubblici;
                b) la  gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
          comma 5,  da  realizzare  congiuntamente  con gli uffici di
          statistica delle rispettive amministrazioni;
                c) l'attivita'  volta  alla graduale estensione delle
          tecniche  proprie  dei  fondi  strutturali  all'insieme dei
          programmi  e  dei  progetti attuati a livello territoriale,
          con  riferimento  alle fasi di programmazione, valutazione,
          monitoraggio e verifica.
              3.  Le  attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
          valutazione  e  verifica  di  cui  al  comma 1 sono attuate
          autonomamente     sotto    il    profilo    amministrativo,
          organizzativo  e  funzionale  dalle singole amministrazioni
          tenendo  conto  delle  strutture  similari gia' esistenti e
          della    necessita'    di    evitare    duplicazioni.    Le
          amministrazioni  provvedono  a tal fine ad elaborare, anche
          sulla   base   di  un'adeguata  analisi  organizzativa,  un
          programma   di   attuazione   comprensivo   delle  connesse
          attivita'  di  formazione  e  aggiornamento necessarie alla
          costituzione e all'avvio dei nuclei.
              4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  con  decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  sono  indicate  le caratteristiche
          organizzative   comuni   dei  nuclei  di  cui  al  presente
          articolo,  ivi  compresa  la  spettanza  di  compensi  agli
          eventuali     componenti     estranei     alla     pubblica
          amministrazione,  nonche'  le  modalita' e i criteri per la
          formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
          di cui al comma 3.
              5.  E'  istituito  presso il Comitato interministeriale
          per  la  programmazione  economica  (CIPE)  il  «Sistema di
          monitoraggio  degli  investimenti  pubblici»  (MIP), con il
          compito    di    fornire    tempestivamente    informazioni
          sull'attuazione    delle   politiche   di   sviluppo,   con
          particolare  riferimento  ai  programmi  cofinanziati con i
          fondi  strutturali  europei,  sulla  base dell'attivita' di
          monitoraggio  svolta  dai  nuclei  di  cui al comma 1. Tale
          attivita'  concerne le modalita' attuative dei programmi di
          investimento     e    l'avanzamento    tecnico-procedurale,
          finanziario  e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
          monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  e'  funzionale
          all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta nell'ambito
          dello  stesso  CIPE,  anche con l'utilizzazione del Sistema
          informativo   integrato   del  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica. Il CIPE, con
          propria   deliberazione,   costituisce   e   definisce   la
          strutturazione    del   Sistema   di   monitoraggio   degli
          investimenti  pubblici  disciplina  il suo funzionamento ed
          emana  indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
              6.   Il  Sistema  di  monitoraggio  degli  investimenti
          pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
          da  essere  funzionale  al  progetto  «Rete  unitaria della
          pubblica   amministrazione»,  di  cui  alla  direttiva  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 5 settembre 1995,
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
          1995.   Le   informazioni   derivanti   dall'attivita'   di
          monitoraggio  sono  trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
          nazionale  di  cui  all'art.  6 del decreto-legge 23 giugno
          1995,  n.  244,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          8 agosto    1995,    n.    341    alla   sezione   centrale
          dell'Osservatorio  dei lavori pubblici e, in relazione alle
          rispettive  competenze, a tutte le amministrazioni centrali
          e  regionali.  Il  CIPE  invia  un  rapporto  semestrale al
          Parlamento.
              7.  Per  le  finalita' di cui al presente articolo, ivi
          compreso  il  ruolo  di  coordinamento  svolto dal CIPE, e'
          istituito  un  fondo da ripartire, previa deliberazione del
          CIPE,  sentita  la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione  economica.  Per  la dotazione del
          fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
          1999  e  di  lire  10  miliardi annue a decorrere dall'anno
          2000.
              8.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  pari  a  8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
          miliardi  di  lire  per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
          provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo
          speciale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno   1999,  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero.
              9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e
          previo  parere  delle  competenti  Commissioni parlamentari
          permanenti,  entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  indica  i criteri ai quali
          dovranno  attenersi  le  regioni  e le province autonome al
          fine  di  suddividere  il  rispettivo territorio in Sistemi
          locali  del  lavoro,  individuando  tra  questi i distretti
          economico-produttivi  sulla  base  di  una metodologia e di
          indicatori  elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
          (ISTAT),  che  ne  curera' anche l'aggiornamento periodico.
          Tali   indicatori   considereranno   fenomeni  demografici,
          sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
          la   presenza  di  fattori  di  localizzazione,  situazione
          orografica   e   condizione   ambientale   ai   fini  della
          programmazione  delle  politiche  di  sviluppo  di  cui  al
          comma 1.  Sono  fatte  salve le competenze in materia delle
          regioni,  delle  province autonome di Trento e di Bolzano e
          degli enti locali.».
              - L'art.   9   della   legge   6 marzo   2001,   n.  52
          (Riconoscimento   del   Registro   nazionale  italiano  dei
          donatori di midollo osseo) reca:
              «Art.   9   (Commissione   nazionale  per  i  trapianti
          allogenici  da  non  consanguineo).  - 1. Nello svolgimento
          delle  funzioni  previste dalla presente legge, il Ministro
          della  sanita'  si  avvale  del  parere  della  Commissione
          nazionale  per  i trapianti allogenici da non consanguineo,
          istituita  ai  sensi  del  comma 2  e di seguito denominata
          "Commissione".
              2.  La  Commissione  e'  nominata, entro novanta giorni
          dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, con
          decreto del Ministro della sanita', che la presiede. Con lo
          stesso   decreto   sono   disciplinate   le   modalita'  di
          funzionamento  della  Commissione.  Essa  e' composta da un
          rappresentante    del    Registro    nazionale;    da   due
          rappresentanti delle associazioni dei donatori volontari di
          midollo   osseo   e   delle   relative   federazioni   piu'
          rappresentative   a   livello  nazionale;  da  due  esperti
          designati  dalle associazioni nazionali dei familiari e dei
          pazienti  affetti  da  leucemia  e  da  altre patologie del
          sistema  linfoemopoietico;  da cinque esperti designati dal
          Ministro  della  sanita', dei quali uno scelto fra i medici
          appartenenti  al  secondo livello della dirigenza del ruolo
          sanitario del Ministero della sanita' ed i medici dirigenti
          di  ricerca  dell'Istituto superiore di sanita', uno scelto
          tra  i direttori ospedalieri e i docenti universitari e tre
          indicati,  dalle  societa'  scientifiche  interessate  alla
          materia.  Un  medico  appartenente  al  primo livello della
          dirigenza  del  ruolo sanitario del Ministero della sanita'
          svolge le funzioni di segretario della Commissione.
              3. La Commissione svolge attivita' consultiva, ai sensi
          dell'art. 8, commi 1 e 2. La Commissione formula, altresi',
          al  Ministro  della  sanita'  proposte  sui criteri e sulle
          modalita'  di  compensazione  delle  prestazioni  sanitarie
          erogate  da  regioni  e  province  autonome,  nonche' sulle
          iniziative  concernenti  l'informazione tecnico-scientifica
          sulla  donazione di cellule staminali e sulle modalita' del
          coordinamento    delle    attivita'    promozionali   delle
          associazioni  dei  donatori  volontari  di  midollo osseo e
          delle  relative  federazioni.  La valutazione annuale sulle
          attivita'  di promozione e' svolta dalla Commissione che si
          avvale  della  collaborazione di un gruppo di esperti della
          comunicazione  e della bioetica nominati dal Ministro della
          sanita'.
              4.   La   Commissione   si   avvale   per   il  proprio
          funzionamento  delle strutture del Ministero della sanita'.
          L'ammontare delle indennita' per i componenti, dei rimborsi
          spese  e  degli  altri  oneri, nonche' dei compensi per gli
          esperti  di  cui  al  comma 3,  e' definito con decreto del
          Ministero  della  sanita' entro il limite complessivo annuo
          di lire 500 milioni.».
              - L'art.  13 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova
          disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione
          nazionale degli emoderivati) reca:
              «Art.  13  (Consulta  tecnica permanente per il sistema
          trasfusionale).  -  1.  E'  istituita  la  Consulta tecnica
          permanente  per  il  sistema  trasfusionale. La Consulta e'
          composta  dai responsabili delle strutture di coordinamento
          intraregionale   ed   interregionale  di  cui  all'art.  6,
          comma 1,   lettera c),   da  quattro  rappresentanti  delle
          associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue
          piu'   rappresentative   a   livello   nazionale,   da  due
          rappresentanti  delle  associazioni  pazienti  emopatici  e
          politrasfusi,  da  quattro  rappresentanti  delle  societa'
          scientifiche  del  settore.  Alle  riunioni  della Consulta
          partecipa il Comitato direttivo del Centro nazionale sangue
          di cui all'art. 12.
              2.  I  componenti  della  Consulta  sono  nominati  con
          decreto  del  Ministro  della  salute  per la durata di due
          anni,  rinnovabili  alla  scadenza. Ad essi si applicano le
          disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica    11 gennaio   1956,   n.   5,   e   successive
          modificazioni,  per  quanto  riguarda la corresponsione dei
          compensi,   nonche'   le   disposizioni   del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  16 gennaio  1978,  n. 513, e
          della   legge   26 luglio   1978,   n.  417,  e  successive
          modificazioni, per quanto riguarda il trattamento economico
          di missione e di trasferimento.
              3.  La Consulta e' presieduta dal Ministro della salute
          o  da  un suo delegato. Essa svolge funzioni consultive nei
          confronti  del Ministro in ordine agli adempimenti previsti
          dalla   presente   legge,   nonche'  le  funzioni  ad  essa
          attribuite dall'art. 12, comma 4.
              4. Le risorse finanziarie utilizzate per la Commissione
          nazionale per il servizio trasfusionale, soppressa ai sensi
          dell'art.  27,  comma  1,  sono  destinate al funzionamento
          della Consulta.».
              - L'art.   21   della  legge  30 aprile  1962,  n.  283
          (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo
          unico  delle  leggi  sanitarie  approvato con regio decreto
          27 luglio   1934,   n.   1265:  Disciplina  igienica  della
          produzione  e  della  vendita  delle  sostanze alimentari e
          delle bevande) reca:
              «Art.  21.  - La determinazione dei metodi ufficiali di
          analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministero della
          sanita':  a  tale  scopo e' costituita, presso il Ministero
          della  sanita'  una  Commissione  permanente,  di cui fanno
          parte:
                a) un  rappresentante del Ministero della sanita' che
          la presiede;
                b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e
          delle foreste;
                c) un  rappresentante  del Ministero dell'industria e
          del commercio;
                d) un rappresentante del Ministero delle finanze;
                e) tre   rappresentanti  dell'Istituto  superiore  di
          sanita';
                f) un  direttore  di  sezione  chimica di laboratorio
          provinciale d'igiene e profilassi;
                g) un  direttore  di  sezione  medico-micrografica di
          laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;
                h) un rappresentante del laboratorio chimico centrale
          delle dogane;
                i) un direttore di istituto di chimica agraria.
              Gli  elenchi  dei  metodi ufficiali di analisi dovranno
          essere revisionati almeno ogni due anni.
              La  Commissione  ha la facolta' di avvalersi dell'opera
          di esperti particolarmente competenti nelle singole materie
          in esame.».
              - L'art.   9  della  legge  15 febbraio  1963,  n.  281
          (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi)
          reca:
              «Art.  9.  -  Presso  il  Ministero  della  sanita'  e'
          istituita una commissione tecnica composta di:
                due  rappresentanti  del  Ministero della sanita', di
          cui uno con funzioni di presidente;
                due   rappresentanti   dell'Istituto   superiore   di
          sanita';
                due  rappresentanti  del Ministero dell'agricoltura e
          delle foreste;
                un  rappresentante  del Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato;
                un   rappresentante   del   Ministero  delle  finanze
          appartenente al laboratorio chimico centrale delle dogane;
                un  rappresentante  degli istituti di sperimentazione
          zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle
          foreste;
                un rappresentante degli istituti zooprofilattici;
                due    rappresentanti    delle   organizzazioni   dei
          produttori  ed  importatori  di  integratori  e  di mangimi
          integrati;
                tre   rappresentanti  della  cooperazione,  designati
          dalle associazioni nazionali di tutela e di vigilanza delle
          cooperative piu' rappresentative;
                quattro  rappresentanti  degli allevatori, di cui due
          rappresentanti    dei    coltivatori    diretti    ed   uno
          rappresentante  dei  mezzadri, designati dalle associazioni
          nazionali di categoria piu' rappresentative.
              La  commissione  di  cui sopra e' nominata dal Ministro
          per  la  sanita',  dura  in  carica  quattro anni ed i suoi
          membri possono essere riconfermati.
              La  commissione  esprime  il  proprio  parere  nei casi
          previsti   dalla   legge   o  quando  sia  richiesto  dalle
          amministrazioni interessate.».
              - L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
          31 luglio   1980,   n.   620   (Disciplina  dell'assistenza
          sanitaria    al    personale    navigante,    marittimo   e
          dell'aviazione  civile  (art. 37, ultimo comma, della legge
          n. 833 del 1978) reca:
              «Art.  11 (Comitato di rappresentanza degli assistiti).
          -  Presso  il  Ministero  della  sanita'  e'  costituito il
          comitato  di  rappresentenza  degli  assistiti, che dura in
          carica  quattro  anni,  composto  da  un rappresentante del
          Ministero   della  sanita',  che  lo  presiede,  da  cinque
          rappresentanti  del  personale navigante marittimo e da tre
          rappresentanti   del   personale  navigante  dell'aviazione
          civile,  designati dalle organizzazioni sindacali nazionali
          di categoria maggiormente rappresentative.
              Il   comitato   elegge   tra   i  suoi  componenti  due
          vicepresidenti.
              Il comitato esprime pareri consultivi sui regolamenti e
          sui  decreti relativi all'assistenza sanitaria al personale
          navigante  e  formula  proposte  per il miglioramento della
          prevenzione e dell'assistenza stessa.
              Il   comitato  si  riunisce  almeno  ogni  semestre  ed
          altresi'  ogni  qualvolta  il  Ministro  della  sanita'  lo
          ritenga opportuno.».
              - L'art.   4   della  legge  14 ottobre  1985,  n.  623
          (Ratifica  ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione
          degli  animali  negli  allevamenti e sulla protezione degli
          animali  da  macello, adottate a Strasburgo rispettivamente
          il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979) reca:
              «Art.  4. - E' istituita con decreto del Ministro della
          sanita' una commissione tecnica nazionale per la protezione
          degli  animali  da  allevamento  e da macello, con funzioni
          consultive,  presieduta  dal direttore generale dei servizi
          veterinari  del Ministero della sanita' o da un funzionario
          da lui delegato e composta come segue:
                a) tre  funzionari del Ministero della sanita' di cui
          uno  in  rappresentanza  del direttore generale dei servizi
          per l'igiene pubblica;
                b) tre  rappresentanti del Ministero dell'agricoltura
          e delle foreste;
                c) due  docenti  universitari designati dal Ministero
          della pubblica istruzione;
                d) un    rappresentante   del   Consiglio   sanitario
          nazionale;
                e) un   rappresentante  del  Consiglio  superiore  di
          sanita';
                f) un   rappresentante   dell'Istituto  superiore  di
          sanita';
                g) tre   esperti   delle   regioni   designati  dalla
          commissione  interregionale  di  cui  alla  legge 16 maggio
          1970, n. 281;
                h) cinque  esperti  designati  dagli enti aventi come
          finalita' la protezione degli animali;
                i) un   esperto  designato  dall'Ente  nazionale  per
          l'energia alternativa;
                l) un  esperto  designato  dall'Associazione italiana
          allevatori;
                m) un     esperto     designato     dagli    istituti
          zooprofilattici sperimentali;
                n) un  esperto  designato dalla Federazione nazionale
          degli ordini dei veterinari.
              Per  ogni  membro  effettivo e' nominato, con le stesse
          modalita',  un  membro  supplente  che  subentra in caso di
          assenza o impedimento del titolare.
              Il  Ministro  della  sanita'  puo' nominare esperti per
          l'approfondimento di specifici problemi tecnici.
              Le funzioni di segretario della commissione sono svolte
          da  un  funzionario della carriera direttiva amministrativa
          del Ministero della sanita'.
              I  membri  della commissione rimangono in carica per la
          durata di tre anni e possono essere riconfermati.
              La   commissione   di  cui  al  presente  articolo deve
          riunirsi almeno due volte l'anno.
              La commissione ha il compito di esaminare la situazione
          degli  allevamenti  e  dei macelli presentata dalle regioni
          ogni  triennio e di elaborare e proporre soluzioni adeguate
          per la emanazione di norme tecniche concernenti gli aspetti
          di        cui        alle       lettere a), b), c), d), e),
          dell'articolo precedente.».
              - L'art.  41, comma 2, del decreto del Presidente della
          Repubblica  8 maggio  1987,  n. 266 (Norme risultanti dalla
          disciplina   prevista   dall'accordo   del   26 marzo  1987
          concernente   il  comparto  del  personale  dipendente  dai
          Ministeri) reca:
              «Art. 41 (Pari opportunita). - 1. (Omissis).
              2.  Pertanto,  al  fine di consentire una reale parita'
          uomini-donne,  vengono istituiti, presso tutti i Ministeri,
          con  la  presenza  delle organizzazioni sindacali, appositi
          comitati  per  le  pari opportunita', che propongano misure
          adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e
          relazionino  almeno  una  volta  all'anno, sulle condizioni
          oggettive  in  cui  si trovano le lavoratrici rispetto alle
          attribuzioni,  alle  mansioni, alla partecipazione ai corsi
          di  formazione  ed  aggiornamento,  ai  nuovi  ingressi, al
          rispetto   dell'applicazione   della   normativa   per   la
          prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,
          alla  promozione  di misure idonee a tutelarne la salute in
          relazione    alle   peculiarita'   psicofisiche   ed   alla
          prevedibilita'   di  rischi  specifici  per  le  donne  con
          particolare   attenzione  alle  situazioni  di  lavoro  che
          possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.».
              - L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
          18 novembre  1988,  n. 566 (Approvazione del regolamento in
          materia  di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche,
          ai  sensi  dell'art. 731 del codice della navigazione, come
          modificato  dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213)
          reca:
              «Art.  38 (Ricorso avverso il giudizio di non idoneita'
          psicofisica).  -  1.  Avverso  il giudizio di non idoneita'
          psicofisica  permanente  e'  ammesso  ricorso, entro trenta
          giorni  dalla  data  di ricevimento dell'esito della visita
          medica,  alla  Commissione  medica di appello, nominata dal
          Ministro  della  sanita',  di  concerto con il Ministro dei
          trasporti ed il Ministro della difesa.
              2.  La  Commissione  medica  di  appello e' composta di
          cinque membri, di cui due ufficiali medici C.S.A. in s.p.e.
          dell'Aeronautica   militare   e  tre  medici,  di  cui  uno
          specialista  in  medicina  aeronautica  e  spaziale  e  due
          funzionari medici dei ruoli del Ministero della sanita'. Le
          funzioni  di  segretario  sono  svolte  da un impiegato del
          Ministero della sanita'.
              3.  Il  Ministero  della  sanita'  dispone la visita di
          appello  invitando il ricorrente a presentarsi dinanzi alla
          Commissione medica di appello.
              4. L'interessato, ove lo creda, puo' farsi assistere da
          un  medico  di  sua  fiducia.  La  Commissione, qualora non
          condivida  le  osservazioni  del  medico  di  fiducia, deve
          motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso.
              5.  Prima  di  formulare  il  suo  giudizio  la  stessa
          Commissione  puo' disporre eventuali ulteriori accertamenti
          sanitari   e   puo'  richiedere  che  il  ricorrente  venga
          sottoposto   a  prove  d'abilita'  in  volo  da  parte  del
          Ministero dei trasporti.
              6.   Per  gli  iscritti  al  fondo  di  previdenza  del
          personale  di volo, dipendente dalle aziende di navigazione
          aerea,  l'organo  d'appello e' quello indicato dall'art. 26
          della legge 13 luglio 1965, n. 859.».
              - L'art.  16-ter  del  decreto  legislativo 30 dicembre
          1992,  n.  502,  e successive modificazioni (Riordino della
          disciplina  in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
          lege 23 ottobre 1992, n. 421) reca:
              «Art.  16-ter  (Commissione nazionale per la formazione
          continua).  - 1. Con decreto del Ministro della sanita', da
          emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  del  decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e'
          nominata   una  Commissione  nazionale  per  la  formazione
          continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La Commissione e'
          presieduta  dai  Ministro  della  salute  ed e' composta da
          quattro  vicepresidenti,  di  cui uno nominato dal Ministro
          della    salute,    uno   dal   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  uno  dalla Conferenza
          permanente  dei  Presidenti  delle regioni e delle province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, uno rappresentato dal
          Presidente  della  federazione  nazionale  degli ordini dei
          medici   chirurghi   e   degli   odontoiatri,   nonche'  da
          venticinque membri, di cui due designati dal Ministro della
          salute,  due dal Ministro dell'istruzione, dell'universita'
          e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica,
          uno dal Ministro per le pari opportunita', uno dal Ministro
          per  gli  affari regionali, sei dalla Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e.  di  Bolzano,  su  proposta  della
          Conferenza  permanente dei presidenti delle regioni e delle
          province  autonome,  due  dalla Federazione nazionale degli
          ordini  dei medici chirurghi e degli odontoiatri, uno dalla
          Federazione  nazionale  degli  ordini  dei  farmacisti, uno
          dalla   Federazione   nazionale  degli  ordini  dei  medici
          veterinari,  uno  dalla  Federazione  nazionale dei collegi
          infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici
          d'infanzia,  uno  dalla  Federazione  nazionale dei collegi
          delle  ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni
          dell'area  della  riabilitazione  di  cui  all'art. 2 della
          legge  10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle
          professioni  dell'area  tecnico-sanitaria di cui all'art. 3
          della  citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni
          delle  professioni  dell'area  della  prevenzione,  di  cui
          all'art.  4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla
          Federazione  nazionale  degli ordini dei biologi, uno dalla
          Federazione  nazionale  degli  ordini degli psicologi e uno
          dalla  Federazione  nazionale degli ordini dei chimici. Con
          il  medesimo  decreto  sono  disciplinate  le  modalita' di
          consultazione  delle categorie professionali interessate in
          ordine alle materie di competenza della Commissione.
              2.  La  Commissione  di  cui  al comma 1 definisce, con
          programmazione  pluriennale,  sentita  la  Conferenza per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento   e   Bolzano   nonche'   gli  Ordini  e  i  Collegi
          professionali   interessati,  gli  obiettivi  formativi  di
          interesse   nazionale,  con  particolare  riferimento  alla
          elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei
          relativi  percorsi  diagnostico-terapeutici. La Commissione
          definisce   i   crediti   formativi   che   devono   essere
          complessivamente maturati dagli operatori in un determinato
          arco  di  tempo,  gli  indirizzi  per la organizzazione dei
          programmi  di  formazione  predisposti  a livello regionale
          nonche'  i  criteri e gli strumenti per il riconoscimento e
          la  valutazione  delle esperienze formative. La Commissione
          definisce  altresi'  i requisiti per l'accreditamento delle
          societa'  scientifiche  nonche'  dei  soggetti  pubblici  e
          privati  che  svolgono  attivita'  formative e procede alla
          verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
              3.   Le   regioni,   prevedendo  appropriate  forme  di
          partecipazione  degli  ordini  e dei collegi professionali,
          provvedono  alla  programmazione  e alla organizzazione dei
          programmi  regionali per la formazione continua, concorrono
          alla  individuazione degli obiettivi formativi di interesse
          nazionale  di  cui  al  comma 2,  elaborano  gli  obiettivi
          formativi  di  specifico interesse regionale, accreditano i
          progetti  di  formazione  di  rilievo  regionale  secondo i
          criteri  di  cui  al  comma 2. Le regioni predispongono una
          relazione   annuale   sulle   attivita'  formative  svolte,
          trasmessa  alla  Commissione  nazionale,  anche  al fine di
          garantire  il  monitoraggio  dello  stato di attuazione dei
          programmi regionali di formazione continua.».
              - L'art.  4  del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
          266  (Riordinamento  del  Ministero  della sanita', a norma
          dell'art.  1,  comma 1,  lettera h), della legge 23 ottobre
          1992, n. 421) reca:
              «Art.  4  (Consiglio  superiore  di  sanita).  -  1. Il
          Consiglio superiore di sanita' e' organo consultivo tecnico
          del Ministro della sanita' e svolge le seguenti funzioni:
                a) prende  in  esame  i  fatti  riguardanti la salute
          pubblica, su richiesta del Ministro per la sanita';
                b) propone lo studio di problemi attinenti all'igiene
          e alla sanita';
                c) propone   indagini  scientifiche  e  inchieste  su
          avvenimenti  di  rilevante  interesse  nel campo igienico e
          sanitario;
                d) propone     all'amministrazione    sanitaria    la
          formulazione  di  schemi di norme e di provvedimenti per la
          tutela della salute pubblica;
                e) propone la formulazione di standards costruttivi e
          organizzativi  per la edificazione di ospedali, istituti di
          cura  ed  altre  opere  igieniche  da  parte  di  pubbliche
          amministrazioni.
              2.  Il  Consiglio  superiore  di sanita' esprime parere
          obbligatorio:
                a) sui    regolamenti    predisposti   da   qualunque
          amministrazione   centrale   che   interessino   la  salute
          pubblica;
                b) sulle  convenzioni  internazionali  relative  alla
          predetta materia;
                c) sugli  elenchi  delle  lavorazioni insalubri e dei
          coloranti nocivi;
                d) sui   provvedimenti   di   coordinamento  e  sulle
          istruzioni obbligatorie per la tutela della salute pubblica
          da  adottarsi  dal  Ministero  della  sanita', ai sensi dei
          numeri 2 e 3 dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 296;
                e)   [sugli  insetticidi  da  impiegare  nella  lotta
          contro  gli  anofeli  ed altri insetti domestici nocivi per
          l'uomo e gli animali];
                f) sulla   determinazione   dei   lavori  pericolosi,
          faticosi  o insalubri, delle donne e dei fanciulli e sulle,
          norme igieniche del lavoro;
                g) sulle    domande   di   attestati   di   privativa
          industriale  per  invenzioni  e scoperte concernenti generi
          commestibili di qualsiasi natura;
                h) sulle  modificazioni  da  introdursi negli elenchi
          degli stupefacenti;
                i) sul  diniego e sulla revoca di registrazione delle
          specialita' medicinali;
                l) sui  servizi  diretti  a  prevenire ed eliminare i
          danni  delle  emanazioni radioattive e delle contaminazioni
          atmosferiche  in  genere, che non siano di competenza delle
          unita' sanitarie locali.
              3.   La  composizione  e  l'ordinamento  del  Consiglio
          superiore  di  sanita'  sono  determinati  con  regolamento
          adottato  ai  sensi  del  comma 3  dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400, entro quattro mesi dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto.».
              - L'art.  20  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
          194, e successive modificazioni (Attuazione della direttiva
          91/414/CEE   in  materia  di  immissione  in  commercio  di
          prodotti fitosanitari) reca:
              «Art. 20 (Commissione consultiva). - 1.-4. (Abrogato).
              4-bis.  Il  Ministro  della salute puo' disporre che la
          Commissione   consultiva   si   avvalga  di  esperti  nelle
          discipline  attinenti  agli studi di cui agli allegati II e
          III,  nel  numero  massimo  di  cinquanta,  inclusi  in  un
          apposito  elenco da adottare con decreto del Ministro della
          salute,   sentiti   i  Ministri  delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  dell'ambiente e della tutela del
          territorio  e  del  mare  e dello sviluppo economico, sulla
          base  delle esigenze relative alle attivita' di valutazione
          e   consultive  derivanti  dall'applicazione  del  presente
          decreto.  Le  spese  derivanti dall'attuazione del presente
          comma sono  poste a carico degli interessati alle attivita'
          svolte dalla Commissione ai sensi del comma 5.
              5.   Le   spese   di  funzionamento  della  Commissione
          consultiva  sono  a  carico degli interessati all'attivita'
          autorizzativa   di   cui  all'art.  5  e  all'attivita'  di
          valutazione  delle  sostanze  attive  di  cui  all'art.  6,
          commi 5  e  7,  secondo  tariffe  e modalita' stabilite con
          decreto  del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il
          Ministro   dell'industria,  commercio  e  artigianato;  gli
          introiti  sono  versati in conto entrata del bilancio dello
          Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo
          dello stato di previsione del Ministero della sanita'.
              5-bis.  Per  spese  di  funzionamento della Commissione
          consultiva  di cui al comma 5 si intendono quelle destinate
          al finanziamento di:
                a) rimborso delle spese di viaggio e delle indennita'
          di  missione dei componenti della Commissione, in relazione
          alle  qualifiche  rivestite  e  sulla  base  dei  parametri
          previsti dalle norme vigenti;
                b) gettone  di  presenza  ai  componenti,  o  ai loro
          sostituti   in   caso   di  assenza  motivata,  nonche'  ai
          componenti   della   segreteria  di  cui  al  comma 2,  che
          partecipano alle riunioni della Commissione, da determinare
          con  decreto  del Ministro della sanita' di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica   per   la   partecipazione   a   riunioni  della
          Commissione  o  dei  gruppi  di lavoro per l'attuazione dei
          programmi annuali di attivita';
                c) compensi  per  la  stipulazione,  se  del caso, di
          convenzioni  con  soggetti pubblici o privati di comprovata
          esperienza,  competenza  ed  indipendenza  per  il supporto
          tecnico  alla  Commissione  nella redazione dei rapporti di
          valutazione  tecnico-  scientifici  di  sostanze  attive da
          iscrivere  nell'allegato  I  e per altri eventuali supporti
          tecnici;
                d) amministrazione  generale  indispensabile  per  le
          attivita'    della    Commissione,   incluse   quelle   per
          l'approvvigionamento     di     strumenti    e    programmi
          informatici.».
              -  L'art.  4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile
          2002, n. 63, (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in
          materia  di  riscossione,  razionalizzazione del sistema di
          formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti
          ed      adeguamenti      comunitari,     cartolarizzazioni,
          valorizzazione   del   patrimonio   e  finanziamento  delle
          infrastrutture)  convertito, con modificazioni, dalla legge
          15 giugno 2002, n. 112) reca:
              «10. Per le attivita' di valutazione, in relazione alle
          risorse  definite,  dei fattori scientifici, tecnologici ed
          economici relativi alla definizione e all'aggiornamento dei
          livelli  essenziali  di  assistenza  e delle prestazioni in
          essi  contenute,  e'  istituita  una  apposita commissione,
          nominata  e presieduta dal Ministro della salute e composta
          da quattordici esperti titolari e da altrettanti supplenti,
          di  cui  un titolare ed un supplente designati dal Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze   e  sette  titolari  e
          altrettanti   supplenti   designati  dalla  Conferenza  dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento  e  di Bolzano. La commissione, che puo' articolarsi
          in  sottocommissioni, dura in carica tre anni; i componenti
          possono  essere  confermati  una  sola  volta. Su richiesta
          della  maggioranza  dei  componenti,  alle  riunioni  della
          commissione possono essere invitati, per fornire le proprie
          valutazioni,  esperti  esterni  competenti nelle specifiche
          materie  di  volta  in  volta trattate. Alle riunioni della
          commissione   partecipano  il  direttore  della  competente
          Direzione  generale  del  Ministero della salute, presso la
          quale  e' incardinata la segreteria dell'organo collegiale,
          e   il   direttore  dell'Agenzia  per  i  servizi  sanitari
          regionali.  Alle  deliberazioni  della  commissione e' data
          attuazione  con  decreto  di  natura  non regolamentare del
          Ministro   della   salute,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze, da trasmettere alla Corte
          dei conti per la relativa registrazione.».
              - L'art.  1  del  decreto-legge  29 marzo  2004,  n. 81
          (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo
          per  la  salute  pubblica)  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 26 maggio 2004, n. 138 reca:
              «Art.  1.  -  1. Al fine di contrastare le emergenze di
          salute   pubblica   legate  prevalentemente  alle  malattie
          infettive  e  diffusive ed al bioter-rorismo, sono adottate
          le seguenti misure:
                a) e'  istituito  presso il Ministero della salute il
          Centro  nazionale  per  la prevenzione e il controllo delle
          malattie  con  analisi  e  gestione dei rischi, previamente
          quelli  legati  alle  malattie  infettive  e diffusive e al
          bioterrorismo,  che opera in coordinamento con le strutture
          regionali  attraverso  convenzioni con l'Istituto superiore
          di  sanita',  con l'Istituto superiore per la prevenzione e
          la   sicurezza   del  lavoro  (ISPESL),  con  gli  Istituti
          zooprofilattici  sperimentali,  con le universita', con gli
          istituti  di ricovero e' cura a carattere scientifico e con
          altre  strutture  di  assistenza  e  di ricerca pubbliche e
          private,  nonche' con gli organi della sanita' militare. Il
          Centro  opera  con  modalita' e in base a programmi annuali
          approvati  con  decreto  del  Ministro  della  salute.  Per
          l'attivita'  e il funzionamento del Centro, ivi comprese le
          spese   per  il  personale,  e'  autorizzata  la  spesa  di
          32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno
          2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006;
                b) e'  istituito un Istituto di riferimento nazionale
          specifico  sulla  genetica  molecolare  e  su altre moderne
          metodiche  di  rilevazione  e  di  diagnosi,  collegato con
          l'Istituto   superiore   di  sanita'  e  altre  istituzioni
          scientifiche  nazionali  ed  internazionali,  con  sede  in
          Milano,  presso  l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione
          «Istituto  nazionale  di  genetica molecolare - INGM»; sono
          autorizzate le seguenti spese:
                  1)  la  spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di
          euro  6.508.000  per  l'anno  2005  e  di  euro 6.702.000 a
          decorrere  dall'anno  2006,  finalizzata al funzionamento e
          alla  ricerca  in base a un programma approvato con decreto
          del   Ministro   della   salute,  nonche',  per  quanto  di
          pertinenza   dello   Stato,  al  rimborso  delle  spese  di
          costituzione dell'Istituto medesimo;
                  2)  la  spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per
          gli  interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a
          sede   dell'Istituto,   nonche'  per  le  attrezzature  del
          medesimo,  previa  presentazione  dei  relativi progetti al
          Ministero della salute;
                c) per  procedere  alla  realizzazione di progetti di
          ricerca  in  collaborazione  con gli Stati Uniti d'America,
          relativi   alla   acquisizione   di   conoscenze  altamente
          innovative,  al  fine della tutela della salute nei settori
          dell'oncologia,  delle malattie rare e del bioterrorismo e'
          autorizzata  la  spesa  di 12.945.000 euro per l'anno 2004,
          12.585.000  euro  per  l'anno  2005  e  12.720.000 euro per
          l'anno  2006. Tali progetti saranno individuati con decreto
          del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome di Trento e di Bolzano.».
              - L'art.  1  del  decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202
          (Misure  urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria)
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 novembre
          2005, n. 244:
              «Art. 1 (Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria
          le malattie degli animali e le relative emergenze). - 1. Ai
          fini  del  potenziamento  e,  della razionalizzazione degli
          strumenti  di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie
          animali   e   le   emergenze   zoo-sanitarie,  nonche'  per
          incrementare   le   attivita'  di  prevenzione,  profilassi
          internazionale   e  controllo  sanitario  esercitato  dagli
          uffici centrali e periferici del Ministero della salute, e'
          istituito   presso  la  Direzione  generale  della  sanita'
          veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, il
          Centro  nazionale  di lotta ed emergenza contro le malattie
          animali,  di  seguito  denominato  "Centro  nazionale", che
          definisce  e  programma  gli  obiettivi  e  le strategie di
          controllo  e  di  eradicazione  delle  malattie  e,  svolge
          mediante  l'Unita'  centrale  di  crisi, unica per tutte le
          malattie   animali  e  raccordo  tecnico-operativo  con  le
          analoghe   strutture   regionali   e   locali,  compiti  di
          indirizzo,  coordinamento e verifica ispettiva anche per le
          finalita'   di   profilassi   internazionale,   avvalendosi
          direttamente  degli  Istituti  zooprofilattici sperimentali
          con  i loro Centri di referenza ed in particolare di quello
          per  l'influenza aviaria di Padova, del Centro di referenza
          nazionale   per   l'epidemiologia,   del   Dipartimento  di
          veterinaria   dell'Istituto   superiore   di   sanita'   in
          collaborazione  con  le  regioni  e  le  province autonome,
          nonche'    delle   facolta'   universitarie   di   medicina
          veterinaria   e   degli   organi  della  sanita'  militare.
          L'individuazione  dettagliata  delle funzioni e dei compiti
          del  Centro  nazionale, unitamente alla sua composizione ed
          alla    organizzazione   necessaria   ad   assicurarne   il
          funzionamento, e' effettuata con decreto del Ministro della
          salute,  nel  limite  massimo  di spesa di 190.000 euro per
          l'anno  2005  e  di  5  milioni  di  euro annui a decorrere
          dall'anno 2006.
              2. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro
          delle  politiche  agricole  e forestali sono determinate le
          modalita'  di  partecipazione  alle  attivita'  del  Centro
          nazionale  e  dell'Unita'  di  crisi  delle  strutture  del
          Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti
          di ricerca ad esso collegati.
              3.  E'  istituito  presso  il Ministero della salute il
          Dipartimento   per  la  sanita'  pubblica  veterinaria,  la
          nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre
          uffici   di   livello   dirigenziale  generale,  nel  quale
          confluiscono,  tra  l'altro,  la  Direzione  generale della
          sanita'  veterinaria  e degli alimenti, l'istituendo Centro
          nazionale,  nonche'  il Comitato nazionale per la sicurezza
          alimentare,    con    il   compito   di   provvedere   alla
          riorganizzazione   delle   attivita'   attribuite  a  detto
          Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
          successive modificazioni, in materia di sanita' veterinaria
          e di sicurezza degli alimenti.
              4.  Per  garantire  lo svolgimento dei compiti connessi
          alla  prevenzione  e alla lotta contro l'influenza aviaria,
          le  malattie  degli  animali  e  le  relative emergenze, il
          Ministero della salute e' autorizzato a:
                a) indica    concorsi    pubblici    mediante    quiz
          preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con
          contratti  a  tempo  determinato di durata triennale, di un
          numero  massimo  di  sessanta  dirigenti  veterinari  di  I
          livello;
                b) bandire    concorsi    pubblici    mediante   quiz
          preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con
          contratti  a  tempo  determinato di durata triennale, di un
          numero  massimo  di  cinquanta  operatori del settore della
          prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario.
              4-bis.  Alle  assunzioni  di cui al comma 4 si provvede
          nell'anno  2006  e, a decorrere dal medesimo anno, e' a tal
          fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro.
              5. La dotazione organica del Ministero della salute, e'
          incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia.
              5-bis.  Gli  oneri  derivanti  dai  commi 3  e  5  sono
          valutati  in euro 93.360 per l'anno 2005 ed in euro 560.170
          a decorrere dall'anno 2006.
              5-ter.  Il  Ministro della salute adotta con ordinanza,
          ove   occorra  a  comunque  con  un  limite  temporale  non
          superiore  a  sei  mesi,  la  sospensione parziale o totale
          dell'attivita'     venatoria     sull'intero     territorio
          nazionale.».
              - L'art. 1, comma 283, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) recita:
              «283.  Con  decreto  del  Ministro  della salute, entro
          centoventi  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge,  e'  istituita  la  Commissione  nazionale
          sull'appropriatezza  delle  prescrizioni, cui sono affidati
          compiti   di   promozione  di  iniziative  formative  e  di
          informazione  per  il  personale  medico  e  per i soggetti
          utenti  del  Servizio  sanitario, di monitoraggio, studio e
          predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri
          di  priorita' di appropriatezza delle prestazioni, di forme
          idonee  di controllo dell'appropriatezza dalle prescrizioni
          dalle   medesime  prestazioni,  nonche'  di  promozione  di
          analoghi  organismi  a  livello  regionale a aziendale. Con
          detto  decreto  del  Ministro  dalla  salute  e' fissata la
          composizione    della   Commissione,   che   comprende   la
          partecipazione  di esperti in medicina generale, assistenza
          specialistica     ambulatoriale     e    ospedaliera,    di
          rappresentanti    del    Ministero    dalla    salute,   di
          rappresentanti  designati dalla Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano e di un rappresentante del Consiglio
          nazionale  dai  consumatori  a degli utenti. Le linee-guida
          sono  adottate  con  decreto  del  Ministro  dalla  salute,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  ragioni  a  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  entro  centoventi giorni dalla costituzione della
          Commissione.  Alla  Commissione  e'  altresi'  affidato  il
          compito  di  fissare  i criteri per la determinazione dalle
          sanzioni   amministrativa   prevista   dal   comma 284.  Ai
          componenti  dalla Commissione spetta il solo trattamento di
          missione.  A  tal  fine  e'  autorizzata  la spesa annua di
          100.000 euro a decorrere dall'anno 2006.».
              - L'art.  27, comma 2, dal decreto legislativo 6 aprile
          2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante
          codice comunitario dei medicinali veterinari) reca:
              «Art. 27 (Istruttoria della domanda). - 1. (Omissis).
              2.  Il « Ministero dalla salute, per la valutazione dei
          dossier di registrazione dei medicinali veterinari, nonche'
          per  l'esame  di argomenti di carattere generale inerente i
          medicinali veterinari, si avvale del supporto tecnico della
          Commissione  consultiva  del  farmaco  veterinario  (CCFV),
          istituita  con  decreto del Ministero della sanita' in data
          20 aprile 1990.».
              - L'art. 1 dalla legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma
          di  interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro
          l'AIDS) reca:
              «Art.  1 (Piano di interventi contro l'AIDS). - 1. Allo
          scopo  di  contrastare la diffusione delle infezioni da HIV
          mediante  l'attivita' di prevenzione a di assicurare idonea
          assistenza  alle  persone  affette  da  tali  patologie, in
          particolare  quando necessitano di ricovero ospedaliero, e'
          autorizzata    l'attuazione    dei   seguenti   interventi,
          nell'ambito  dall'apposito  piano  ministeriale predisposto
          dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS:
                a) interventi  di carattere poliennale riguardanti la
          prevenzione,  l'informazione,  la  ricerca, la sorveglianza
          epidemiologica    ed   il   sostegno   dall'attivita'   dal
          volontariato, attuati con la modalita' previste dall'azione
          programmata  dal  Piano  sanitario nazionale riguardante la
          lotta   all'AIDS,  e  nei  limiti  degli  stanziamenti  ivi
          previsti  anche  a  carico del bilancio del Ministero della
          sanita';
                b) costruzione  a  ristrutturazione  dei  reparti  di
          ricovero  per malattie infettive, compresa l'attrezzatura e
          gli  arredi,  la  realizzazione  di  spazi per attivita' di
          ospedale  diurno  e  l'istituzione  o  il potenziamento dei
          laboratori  di virologia, microbiologia e immunologia negli
          ospedali,  nonche'  nelle  cliniche  ad  istituti  previsti
          dall'art.  39  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per un
          ammontare  complessivo  massimo di lire 2.100, miliardi con
          priorita'  per  le opere di ristrutturazione e con graduale
          realizzazione   della   nuove   costruzioni,   secondo   le
          indicazioni   che   periodicamente   verranno   date  dalla
          Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS sentiti la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          ragioni  a  le  province  autonome e il Consiglio sanitario
          nazionale,  in  relazione alla previsioni epidemiologiche a
          alle conseguenti esigenze assistenziali;
                c) assunzione di personale medico e infermieristico a
          completamento degli organici della struttura di ricovero di
          malattie infettive e dei laboratori di cui alla lettera b),
          a  del  personale  laureato non medico e tecnico occorrente
          per  gli  stessi  laboratori negli, ospedali, nonche' nelle
          cliniche  ed  istituti  di  cui  all'art.  39  della  legge
          23 dicembre  1978,  n.  833,  a  graduale  attuazione dagli
          standard  indicati  dal  decreto  ministeriale 13 settembre
          1988,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  225  dal
          24 settembre  1988,  fino ad una spesa complessiva annua di
          lira  120  miliardi,  a  regime,  e di lira 80 miliardi per
          l'anno 1990;
                d) svolgimento   di   corsi   di   formazione   a  di
          aggiornamento professionale per il personale dei reparti di
          ricovero  per  malattie infettiva a dagli altri reparti che
          ricoverano ammalati di AIDS da tenersi fuori dall'orario di
          servizio,  con obbligo di frequenza e con corresponsione di
          un  assegno  di studio dell'importo di lire 4 milioni lordi
          annui,  fino  ad  una  spesa  annua  complessiva di lira 35
          miliardi;
                e) potenziamento   dei   servizi   di  assistenza  ai
          tossicodipendenti mediante la graduale assunzione di unita'
          di  personale  sanitario  o  tecnico,  da  ripartire tra le
          regioni   e   le  province  autonome  in  proporzione  alle
          rispettive esigenze, fino ad una spesa complessiva annua di
          lire  38 miliardi a regime e di lire 20 miliardi per l'anno
          1990;
                f) potenziamento  dei  servizi  multinazionali per la
          malattia  a  trasmissione  sessuale  mediante  la  graduale
          assunzione  di  unita' di personale sanitario e tecnico, da
          ripartire tra le regioni e province autonome in proporzione
          alla  rispettiva  esigenze,  fino  ad una spesa complessiva
          annua di lira 6 miliardi, a regime;
                g) potenziamento     dei    ruoli    del    personale
          dall'Istituto  superiora  di  sanita'.  Per far fronte alle
          esigenze   di   cui  al  presente  articolo;  ai  fini  del
          raggiungimento  dagli obiettivi di cui alla presente legge,
          le dotazioni organiche dei ruoli dell'Istituto superiore di
          sanita'  previste  dalla  tabella  B,  quadro I, lettere a)
          a b),  quadro  II  lettere a) e b), quadro III lettera a) e
          quadro  IV,  annessa  alla  legge  7 agosto 1973, n. 519, e
          successive  modificazioni, sono incrementate, a partire dal
          1° gennaio  1991,  rispettivamente,  di 4, 20, 5, 5, 5 e 20
          unita'. Al relativo onere, valutato in lire 2.018,5 milioni
          in  ragione  d'anno, si provvede mediante quota parte delle
          maggiori  entrate  di cui al successivo periodo. Le tariffe
          dei   servizi   a  pagamento  resi  a  terzi  dall'Istituto
          superiore  di  sanita'  sono  adeguate entro il 31 dicembre
          1990,  con  la  procedura di cui al comma terzo dell'art. 3
          della  legge 7 agosto 1973, n 519, in modo da assicurare un
          gettito  in  ragione  d'anno  non  inferiore  a lire 10.000
          milioni.  Le unita' di personale di cui ai quadri II, III e
          IV, portati in aumento, potranno essere reperite, in deroga
          alle   vigenti   disposizioni,   mediante   utilizzo  delle
          graduatoria dei concorsi espletati nell'ultimo quinquennio.
              2.  Le unita' sanitaria locali, sulla base di indirizzi
          regionali,  promuovono  la  graduale attivazione di servizi
          per il trattamento a domicilio dai soggetti affetti da AIDS
          e  patologia  correlate,  finalizzati  a garantire idonea e
          qualificata  assistenza  nei  casi in cui, superata la fase
          acuta   dalla   malattia,   sia   possibile  la  dimissione
          dall'ospedale  e  la  prosecuzione delle occorrenti terapie
          presso   il   domicilio  dei  pazienti.  Il  trattamento  a
          domicilio   ha  luogo  mediante  l'impiego,  per  il  tempo
          necessario,   del  personale  infermieristico  del  reparto
          ospedaliero da cui e' disposta la dimissione che operera' a
          domicilio  secondo  le stesse norme previste per l'ambiente
          ospedaliero  con  la  consulenza  dei  medici  del  reparto
          stesso,  la  partecipazione  all'assistenza  del  medico di
          famiglia   a   la  collaborazione,  quando  possibile,  del
          volontariato  e del personale infermieristico e tecnico dei
          servizi  territoriali. Il trattamento a domicilio, entro il
          limite massimo di 2.100 posti da ripartire tra la regioni a
          le   province   autonome  in  proporzione  alle  rispettive
          esigenze  ed  entro il limite di spesa complessiva annua di
          lire  60  miliardi,  a regime, e di lire 20 miliardi per il
          1990,  puo'  essere  attuato  anche presso idonee residenze
          collettive  o  casa alloggio, con il ricorso ad istituzioni
          di  volontariato  o ad organizzazioni assistenziali diverse
          all'uopo   convenzionate   o  a  personale  infermieristico
          convenzionato  che  operera'  secondo  le  indicazioni  dei
          responsabili  del  reparto  ospedaliero.  Le  modalita'  di
          convenzionamento  sono  definite  da  un  apposito  decreto
          ministeriale.
              3.  Gli  spazi  per  l'attivita' di ospedale diurno, da
          realizzare  secondo  le previsioni del comma 1, lettera b),
          sono  funzionalmente  aggregati  alle  unita'  operative di
          degenza,  nel  rapporto  di  un posto di assistenza a ciclo
          diurno  per ogni cinque posti di degenza ordinari, tra loro
          pienamente  equivalenti  agli  effetti  degli  standard  di
          personale.  Con  atto  di  indirizzo  e  coordinamento,  da
          emanare  ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978,
          n.  833,  sono stabiliti criteri uniformi per l'attivazione
          da  parte  delle  unita'  sanitarie  locali  dei  posti  di
          assistenza  a  ciclo diurno negli ospedali, con particolare
          riguardo ai reparti di malattia infettive e alla specifiche
          esigenze di diagnosi e cura delle infezioni da HIV, nonche'
          criteri  uniformi  per  l'attivazione dei servizi di cui al
          comma 2 e sugli organici relativi.
              4.  Nelle  singole  regioni  e  province  autonome, gli
          interventi  di  costruzione  e  ristrutturazione  dei posti
          letto  e  quelli  di  adeguamento  degli organici, entro le
          complessive  previsioni  quantitative stabilite al comma 1,
          lettere b)  e c),  possono essere realizzati anche in altri
          reparti  che  siano  prevalentemente  impegnati,  secondo i
          piani  regionali  nell'assistenza  ai  casi  di  AIDS,  per
          oggettiva e documentata condizioni epidemiologiche.
              5. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1,
          lettera b), si provvede con operazioni di mutue con la BEI,
          con  la  Cassa  depositi  e  prestiti  e con gli istituti e
          aziende  di credito all'uopo abilitati, secondo modalita' e
          procedure  da  stabilirsi  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro.  I finanziamenti predetti sono iscritti in apposito
          capitolo  dello  stato  di  previsione  dal Ministero della
          sanita'.   Alla   relativa  gestione  si  provvede  con  le
          modalita'  di  cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge
          8 febbraio  1988,  n.  27,  convertito,  con modificazioni,
          dalla   legge   8 aprile   1988,   n.   109.  All'onere  di
          ammortamento  dei  mutui,  valutato  in ragione di lire 250
          miliardi  annui a decorrere dall'anno 1990, si fa fronte in
          relazione  alla  mancata  utilizzazione della quota di lire
          3.000   miliardi  autorizzata  per  il  1988  dal  comma  5
          dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
              6. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1,
          lettere c),  d)  ed e),  e al comma 2 si provvede con quota
          del  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte  corrente,  che
          vengono vincolata allo scopo.
              7. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1,
          lettera f),  si  fa  fronte  con gli stanziamenti di cui al
          capitolo 2547 dello stato di previsione del Ministero della
          sanita'.».