DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
Testo in vigore dal: 27-6-2019
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 16-ter 
         (Commissione nazionale per la formazione continua) 
  1. Con decreto  del  Ministro  della  sanita',  da  emanarsi  entro
novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   decreto
legislativo 19 giugno 1999,  n.  229,  e'  nominata  una  Commissione
nazionale per la formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque anni.
La Commissione e' presieduta dal Ministro della salute ed e' composta
da quattro vicepresidenti, di cui uno  nominato  dal  Ministro  della
salute, uno dal Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, uno dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano,  uno  rappresentato
dal Presidente della federazione nazionale degli  ordini  dei  medici
chirurghi e degli odontoiatri, nonche'  da  25  membri,  di  cui  due
designati   dal   Ministro   della   salute,   due    dal    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno  dal  Ministro
per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari  opportunita',
uno dal Ministro per  gli  affari  regionali,  sei  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  su  proposta  della  Conferenza
permanente dei presidenti delle regioni e  delle  province  autonome,
due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici  chirurghi  e
degli odontoiatri, uno dalla Federazione nazionale degli  ordini  dei
farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini  dei  medici
veterinari, uno dalla Federazione nazionale  dei  collegi  infermieri
professionali, assistenti  sanitari  e  vigilatrici  d'infanzia,  uno
dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche,  uno  dalle
associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di  cui
all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni
delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'art. 3 della
citata  legge  n.  251  del  2000,  uno  dalle   associazioni   delle
professioni dell'area della  prevenzione  di  cui  all'art.  4  della
medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla Federazione nazionale degli
ordini dei biologi, uno  dalla  Federazione  nazionale  degli  ordini
degli psicologi e uno dalla Federazione nazionale  degli  ordini  dei
chimici. Con il medesimo decreto sono disciplinate  le  modalita'  di
consultazione delle categorie  professionali  interessate  in  ordine
alle materie di competenza della commissione. 
  2. La Commissione di cui al comma 1 definisce,  con  programmazione
pluriennale, sentita la Conferenza per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le provincie autonome  di  Trento  e  Bolzano  nonche'  gli
Ordini  ed  i  Collegi  professionali  interessati,   gli   obiettivi
formativi di interesse nazionale, con  particolare  riferimento  alla
elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei  relativi
percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione definisce i  crediti
formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori
in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la  organizzazione
dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonche' i
criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione  delle
esperienze formative. ((La Commissione, in conformita' agli accordi e
alle intese sancite in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
in relazione alla durata della sperimentazione, individua  i  crediti
formativi da riconoscere ai professionisti  sanitari  che  presso  le
strutture  sanitarie   e   socio-sanitarie   sono   impegnati   nella
sperimentazione clinica dei medicinali.))  La  Commissione  definisce
altresi'   i   requisiti   per   l'accreditamento   delle    societa'
scientifiche, nonche' dei soggetti pubblici e  privati  che  svolgono
attivita' formative e procede alla  verifica  della  sussistenza  dei
requisiti stessi. 
  3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli
ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione  e
alla  organizzazione  dei  programmi  regionali  per  la   formazione
continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di
interesse nazionale di  cui  al  comma  2,  elaborano  gli  obiettivi
formativi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di
formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma  2.
Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attivita'  form-
ative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine  di
garantire il monitoraggio dello stato  di  attuazione  dei  programmi
regionali di formazione continua. (34) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (34) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto  (con  l'art.  2,  comma
360) che "Sono abrogate le disposizioni di  cui  all'articolo  16-ter
del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni, incompatibili con i commi da 357 al presente comma".