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DECRETO-LEGGE 15 aprile 2002, n. 63

Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 18-4-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 giugno 2002, n. 112 (in G.U. 15/06/2002, n.139).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
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Testo in vigore dal:  1-1-2016
aggiornamenti all'articolo

Art. 4-bis

(Finanziamento della spesa sanitaria)
1. Alla definitiva copertura delle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2000 e 2001 si fa fronte, in conformità all'accordo tra Governo, regioni e province autonome sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come segue:
a) quanto a euro 1.394.433.627,55 per l'anno 2000 e quanto a euro 3.412.747.189,18 per l'anno 2001 con oneri a carico ciel bilancio dello Stato;
b) per l'importo residuo, con oneri a carico delle regioni e delle province autonome, che vi provvedono con propri mezzi di bilancio, inclusi, limitatamente all'anno 2000, quelli eventualmente derivanti da operazioni di indebitamento.
2. Per le ulteriori specifiche esigenze del Policlinico Umberto I di Roma, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio:
a) l'importo di euro 156.486.440,42 a titolo di acconto del disavanzo provvisorio registrato in sede di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione liquidatoria dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I a tutto il 31 dicembre 1999, che residua dopo l'assegnazione della quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio, ai sensi del decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129;
b) l'importo di euro 205.033.388,94 a titolo di ripiano dei disavanzi dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, per gli anni 2000 e 2001, in conformità all'accordo di cui al comma 1.
3. Le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi della normativa vigente. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
4. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni:
a) per l'anno 2000, secondo i criteri utilizzati per il riparto del Fondo sanitario nazionale per il medesimo anno;
b) per l'anno 2001, secondo la proposta delle regioni di cui alla riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17 gennaio 2002.
5. I presidenti delle regioni Sicilia e Sardegna comunicano ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze le quote del finanziamento della spesa sanitaria posta a proprio carico nonché la completa utilizzazione di dette quote.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato:
a) ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 4 per il ripiano dei disavanzi di parte corrente degli anni 2000 e 2001, gli importi indicati rispettivamente nelle colonne 3 e 4 della tabella A allegata al presente decreto; la liquidazione del saldo per l'anno 2000 è subordinata alla comunicazione da parte dei presidenti delle regioni dell'avvenuta assunzione dei provvedimenti a copertura della quota di ripiano del residuo disavanzo posta a loro carico; per l'anno 2001, è subordinata al rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'accordo di cui al comma 1;
b) ad erogare alla regione Lazio, a titolo di acconto delle somme spettanti, ai sensi del comma 2, lettera a), per la parziale copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 1999, l'importo indicato nella colonna 6 della tabella A allegata al presente decreto; il saldo è erogato sulla base del definitivo accertamento della massa attiva e passiva dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I da parte del commissario liquidatore;
c) ad erogare alla regione Lazio 1' intero importo di cui al comma 2, lettera b), indicato nella colonna 7 della tabella A allegata al presente decreto, a titolo di ripiano dei disavanzi dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I per gli anni 2000 e 2001.
7. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di una regione un importo superiore a quello spettante ai sensi del comma 4, l'eccedenza è posta in detrazione in occasione del riparto del Fondo sanitario nazionale a qualunque titolo spettante alle regioni e contestualmente riassegnata a favore delle regioni per le finalità del presente decreto.
8. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 7, pari a complessivi euro 5.168.700.646,09, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 1 residui crediti dei cessati enti ospedalieri, accertati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, restano acquisiti ai bilanci delle aziende sanitarie in cui sono confluiti i predetti enti ospedalieri, per essere utilizzati per spese d'investimento. Le somme assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 382 del 1987, rimaste inutilizzate, sono dalle medesime regioni e province autonome destinate alle spese d'investimento delle aziende sanitarie. Le somme assegnate alle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, rimaste inutilizzate, restano acquisite alle gestioni liquidatone delle soppresse unità sanitarie locali.
10. Per le attività di valutazione, in relazione alle risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione e all' aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute, è istituita una apposita commissione, nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta da quattordici esperti titolari e da altrettanti supplenti, di cui un titolare ed un supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze e sette titolari e altrettanti supplenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La commissione, che può articolarsi in sottocommissioni, dura in carica tre anni; i componenti possono essere confermati una sola volta. Su richiesta della maggioranza dei componenti, alle riunioni della commissione possono essere invitati, per fornire le proprie valutazioni, esperti esterni competenti nelle specifiche materie di volta in volta trattate. Alle riunioni della commissione partecipano il direttore della competente direzione generale del Ministero della salute, presso la quale è incardinata la segreteria dell'organo collegiale, e il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Alle deliberazioni della commissione è data attuazione con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere alla Corte dei conti per la relativa registrazione. (11)
((12))
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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico sanitario», le funzioni in atto esercitate dalla Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui al comma 10 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (12)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 565) che "A decorrere dalla costituzione della Commissione di cui al comma 556, è abrogato il comma 10 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112".