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LEGGE 15 febbraio 1963, n. 281

Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/2023)
Testo in vigore dal:  12-5-2013
aggiornamenti all'articolo

Art. 9



Presso il Ministero della sanità è istituita una commissione tecnica composta di:
due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui uno con funzioni di presidente;
due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;
due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
una rappresentante del Ministero delle finanze appartenente al laboratorio chimico centrale delle dogane;
un rappresentante degli istituti di sperimentazione zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante degli istituti zooprofilattici;
due rappresentanti delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati;
tre rappresentanti della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di tutela e di vigilanza delle cooperative più rappresentative;
quattro rappresentanti degli allevatori, di cui due rappresentanti dei coltivatori diretti ed uno rappresentante dei mezzadri, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative.
((9))

La commissione di cui sopra è nominata dal Ministro per la sanità, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.
La commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle amministrazioni interessate.
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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera e)) che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale», le funzioni in atto esercitate dalla Commissione tecnica mangimi, di cui al comma 1 del presente articolo.