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LEGGE 15 febbraio 1963, n. 281

Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/2023)
Testo in vigore dal: 29-5-1988
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  ((1. La presente legge si applica ai prodotti di origine  vegetale,
animale e minerale, nonche' ai prodotti chimico-industriali isolati o
tra  loro  convenientemente  mescolati,  destinati  all'alimentazione
degli animali allevati. 
  2.  Le  definizioni  dei   mangimi   sono   quelle   che   figurano
nell'allegato I alla presente legge. 
  3. Sono "prodotti di origine minerale" i singoli sali minerali e le
loro associazioni destinati all'alimentazione degli animali allevati. 
  4. Sono "additivi" le sostanze le quali possono, se incorporate nei
mangimi, influenzare favorevolmente le caratteristiche degli stessi e
le produzioni animali. 
  5. Sono considerati additivi anche le sostanze pigmentanti, nonche'
le  sostanze  coloranti   ammesse   per   la   denaturazione   e   il
riconoscimento delle sostanze alimentari. 
  6. Sono  "integratori  per  mangimi"  le  preparazioni  contenenti,
sempre  in  stato  di  dispersione  in  un  supporto  anche  liquido,
singolarmente o  associati  tra  di  essi,  vitamine,  antibiotici  e
residuati della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici  ed
altri costituenti ad azione biologica e comunque destinati ad  essere
aggiunti a mangimi allo scopo di potenziarne il valore  nutritivo,  o
di stimolare determinate funzioni  produttive  ed  energetiche  degli
animali. 
  7.  Sono  "integratori  medicati  per  mangimi"   le   preparazioni
contenenti, sempre in stato  di  dispersione  in  un  supporto  anche
liquido, i  principi  attivi  ammessi,  e  destinate  a  sopperire  a
particolari esigenze dello stato di salute degli animali per mezzo di
trattamenti collettivi per via alimentare. 
  8.  Il  Ministro  della  sanita',  di  concerto  con   i   Ministri
dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 
9, stabilisce con proprio decreto: 
    a) quali siano  i  principi  attivi  che  sono  consentiti  nella
preparazione degli  integratori  e  degli  integratori  medicati  per
mangimi; 
    b) la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi
consentita  negli  integratori  e  negli  integratori  medicati   per
mangimi; 
    c) la' dose minima e, quando occorra, quella massima di  ciascuno
di  detti  principi  attivi   consentita   nel   mangime   contenente
integratori o integratori medicati, in relazione all'impiego  per  le
varie specie animali; 
    d) le dosi e le modalita' di impiego degli  integratori  medicati
per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare  e
le condizioni  cui  debbono  essere  subordinati  la  produzione,  la
vendita e l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati; 
    e)  quali   siano   gli   additivi,   i   prodotti   minerali   e
chimico-industriali   consentiti   nell'alimentazione   animale,   le
rispettive caratteristiche, nonche', quando occorrano,  le  norme  di
impiego e di confezionamento e  le  dichiarazioni  da  fornirsi  agli
acquirenti; 
    f) le quantita' massime di  sostanze  e  prodotti  indesiderabili
tollerate  negli  alimenti  per  uso   zootecnico,   stabilendo,   se
necessario, norme in materia di utilizzazione, di  confezionamento  e
di dichiarazioni da fornire per detti alimenti)).