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DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-10-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/2020)
Testo in vigore dal:  7-10-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante delega al Governo per l'emanazione di norme di riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari previsto dal citato articolo 24;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto della disciplina
1. Il presente decreto disciplina, in base ai principi ed ai criteri direttivi di cui all'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le attività di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di informazione statistica, al fine di realizzare l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a livello centrale e locale, nonché l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica.
2. L'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
Il testo dell'art. 24 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"Art. 24 (Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale;
b) che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli uffici così istituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;
c) che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di indirizzo e coordinamento;
d) che sia garantito il principio dell'imparzialità e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;
e) che sia garantito l'accesso diretto da parte del Parlamento, delle regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche, di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;
f) che sia informato annualmente il Parlamento sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica amministrazione;
g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta".
Nota all'art. 1:
Per il testo dell'art. 24 della legge n. 400/1988 si veda precedente nota alle premesse.