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LEGGE 14 ottobre 1985, n. 623

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/2013)
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Testo in vigore dal:  12-5-2013
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Art. 4



È istituita con decreto del Ministro della sanità una commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, con funzioni consultive, presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità o da un funzionario da lui delegato e composta come segue:
a) tre funzionari del Ministero della sanità di cui uno in rappresentanza del direttore generale dei servizi per l'igiene pubblica;
b) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
c) due docenti universitari designati dal Ministero della pubblica istruzione;
d) un rappresentante del Consiglio sanitario nazionale;
e) un rappresentante del Consiglio superiore di sanità;
f) un rappresentante dell'istituto superiore di sanità;
g) tre esperti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281;
h) cinque esperti designati dagli enti aventi come finalità la protezione degli animali;
i) un esperto designato dall'Ente nazionale per l'energia alternativa;
l) un esperto designato dall'Associazione italiana allevatori;
m) un esperto designato dagli istituti zooprofilattici sperimentali;
n) un esperto designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari.
Per ogni membro effettivo è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.
Il Ministro della sanità può nominare esperti per l'approfondimento di specifici problemi tecnici.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.
I membri della commissione rimangono in carica per la durata di tre anni e possono essere riconfermati.
La commissione di cui al presente articolo deve riunirsi almeno due volte l'anno.
La commissione ha il compito di esaminare la situazione degli allevamenti e dei macelli presentata dalle regioni ogni triennio e di elaborare e proporre soluzioni adeguate per la emanazione di norme tecniche concernenti gli aspetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'articolo precedente.
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera f)) che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale», le funzioni in atto esercitate dalla Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, di cui al presente articolo.