stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1988, n. 27

Misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/02/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 aprile 1988, n. 109 (in G.U. 09/04/1988, n.83).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/1988)
nascondi
Testo in vigore dal:  9-4-1988
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Finanziamento di programmi speciali
1. Nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio del Ministero della sanità per l'attuazione di programmi e di interventi mirati alla lotta ed alla prevenzione delle infezioni da HIV e delle sindromi relative, il Ministro della sanità provvede, anche in deroga alle norme vigenti ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, alla erogazione delle somme occorrenti per la costruzione o per la ristrutturazione di appositi reparti o sezioni ospedaliere, nonché di quelle occorrenti per programmi di informazione e prevenzione a carattere nazionale o volti particolarmente a favore delle strutture sedi di grandi comunità. Il controllo della Corte dei conti è esercitato sul rendiconto delle spese impegnate sugli stanziamenti dei singoli capitoli dal Ministero della sanità.
2. Sullo stanziamento del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1988 è riservato, quale quota a destinazione vincolata ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, l'importo di lire 850 miliardi per attività individuate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2 viene riservato l'importo di lire 110 miliardi per programmi speciali di interesse nazionale, tra i quali l'erogazione di borse di studio biennali a 7.500 medici neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio della CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986. È altresì riservato l'importo di lire 25 miliardi per il potenziamento delle attività svolte dai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405.
((
4. Le quote di cui al comma 2, escluse quelle riservate per programmi speciali di interesse nazionale di cui al comma 3, possono essere utilizzate per non più del 50 per cento del loro ammontare per l'acquisto di attrezzature o per limitati lavori di ristrutturazione, anche finalizzati ad attività didattiche di cui al comma 3
))