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LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/10/2004)
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Testo in vigore dal:  1-8-1965

Art. 26

Accertamento dell'invalidità


L'accertamento della inabilità di cui al punto a) del precedente articolo 22 è eseguito dall'Istituto medico legale del Ministero della difesa aeronautica.
Detto Istituto ove l'accertamento stesso si concluda con un giudizio di inidoneità al volo, ne dà comunicazione all'iscritto ed all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine di 15 giorni dalla data della decisione.
Entro 30 giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, l'iscritto ha facoltà di ricorrere alla Commissione sanitaria di appello presso il Ministero della difesa-Aeronautica. L'iscritto ha facoltà di farsi assistere a proprie spese da un medico di sua fiducia.
Il giudizio della Commissione è definitivo.
L'accertamento dell'invalidità di cui al punto b) del precedente articolo 22 è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Avverso i provvedimenti dell'Istituto è ammesso ricorso al Comitato di vigilanza di cui al precedente articolo 6 nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 55.