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LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/10/2004)
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Testo in vigore dal: 1-8-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                   Istituzione e scopi del Fondo.

  E'  istituito  presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
un  "Fondo  di  previdenza  per il personale di volo dipendente dalle
aziende di navigazione aerea".
  Il  Fondo  ha  lo scopo di provvedere al trattamento di pensione in
favore  degli  iscritti  e  dei  loro  superstiti,  secondo  le norme
contenute nella presente legge.