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LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/10/2004)
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Testo in vigore dal:  1-8-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione e scopi del Fondo.


È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un "Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea".
Il Fondo ha lo scopo di provvedere al trattamento di pensione in favore degli iscritti e dei loro superstiti, secondo le norme contenute nella presente legge.