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DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2004, n. 15

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI», ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/2/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/02/2018)
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Testo in vigore dal: 11-2-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;
  Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 138;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli
11, comma 1, lettera b), e 14;
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
  Visto  il  decreto  legislativo  23  luglio  1999,  n. 242, recante
riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
  Vista  la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo
1;
  Visto  il  decreto-legge  8  luglio  2002,  n. 138, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178, ed in particolare
l'articolo 8;
  Vista  la  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  ed  in particolare
l'articolo 90;
  Ravvisata  l'esigenza  di operare modifiche e correzioni al decreto
legislativo  23  luglio  1999,  n.  242,  rimanendo  necessaria,  per
l'espletamento dei suoi compiti, la personalita' giuridica di diritto
pubblico,  al  fine di un migliore e piu' razionale svolgimento delle
funzioni dell'ente;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
  Acquisito  il  parere  della  Commissione parlamentare istituita ai
sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2003;
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  per la
funzione pubblica e per gli affari regionali;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
       Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242

  1.  Il  comma  1  dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio
1999,  n. 242, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 242 del
1999» e' sostituito dal seguente:
  «1.  Il  CONI  e'  la  Confederazione  delle  federazioni  sportive
nazionali  e  delle  discipline  sportive  associate e si conforma ai
principi  dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le
deliberazioni   e   gli   indirizzi  emanati  dal  Comitato  olimpico
internazionale,    di    seguito    denominato   CIO.   L'ente   cura
l'organizzazione  ed  il  potenziamento  dello sport nazionale, ed in
particolare  la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi
idonei  per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive
nazionali     o    internazionali.    Cura    inoltre,    nell'ambito
dell'ordinamento  sportivo,  anche d'intesa con la commissione per la
vigilanza  ed  il  controllo  sul doping e per la tutela della salute
nelle  attivita'  sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3, della
legge 14 dicembre 2000, n. 376, l'adozione di misure di prevenzione e
repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni
fisiche  degli atleti nelle attivita' sportive, nonche' la promozione
della   massima   diffusione   della  pratica  sportiva,  sia  per  i
normodotati  che,  di concerto con il Comitato italiano paraolimpico,
per  i  disabili,  nei  limiti  di  quanto  stabilito dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il CONI, inoltre,
assume  e  promuove  le  opportune  iniziative  contro  ogni forma di
discriminazione e di violenza nello sport.».
  2.  All'articolo  2  del  decreto  legislativo  n.  242 del 1999 e'
aggiunto,  in  fine, il seguente comma: «4-bis. Lo statuto disciplina
le   procedure   per   l'elezione   del  presidente  e  della  giunta
nazionale.».
  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 242 del 1999
e' soppressa la lettera e), e il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
  «2.  Gli  organi  del  CONI  restano  in  carica  quattro  anni.  I
componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano
in  carica  fino  alla  scadenza  degli  organi.  Il  presidente ed i
componenti  della giunta nazionale indicati nell'articolo 6, comma 1,
lettere  c),  c-bis) e c-ter) non possono restare in carica oltre due
mandati.  E'  consentito  un terzo mandato consecutivo se uno dei due
mandati  precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno,
per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
  2-bis. Il compenso spettante agli organi e' determinato con decreto
del  Ministero per i beni e le attivita' culturali di concerto con il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, sulla base delle vigenti
direttive in materia.».
  4.  All'articolo 4 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma
1 e' sostituito dai seguenti:
  «1. Il consiglio nazionale e' composto da:
    a) il presidente del CONI, che lo presiede;
    b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali;
    c) i membri italiani del CIO;
    d) atleti  e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni
sportive nazionali e delle discipline sportive associate a condizione
che   non  abbiano  subito  sanzioni  di  sospensione  dall'attivita'
sportiva   conseguente  all'utilizzo  di  sostanze  che  alterano  le
naturali prestazioni fisiche nelle attivita' sportive;
    e) tre  membri  in  rappresentanza dei presidenti delle strutture
territoriali  di  livello  regionale  e  tre membri in rappresentanza
delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI;
    f) cinque  membri  in  rappresentanza  degli  enti  di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI;
    g) tre   membri   in  rappresentanza  delle  discipline  sportive
associate;
    h) un  membro  in  rappresentanza  delle  Associazioni benemerite
riconosciute dal CONI.
  1-bis.  Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti
di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) del comma 1.».
  5.  All'articolo 4 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma
3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  I componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve
essere  non  inferiore  al  trenta per cento dei componenti di cui al
comma  1,  lettera  b), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti
degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali e delle
discipline  sportive  associate,  in  attivita'  o  che  siano  stati
tesserati per almeno due anni ad una federazione nazionale sportiva o
ad  una  disciplina  sportiva associata. Lo statuto garantisce l'equa
rappresentanza di atlete e atleti.».
  6.  All'articolo 5 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma
1 e' sostituito dai seguenti:
  «1.  Il  Consiglio  nazionale,  nel  rispetto delle deliberazioni e
degli  indirizzi  emanati  dal CIO, opera per la diffusione dell'idea
olimpica  e  disciplina  e  coordina  l'attivita' sportiva nazionale,
armonizzando a tal fine l'azione delle federazioni sportive nazionali
e delle discipline sportive nazionali.
  1-bis.  Il  Consiglio nazionale elegge il presidente e i componenti
della Giunta nazionale di cui all'articolo 6.».
  7.  Al  comma  2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 242 del
1999 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) alla   lettera  b),  dopo  le  parole:  «federazioni  sportive
nazionali»  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti: «delle discipline
sportive  associate,  degli  enti  di  promozione  sportiva  e  delle
associazioni e societa' sportive»;
    b) alla   lettera  d),  dopo  le  parole:  «federazione  sportiva
nazionale»  sono  aggiunte  le seguenti: «o della disciplina sportiva
associata».
  8. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999
le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
    «e)  stabilisce  i  criteri  e  le  modalita' per l'esercizio dei
controlli  sulle  federazioni  sportive  nazionali,  sulle discipline
sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti;
    e-bis)  stabilisce  i  criteri  e  le  modalita' di esercizio dei
controlli   da  parte  delle  federazioni  sportive  nazionali  sulle
societa'  sportive  di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981,
n. 91. Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati
sportivi  il  controllo sulle societa' di cui alla citata legge n. 91
del  1981  puo'  essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso di
verificata  inadeguatezza  dei  controlli  da parte della federazione
sportiva nazionale;
    e-ter)   delibera,   su   proposta  della  Giunta  nazionale,  il
commissariamento   delle   federazioni  sportive  nazionali  o  delle
discipline  sportive  associate, in caso di gravi irregolarita' nella
gestione  o  di  gravi  violazioni dell'ordinamento sportivo da parte
degli  organi  direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilita'
di  funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti
il   regolare   avvio   e  svolgimento  delle  competizioni  sportive
nazionali;
    f) approva  gli  indirizzi  generali sull'attivita' dell'ente, il
bilancio  preventivo  e  il bilancio consuntivo; ratifica le delibere
della giunta nazionale relative alle variazioni di bilancio;».
  9. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 242 del 1999
la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:
    «c)  dieci  rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e
delle discipline sportive associate;
    c-bis)  un  rappresentante  nazionale  degli  enti  di promozione
sportiva;
    c-ter)   due  rappresentanti  delle  strutture  territoriali  del
CONI.».
  10.  All'articolo 6 del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo il
comma 1 e' aggiunto il seguente:
  «1-bis. Tra i componenti di cui alla lettera c) del comma 1, almeno
tre  sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, i restanti sono
eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:
    a) Presidenti  di  federazioni  sportive  nazionali  o discipline
sportive associate, in numero non superiore a cinque;
    b) componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del
CONI,  di  una  federazione  sportiva  nazionale  o di una disciplina
sportiva associata.».
  11.  All'articolo  6  del  decreto legislativo n. 242 del 1999 sono
soppressi i commi 2, 5 e 6 e il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  Alle  deliberazioni  concernenti  le  attivita'  della pratica
sportiva   dei   disabili   partecipa,   con   diritto  di  voto,  un
rappresentante del Comitato italiano paraolimpico.».
  12.  All'articolo  7,  comma  2, del decreto legislativo n. 242 del
1999 dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
    «a-bis)   definisce   annualmente   i   criteri   e  i  parametri
fondamentali  cui  deve  attenersi  il  contratto  di servizio di cui
all'articolo  8,  comma  8,  del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; la
delibera e' trasmessa al Ministero vigilante per l'approvazione;».
  13.  All'articolo  7,  comma  2, del decreto legislativo n. 242 del
1999, le lettere d), e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
    «d)  delibera  lo  schema  di  bilancio  preventivo e di bilancio
consuntivo  da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale, e
approva  le  variazioni  di  bilancio da sottoporre alla ratifica del
Consiglio nazionale;
    e) esercita,  sulla  base  dei  criteri  e modalita' stabilite ai
sensi  dell'articolo  5,  comma 2, lettera e), il potere di controllo
sulle  federazioni  sportive  nazionali,  sulle  discipline  sportive
associate  e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti in merito
al   regolare   svolgimento  delle  competizioni,  alla  preparazione
olimpica  e all'attivita' sportiva di alto livello e all'utilizzo dei
contributi finanziari di cui alla lettera d) del presente comma;
    f) propone  al  Consiglio  nazionale,  il  commissariamento delle
federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate,
in  caso  di gravi irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni
dell'ordinamento  sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in
caso  di  constatata  impossibilita' di funzionamento dei medesimi, o
nel   caso  in  cui  non  siano  stati  ottemperati  gli  adempimenti
regolamentari  al  fine  di garantire il regolare avvio e svolgimento
delle competizioni sportive nazionali;».
  14.  All'articolo 7 del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo la
lettera h) e' aggiunta, in fine, la seguente:
    «h-bis)  individua,  con delibera sottoposta all'approvazione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, i criteri generali dei
procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi:
      1)  obbligo  degli  affiliati  e  tesserati, per la risoluzione
delle  controversie attinenti lo svolgimento dell'attivita' sportiva,
di rivolgersi agli organi di giustizia federale;
      2)  previsione  che  i  procedimenti  in  materia  di giustizia
sportiva  rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del
diritto  di  difesa,  della  terzieta'  e  imparzialita' degli organi
giudicanti,  della  ragionevole  durata,  della  motivazione  e della
impugnabilita' delle decisioni;
      3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia
sportiva  di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni
sportive nazionali e delle discipline sportive associate.».
  15.  All'articolo 8 del decreto legislativo n. 242 del 1999 i commi
2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  «2. Il presidente e' eletto dal Consiglio nazionale.
  3.  Il  presidente,  eletto  ai  sensi del comma 2, e' nominato con
decreto del Presidente della Repubblica.
  3-bis.  La  carica di presidente e' incompatibile con altre cariche
sportive   in   seno  alle  federazioni  sportive  nazionali  e  alle
discipline sportive associate.
  3-ter.  Il  presidente  e' eletto tra tesserati o ex tesserati alle
federazioni  sportive  nazionali o alle discipline sportive associate
per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:
    a) aver  ricoperto  la  carica di Presidente o vice presidente di
una  federazione  sportiva  nazionale  o  di  una disciplina sportiva
associata  o  di  membro  della  Giunta  nazionale  del CONI o di una
struttura territoriale del CONI;
    b) essere  stato  atleta  chiamato a far parte di rappresentative
nazionali;
    c) essere  stato  dirigente insignito dal CONI delle onorificenze
del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo.».
  16.  L'articolo  9  del  decreto  legislativo  n.  242  del 1999 e'
soppresso.
  17.  L'articolo  10  del  decreto  legislativo  n.  242 del 1999 e'
soppresso.
  18.  All'articolo  11  del  decreto  legislativo n. 242 del 1999 il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.  Il  collegio  dei revisori dei conti e' nominato, ogni quattro
anni, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali ed
e'  composto  di  cinque  membri, dei quali uno in rappresentanza del
Ministero    vigilante,   uno   in   rappresentanza   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e gli altri designati dall'Ente tra
iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso
di  specifica professionalita'. Il decreto di nomina del collegio dei
revisori  dei  conti  prevede  altresi'  la  nomina di due componenti
supplenti.».
  19.  All'articolo  12, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
n.  242  del 1999 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per la
funzionalita'  dell'ente», e al comma 3, dopo le parole: «federazioni
sportive  nazionali»  sono  aggiunte  le  seguenti: «delle discipline
sportive    associate   e   degli   enti   di   promozione   sportiva
riconosciuti.».
  20.  All'articolo  12-bis,  comma 1, del decreto legislativo n. 242
del  1999  dopo  le  parole:  «federazioni  sportive  nazionali» sono
aggiunte  le seguenti: «e le discipline sportive associate» e dopo la
lettera c) e' aggiunta la seguente:
    «c-bis)  sia  riconosciuto  uno specifico ambito ed uno specifico
ruolo a Special Olympics Italia.».
  21. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo il
comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
  «2-bis.  I provvedimenti adottati dagli organi del CONI concernenti
indirizzo e controllo, relativi all'attuazione dei compiti attribuiti
al  Comitato dalla normativa vigente e in particolare dall'articolo 2
del  presente  decreto  legislativo e dall'articolo 12 della legge 23
marzo  1981,  n.  91,  diventano esecutivi qualora il Ministero per i
beni  e  le  attivita'  culturali  non formuli motivati rilievi entro
venti  giorni  dalla  ricezione degli atti. Restano ferme, per quanto
compatibili,  le  disposizioni  di cui all'articolo 1, della legge 31
gennaio 1992, n. 138.».
  22.  L'articolo  14  del  decreto  legislativo  n.  242 del 1999 e'
soppresso.
  23.  L'articolo  15  del  decreto  legislativo  n.  242 del 1999 e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  15  (Federazioni  sportive  nazionali  e discipline sportive
associate).  -  1.  Le federazioni sportive nazionali e le discipline
sportive  associate  svolgono  l'attivita' sportiva in armonia con le
deliberazioni   e   gli   indirizzi   del   CIO,   delle  federazioni
internazionali  e  del  CONI,  anche  in considerazione della valenza
pubblicistica  di specifiche tipologie di attivita' individuate nello
statuto  del  CONI.  Ad  esse  partecipano  societa'  ed associazioni
sportive  e,  nei  soli casi previsti dagli statuti delle federazioni
sportive nazionali e delle discipline sportive associate in relazione
alla particolare attivita', anche singoli tesserati.
  2.  Le  federazioni  sportive  nazionali  e  le discipline sportive
associate  hanno natura di associazione con personalita' giuridica di
diritto  privato.  Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette,
per  quanto  non  espressamente  previsto  nel presente decreto, alla
disciplina  del  codice  civile  e  delle  relative  disposizioni  di
attuazione.
  3.   I   bilanci  delle  federazioni  sportive  nazionali  e  delle
discipline  sportive associate sono approvati annualmente dall'organo
di amministrazione federale e sono sottoposti alla approvazione della
Giunta  nazionale  del CONI. Nel caso di parere negativo dei revisori
dei  conti  della  Federazione  o  Disciplina associata o nel caso di
mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, dovra'
essere  convocata  l'assemblea  delle  societa'  e  associazioni  per
deliberare sull'approvazione del bilancio.
  4.   L'assemblea   elettiva   degli   organi   direttivi   provvede
all'approvazione  dei  bilanci programmatici di indirizzo dell'organo
di  amministrazione  che saranno sottoposti alla verifica assembleare
alla  fine  di  ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati
approvati.
  5.  Le  federazioni  sportive  nazionali  e  le discipline sportive
associate   sono   riconosciute,  ai  fini  sportivi,  dal  Consiglio
nazionale.
  6.  Il  riconoscimento  della  personalita'  giuridica  di  diritto
privato  alle  nuove  federazioni  sportive  nazionali  e  discipline
sportive  associate  e'  concesso  a norma del decreto del Presidente
della  Repubblica  10 febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento, ai
fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale.
  7.  Il  CONI,  le  federazioni  sportive  nazionali e le discipline
sportive associate restano rispettivamente titolari dei beni immobili
e  mobili registrati loro appartenenti. Il CONI puo' concedere in uso
alle  federazioni  sportive  nazionali  e  alle  discipline  sportive
associate beni di sua proprieta'.».
  24.  L'articolo  16  del  decreto  legislativo  n.  242 del 1999 e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  16  (Statuti  delle  federazioni  sportive nazionali e delle
discipline   sportive   associate).  -  1.  Le  federazioni  sportive
nazionali  e  le  discipline  sportive  associate sono rette da norme
statutarie  e  regolamentari  sulla  base del principio di democrazia
interna,  del  principio  di partecipazione all'attivita' sportiva da
parte  di  chiunque  in  condizioni  di  parita'  e  in  armonia  con
l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
  2. Gli statuti prevedono le procedure per l'elezione del Presidente
e  dei  membri  degli  organi  direttivi che restano in carica per un
quadriennio e possono essere riconfermati.
  3.  Chi  ha  ricoperto  per  due  mandati  consecutivi la carica di
Presidente  non  e' immediatamente rieleggibile alla medesima carica,
salvo  quanto disposto dal successivo comma 4. E' consentito un terzo
mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata
inferiore  a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni
volontarie.
  4.  Per  l'elezione successiva a due o piu' mandati consecutivi, il
Presidente  uscente  candidato  e'  confermato  qualora raggiunga una
maggioranza  non  inferiore  al  cinquantacinque  per  cento dei voti
validamente  espressi.  Gli  statuti  prevedono  le  modalita' per lo
svolgimento  delle  elezioni  qualora il Presidente uscente candidato
non raggiunga il quorum richiesto.
  5.  Negli  organi  direttivi  nazionali  deve  essere  garantita la
presenza,  in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei
loro   componenti,   di  atleti  e  tecnici  sportivi,  dilettanti  e
professionisti,  in  attivita' o che siano stati tesserati per almeno
due  anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva
interessata,  in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle
singole  federazioni  e  discipline  associate. A tal fine lo statuto
assicura  forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto
puo'  prevedere,  altresi', la presenza degli ufficiali di gara negli
organi direttivi.
  6.  Gli  statuti  definiscono  i  poteri  di  vigilanza e controllo
esercitabili  dalla  federazione  e  dalla  disciplina  associata nei
confronti   delle  articolazioni  associative  interne  alla  propria
organizzazione.».
  25.  Dopo  l'articolo  16  del decreto legislativo n. 242 del 1999,
come  modificato  dal  comma  24 del presente decreto, e' aggiunto il
seguente:
  «Art.  16-bis  (Enti  di  promozione  sportiva).  -  1. Gli Enti di
promozione  sportiva  sono  tenuti a presentare ogni anno alla Giunta
Nazionale  il  bilancio  di previsioneed il conto consuntivo, nonche'
una  relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi
ricevuti  dal  CONI,  da  tenere in considerazione per l'assegnazione
relativa agli esercizi successivi.
  2. La Giunta nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso
o   gli   accertamenti   svolti,   riscontri  irregolarita'  relative
all'utilizzazione   dei  finanziamenti  per  attivita'  o  spese  non
attinenti  alle finalita' degli enti adotta i provvedimenti necessari
e  puo' proporre al Consiglio nazionale la sospensione o la riduzione
dei  contributi  e, nei casi piu' gravi, la revoca del riconoscimento
sportivo.».
  26.  L'articolo  17  del  decreto  legislativo  n.  242 del 1999 e'
soppresso.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   comi   2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Gli  articoli  76  e  87  della  Costituzione,  cosi'
          recitano:
              «Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
              «Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri»,  e'  stata  pubblicata  nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988,  n. 214.     - La legge 23 marzo 1981, n. 91, recante
          «Norme  in  materia  di  rapporti  tra  societa' e sportivi
          professionisti»   e'   stata   pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale  27  marzo 1981, n. 86.     - La legge 31 gennaio
          1992, n. 138, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare
          la  funzionalita'  del Comitato olimpico nazionale italiano
          (CONI)»  e'  stata  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 20
          febbraio  1992,  n.  42.      - Gli  articoli 11 e 14 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, cosi' dispongono:
              «Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il  31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
          a:
                a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
          autonomo;
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
          istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
          controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
          operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale;
                c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
          strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche;
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a   promuovere   e   sostenere  il  settore  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso.
              2.  I  decreti  legislativi  sono emanati previo parere
          della  Commissione  di  cui  all'art.  5,  da rendere entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi.
          Decorso  tale  termine i decreti legislativi possono essere
          comunque emanati.
              3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti
          legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore.
              4.  Anche  al  fine  di  conformare le disposizioni del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
          recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
          legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
          ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
          modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
          1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli  97  e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
          di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
          partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e
          responsabilita'   di   direzione   politica   e  compiti  e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la
          conseguente    estensione    al   lavoro   pubblico   delle
          disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti
          di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di
          diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
          generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni pubbliche,
          mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui all'art. 2,
          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29;
                b) prevedere  per i dirigenti, compresi quelli di cui
          alla   lettera   a),   l'istituzione   di  un  ruolo  unico
          interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria
          specificita' tecnica;
                c) semplificare  e  rendere piu' spedite le procedure
          di   contrattazione  collettiva;  riordinare  e  potenziare
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  cui e' conferita la rappresentanza
          negoziale  delle  amministrazioni interessate ai fini della
          sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali, anche
          consentendo  forme  di associazione tra amministrazioni, ai
          fini  dell'esercizio  del  potere  di indirizzo e direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
                d) prevedere   che   i   decreti   legislativi  e  la
          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
          ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto
          legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
          modificazioni,   e   stabiliscano   altresi'  una  distinta
          disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e di
          ricerca;
                e) garantire  a  tutte  le  amministrazioni pubbliche
          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
          nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna
          amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore;
                f) prevedere     che,    prima    della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei    costi   contrattuali   sia   dall'ARAN   sottoposta,
          limitatamente  alla certificazione delle compatibilita' con
          gli  strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di cui
          all'art.  1-bis  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468, e
          successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puo'
          richiedere  elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad un
          nucleo    di   tre   esperti,   designati,   per   ciascuna
          certificazione    contrattuale,   con   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro;  prevedere che la Corte dei conti si
          pronunci  entro  il  termine di quindici giorni, decorso il
          quale  la  certificazione  si intende effettuata; prevedere
          che   la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo  siano
          trasmessi   al   comitato   di   settore  e,  nel  caso  di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il
          presidente  del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
          di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce
          effetti  dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
          ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire
          all'ARAN   la   sottoscrizione  definitiva  debbano  essere
          completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
                g)  devolvere,  entro  il  30 giugno 1998, al giudice
          ordinario,  tenuto  conto  di quanto previsto dalla lettera
          a),  tutte  le  controversie relative ai rapporti di lavoro
          dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
          concernenti   in   via   incidentale   atti  amministrativi
          presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo
          alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali
          conseguenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al
          risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
                h) prevedere  procedure  facoltative di consultazione
          delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei contratti
          collettivi  dei relativi comparti prima dell'adozione degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro;
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica  amministrazione e le modalita' di raccordo con la
          disciplina   contrattuale   delle   sanzioni  disciplinari,
          nonche'  l'adozione  di  codici  di  comportamento da parte
          delle   singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
          costituzione  da  parte  delle  singole  amministrazioni di
          organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei
          codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica.
              4-bis.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 4 sono
          emanati   previo   parere  delle  Commissioni  parlamentari
          permanenti  competenti  per materia, che si esprimono entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati.
              5.  Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
          28  dicembre  1995,  n.  549, e' riaperto fino al 31 luglio
          1997.
              6.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  comma  4,  sono abrogate tutte le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1,  della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
          parole:   "ai   dirigenti   generali  ed  equiparati"  sono
          soppresse;  alla  lettera  i) le parole: "prevedere che nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale  e  decentrata"  sono  sostituite dalle seguenti:
          "prevedere  che  la struttura della contrattazione, le aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti  in  coerenza  con quelli del settore privato"; la
          lettera  q)  e'  abrogata;  alla lettera t) dopo le parole:
          "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
          seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
              7.  Sono  abrogati  gli  articoli  38  e 39 del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29. Sono fatti salvi i
          procedimenti   concorsuali  per  i  quali  sia  stato  gia'
          pubblicato il bando di concorso.».
              «Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
          lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira'
          l'obiettivo   di   una   complessiva  riduzione  dei  costi
          amministrativi   e   si  atterra',  oltreche'  ai  principi
          generali  desumibili  dalla  legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive   modificazioni,   dal   decreto  legislativo  3
          febbraio   1993,   n.   29,  e  successive  mnodificazioni,
          dall'art.  3,  comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
          ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) fusione  o  soppressione  di  enti  con  finalita'
          omologhe  o  complementari,  trasformazione  di  enti per i
          quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile
          in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica,
          ovvero  in  struttura di universita', con il consenso della
          medesima,  ovvero  liquidazione  degli  enti inutili; per i
          casi  di  cui  alla presente lettera il Governo e' tenuto a
          presentare  contestuale  piano di utilizzo del personale ai
          sensi  dell'art.  12,  comma  1,  lettera  s), in carico ai
          suddetti enti;
                b) trasformazione   in   associazioni  o  in  persone
          giuridiche  di  diritto privato degli enti che non svolgono
          funzioni  o servizi di rilevante interesse pubblico nonche'
          di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la
          personalita'  di  diritto  pubblico; trasformazione in ente
          pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti
          ad  alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui
          alla  presente  lettera  il  Governo e' tenuto a presentare
          contestuale  piano  di  utilizzo  del  personale  ai  sensi
          dell'art.  12,  comma  1, lettera s), in carico ai suddetti
          enti;
                c)  omnogeneita'  di organizzazione per enti omologhi
          di  comparabile  rilevanza,  anche  sotto  il profilo delle
          procedure  di  nomina  degli  organi statutari, e riduzione
          funzionale   del   numero   di   componenti   degli  organi
          collegiali;
                d) razionalizzazione  ed  omogeneizzazione dei poteri
          di  vigilanza  ministeriale,  con  esclusione, di norma, di
          rappresentanti     ministeriali     negli     organi     di
          amministrazione,  e  nuova  disciplina del commissariamento
          degli enti;
                e) contenimento  delle  spese di funzionamento, anche
          attraverso  ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo
          di  contraenti  ovvero  di  organi,  in  analogia  a quanto
          previsto  dall'art.  20, comma 7, del decreto legislativo 3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
                f) programmazione  atta  a  favorire  la  mobilita' e
          l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.».
              - Il  decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n. 368,
          recante:  «Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  a  norma dell'art. 11 della legge 15
          marzo  1997,  n.  59»  e'  stato  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
              - Il  decreto  legislativo  23  luglio  1999,  n.  242,
          recante: «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano
          - C.O.N.I., a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59»  e'  stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 29
          luglio  1999,  n.  176.      - Il  decreto  legislativo  29
          ottobre  1999,  n. 419, recante: «Riordinamento del sistema
          degli  enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e
          14  della  legge 15 marzo 1997, n. 59», e' stato pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale  15  novembre  1999,  n.  268.
              - L'art.  1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante:
          «Delega  per  la  riforma dell'organizzazione del Governo e
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, nonche' di
          enti pubblici», cosi' dispone:
              «Art.  1  (Deleghe  di  cui  all'art.  11  della  legge
          15 marzo  1997,  n.  59).  -  1.  Il Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  diciotto  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore  della presente legge, nel rispetto delle competenze
          costituzionali  delle  regioni e delle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  uno  o  piu'  decreti legislativi,
          correttivi  o  modificativi  di  decreti  legislativi  gia'
          emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c)
          e  d),  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59, e successive
          modificazioni.  Resta  fermo  quanto  previsto dall'art. 28
          della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448,  come modificato
          dall'art. 2 della presente legge.
              2.  Nell'attuazione  della delega di cui al comma 1, il
          Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati
          negli  articoli 12,  14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59, e successive modificazioni.
              3.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 sono
          adottati  previo parere della Commissione di cui all'art. 5
          della  citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta
          giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi schemi.
          Decorso  tale termine, i decreti legislativi possono essere
          comunque adottati.
              4.  Al  comma  6  dell'art.  55 del decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n. 300, e' aggiunto, in fine, il seguente
          periodo: «Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze,
          il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro competente, puo', con proprio decreto, differire o
          gradualizzare  temporalmente  singoli  adempimenti od atti,
          relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri.
              - L'art.  8  del  decreto-legge  8 luglio 2002, n. 138,
          recante:  «Interventi  urgenti  in  materia  tributaria, di
          privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
          per    il   sostegno   dell'economia   anche   nelle   aree
          svantaggiate»,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          8 agosto   2002,   n.   178,  cosi'  dispone:      «Art.  8
          (Riassetto   del  CONI).  -  1.  L'ente  pubblico  Comitato
          olimpico  nazionale  italiano/  (CONI)  si  articola  negli
          organi,  anche periferici, previsti dal decreto legislativo
          23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei suoi compiti
          si avvale della societa' prevista dal comma 2.
              2.  E'  costituita  una  societa'  per  azioni  con  la
          denominazione "CONI Servizi S.p.a.".
              3.  Il  capitale  sociale  e' stabilito in 1 milione di
          euro.   Successivi   apporti   al   capitale  sociale  sono
          stabiliti,   tenuto   conto  del  piano  industriale  della
          societa',  dal  Ministro  dell'economia e delle finanze, di
          intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
              4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
          e  delle  finanze. Il presidente della societa' e gli altri
          componenti  del consiglio di amministrazione sono designati
          dal CONI. Il presidente del collegio sindacale e' designato
          dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e gli altri
          componenti  del medesimo collegio dal Ministro per i beni e
          le attivita' culturali.
              5.   L'approvazione  dello  statuto  e  la  nomina  dei
          componenti  degli  organi  sociali  previsti  dallo statuto
          stesso  sono  effettuati  dalla  prima  assemblea,  che  il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di intesa con il
          Ministro per i beni e le attivita' culturali, convoca entro
          trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto.
              6.  Entro  tre  mesi dalla prima assemblea, con decreto
          del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, adottato di
          concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali,  sono  designati uno o piu' soggetti di adeguata
          esperienza e qualificazione professionale per effettuare la
          stima   del   patrimonio   sociale.   Entro  tre  mesi  dal
          ricevimento   della  relazione  giurata,  il  consiglio  di
          amministrazione  o  l'amministratore  unico della societa',
          sentito   il   collegio   sindacale,  determina  il  valore
          definitivo  del  capitale  sociale nei limiti del valore di
          stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque
          non  superiore  a  quella  risultante dall'applicazione dei
          criteri   di   cui   all'art.  11,  comma  2,  della  legge
          21 novembre  2000, n. 342. Qualora il risultato della stima
          si   rivelasse  insufficiente,  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle finanze potranno essere individuati
          beni  immobili  patrimoniali  dello Stato da conferire alla
          Coni  Servizi  spa.  A tale fine potranno essere effettuati
          ulteriori   apporti  al  capitale  sociale  con  successivi
          provvedimenti legislativi.
              7.   La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          presente  decreto  tiene luogo degli adempimenti in materia
          di  costituzione  di  societa'  per  azioni  previsti dalle
          vigenti disposizioni.
              8.  I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI
          Servizi   S.p.a.  sono  disciplinati  da  un  contratto  di
          servizio annuale.
              9.  La  CONI  Servizi S.p.a. puo' stipulare convenzioni
          anche  con  le  regioni,  le  province  autonome e gli enti
          locali.
              10.  Il  controllo  della  Corte  dei  conti sulla CONI
          Servizi   S.p.a.   si  svolge  con  le  modalita'  previste
          dall'art.  12  della  legge  21 marzo 1958, n. 259. La CONI
          Servizi    S.p.a.    puo'    avvalersi    del    patrocinio
          dell'Avvocatura  dello  Stato,  ai  sensi  dell'art. 43 del
          testo  unico  delle  leggi  e  delle norme giuridiche sulla
          rappresentanza   e   difesa   in  giudizio  dello  Stato  e
          sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato,  di cui al
          regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.  1611,  e successive
          modificazioni.
              11.  Il  personale  alle  dipendenze dell'ente pubblico
          CONI  e',  dall'8 luglio  2002,  alle dipendenze della CONI
          Servizi S.p.a., la quale succede in tutti i rapporti attivi
          e  passivi,  compresi  i  rapporti  di finanziamento con le
          banche,  e nella titolarita' dei beni facenti capo all'ente
          pubblico.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  adottato  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente decreto, su proposta del
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto con il
          Ministro   dell'economia   e   delle  finanze,  sentite  le
          organizzazioni   sindacali,  sono  stabilite  le  modalita'
          attuative  del  trasferimento  del  personale del CONI alla
          CONI Servizi S.p.a., anche ai fini della salvaguardia, dopo
          il  trasferimento  e  nella  fase di prima attuazione della
          presente   disposizione,   delle   procedure  di  cui  agli
          articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165. Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico
          CONI  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto
          rimangono  fermi  i regimi contributivi e pensionistici per
          le anzianita' maturate fino alla predetta data.
              12.   Tutti   gli  atti  connessi  alle  operazioni  di
          costituzione  della  societa' e di conferimento alla stessa
          sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto,
          effettuati in regime di neutralita' fiscale.
              13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via
          provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie
          che   disciplinano   il  CONI.  Dalla  predetta  data  tali
          disposizioni restano in vigore in quanto compatibili.
              14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
          vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali
          sul CONI.
              15.  All'onere  derivante dal presente articolo, pari a
          1.000.000  di  euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2002-2004,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale «fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
              - L'art.  90  della  legge  27 dicembre  2002,  n. 289,
          recante:  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale   e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
          2003)»,  cosi'  dispone:      «Art.  90  (Disposizioni  per
          l'attivita' sportiva dilettantistica). - 1. Le disposizioni
          della   legge   16 dicembre  1991,  n.  398,  e  successive
          modificazioni,   e   le   altre   disposizioni   tributarie
          riguardanti  le  associazioni  sportive dilettantistiche si
          applicano  anche  alle  societa'  sportive dilettantistiche
          costituite in societa' di capitali senza fine di lucro.
              2.  A  decorrere  dal  periodo di imposta in corso alla
          data  di  entrata in vigore della presente legge, l'importo
          fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991,
          n.  398, come sostituito dall'art. 25 della legge 13 maggio
          1999,  n.  133,  e  successive  modificazioni, e' elevato a
          250.000 euro.
              3.  Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) all'art.  81,  comma  1,  lettera m), e' aggiunto,
          infine, il seguente periodo:
                  "Tale  disposizione si applica anche ai rapporti di
          collaborazione   coordinata  e  continuativa  di  carattere
          amministrativo-gestionale  di natura non professionale resi
          in    favore    di   societa'   e   associazioni   sportive
          dilettantistiche";
                b) all'art.   83,   comma   2,  le  parole:  "a  lire
          10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".
              4.  Il  CONI,  le  Federazioni sportive nazionali e gli
          enti  di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono
          obbligati  ad  operare la ritenuta del 4 per cento a titolo
          di   acconto   sui   contributi  erogati  alle  societa'  e
          associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'art.
          28,   secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n, 600.
              5.  Gli  atti  costitutivi  e  di  trasformazione delle
          societa'  e associazioni sportive dilettantistiche, nonche'
          delle  Federazioni  sportive  e  degli  enti  di promozione
          sportiva  riconosciuti  dal CONI direttamente connessi allo
          svolgimento    dell'attivita'   sportiva,   sono   soggetti
          all'imposta di registro in misura fissa.
              6.  Al  n.  27-bis  della tabella di cui all'allegato B
          annesso   al   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  642,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti  parole:  "e dalle federazioni sportive ed enti di
          promozione sportiva riconosciuti dal CONI".
              7. All'art. 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole:
          "organizzazioni  non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)"
          sono  inserite  le  seguenti: "e le societa' e associazioni
          sportive dilettantistiche".
              8.  Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di
          societa',    associazioni   sportive   dilettantistiche   e
          fondazioni  costituite  da istituzioni scolastiche, nonche'
          di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita'
          nei   settori   giovanili  riconosciuta  dalle  Federazioni
          sportive   nazionali  o  da  enti  di  promozione  sportiva
          costituisce,  per  il soggetto erogante, fino ad un importo
          annuo  complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa
          di  pubblicita',  volta alla promozione dell'immagine o dei
          prodotti  del  soggetto  erogante  mediante  una  specifica
          attivita' del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2,
          del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917.
              9.  Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) all'art.  13-bis,  comma  1,  la lettera i-ter) e'
          sostituita dalla seguente:
                "i-ter)  le  erogazioni  liberali  in  denaro  per un
          importo   complessivo  in  ciascun  periodo  d'imposta  non
          superiore   a  1.500  euro,  in  favore  delle  societa'  e
          associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
          versamento  di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
          ufficio  postale  ovvero  secondo altre modalita' stabilite
          con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della legge
          23 agosto 1988, n. 400";
                b) all'art.  65,  comma  2,  la  lettera c-octies) e'
          abrogata.
              10.  All'art.  17,  comma 2, del decreto legislativo 15
          dicembre  1997,  n. 446, le parole: "delle indennita' e dei
          rimborsi  di  cui  all'art.  81,  comma  1, lettera m), del
          citato   testo   unico  delle  imposte  sui  redditi"  sono
          soppresse.
              11.  All'art.  111-bis,  comma 4, del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte infine,
          le   seguenti   parole:   "ed  alle  associazioni  sportive
          dilettantistiche".
              12.  Presso  l'istituto  per  il  credito  sportivo  e'
          istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia
          sussidiaria  a  quella ipotecaria per i mutui relativi alla
          costruzione,    all'ampliamento,    all'attrezzatura,    al
          miglioramento  o  all'acquisto  di  impianti  sportivi, ivi
          compresa  l'acquisizione  delle  relative  aree da parte di
          societa'   o  associazioni  sportive  dilettantistiche  con
          personalita' giuridica.
              13.  Il  Fondo e' disciplinato con apposito regolamento
          adottato,  ai  sensi  dell'art. 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attivita'
          culturali,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale
          del  CONI.  Il  regolamento  disciplina, in particolare, le
          forme  di intervento del Fondo in relazione all'entita' del
          finanziamento e al tipo di impianto.
              14.  Il  Fondo  e'  gestito  e  amministrato  a  titolo
          gratuito dall'istituto per il credito sportivo.
              15.  La  garanzia  prestata  dal  Fondo  e'  di  natura
          sussidiaria,  si  esplica  nei  limiti  e  con le modalita'
          stabiliti  dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro
          i limiti delle disponibilita' del Fondo.
              16.  La  dotazione  finanziaria del Fondo e' costituita
          dall'importo  annuale  acquisito  dal fondo speciale di cui
          all'art.  5  della  legge  24 dicembre  1957,  n.  1295,  e
          successive  modificazioni,  dei  premi  riservati al CONI a
          norma  dell'art.  6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
          n. 496, colpiti da decadenza.
              17.     Le    societa'    e    associazioni    sportive
          dilettantistiche   devono   indicare   nella  denominazione
          sociale   la   finalita'   sportiva   e  la  ragione  o  la
          denominazione  sociale  dilettantistica  e possono assumere
          una delle seguenti forme:
                a) associazione   sportiva   priva   di  personalita'
          giuridica  disciplinata  dagli  articoli 36  e seguenti del
          codice civile;
                b) associazione  sportiva  con personalita' giuridica
          di  diritto  privato  ai  sensi  del  regolamento di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
          n. 361;
                c) societa'  sportiva  di capitali costituita secondo
          le   disposizioni  vigenti,  ad  eccezione  di  quelle  che
          prevedono le finalita' di lucro.
              18.  Con  uno  o  piu'  regolamenti,  emanati  ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e
          dell'ordinamento  sportivo,  secondo  i  seguenti  principi
          generali, sono individuati:
                a) i  contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo
          delle    societa'    e    delle    associazioni    sportive
          dilettantistiche, con particolare riferimento a:
                  1) assenza di fini di lucro;
                  2) rispetto del principio di democrazia interna;
                  3)    organizzazione    di    attivita'    sportive
          dilettantistiche,   compresa   l'attivita'   didattica  per
          l'avvio,   l'aggiornamento   e   il  perfezionamento  nelle
          attivita' sportive;
                  4) disciplina del divieto per gli amministratori di
          ricoprire  cariche sociali in altre societa' e associazioni
          sportive nell'ambito della medesima disciplina;
                  5) gratuita' degli incarichi degli amministratori;
                  6)  devoluzione  ai fini sportivi del patrimonio in
          caso di scioglimento delle societa' e delle associazioni;
                  7)   obbligo  di  conformarsi  alle  norme  e  alle
          direttive  del  CONI  nonche' agli statuti e ai regolamenti
          delle   Federazioni   sportive  nazionali  o  dell'ente  di
          promozione   sportiva  cui  la  societa'  o  l'associazione
          intende affiliarsi;
                b) le  modalita'  di  approvazione  dello statuto, di
          riconoscimento  ai fini sportivi e di affiliazione ad una o
          piu'   Federazioni  sportive  nazionali  del  CONI  o  alle
          discipline  sportive  associate  o  a  uno  degli  enti  di
          promozione  sportiva  riconosciuti  dal CONI, anche su base
          regionale;
                c) i  provvedimenti da adottare in caso di irregolare
          funzionamento  o  di  gravi  irregolarita' di gestione o di
          gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.
              19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi
          sportivi  delle  Forze armate, delle Forze di polizia e del
          Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco, di cui all'art. 6,
          comma  4,  della  legge  31 marzo 2000, n. 78, firmatari di
          apposite convenzioni con il CONI.
              20.  Presso  il  CONI  e'  istituito,  anche  in  forma
          telematica  e  senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
          Stato,  il  registro  delle  societa'  e delle associazioni
          sportive   dilettantistiche  distinto  nelle  seguenti  tre
          sezioni:
                a) associazioni   sportive   dilettantistiche   senza
          personalita' giuridica;
                b) associazioni    sportive    dilettantistiche   con
          personalita' giuridica;
                c) societa'   sportive   dilettantistiche  costituite
          nella forma di societa' di capitali.
              21. Le modalita' di tenuta del registro di cui al comma
          20,  nonche'  le  procedure  di verifica, la notifica delle
          variazioni   dei  dati  e  l'eventuale  cancellazione  sono
          disciplinate  da  apposita delibera del Consiglio nazionale
          del  CONI, che e' trasmessa al Ministero vigilante ai sensi
          dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.
              22.  Per  accedere  ai contributi pubblici di qualsiasi
          natura,    le   societa'   e   le   associazioni   sportive
          dilettantistiche  devono  dimostrare  l'avvenuta iscrizione
          nel registro di cui al comma 20.
              23.  I  dipendenti pubblici possono prestare la propria
          attivita',   nell'ambito   delle  societa'  e  associazioni
          sportive  dilettantistiche,  fuori  dall'orario  di lavoro,
          purche'  a  titolo  gratuito  e fatti salvi gli obblighi di
          servizio,   previa   comunicazione  all'amministrazione  di
          appartenenza.   Ai   medesimi   soggetti   possono   essere
          riconosciuti  esclusivamente  le indennita' e i rimborsi di
          cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte
          degli   enti  locali  territoriali  e'  aperto  a  tutti  i
          cittadini  e  deve  essere garantito, sulla base di criteri
          obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive.
              25.  Ai  fini  del conseguimento degli obiettivi di cui
          all'art.  29  della  presente legge, nei casi in cui l'ente
          pubblico  territoriale non intenda gestire direttamente gli
          impianti   sportivi,   la   gestione  e'  affidata  in  via
          preferenziale    a   societa'   e   associazioni   sportive
          dilettantistiche,  enti  di promozione sportiva, discipline
          sportive  associate e Federazioni sportive nazionali, sulla
          base  di  convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e
          previa  determinazione  di criteri generali e obiettivi per
          l'individuazione   dei   soggetti  affidatari.  Le  regioni
          disciplinano,   con   propria   legge,   le   modalita'  di
          affidamento.
              26.  Le  palestre,  le  aree  di  gioco  e gli impianti
          sportivi   scolastici,   compatibilmente  con  le  esigenze
          dell'attivita'  didattica  e delle attivita' sportive della
          scuola,  comprese  quelle  extracurriculari  ai  sensi  del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  10 ottobre  1996, n. 567, devono essere posti a
          disposizione    di   societa'   e   associazioni   sportive
          dilettantistiche  aventi sede nel medesimo comune in cui ha
          sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.».
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 2 del citato decreto
          legislativo  n.  242  del 1999, come modificato dal decreto
          qui pubblicato:
              «Art.  2  (Statuto).  - 1. Il CONI e' la Confederazione
          delle  federazioni  sportive  nazionali  e delle discipline
          sportive    associate    e    si   conforma   ai   principi
          dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le
          deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico
          internazionale,  di  seguito  denominato  CIO.  L'ente cura
          l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale,
          ed   in   particolare   la   preparazione  degli  atleti  e
          l'approntamento  dei  mezzi  idonei  per le Olimpiadi e per
          tutte   le   altre   manifestazioni  sportive  nazionali  o
          internazionali.  Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento
          sportivo,   anche   d'intesa  con  la  Commissione  per  la
          vigilanza  ed il controllo sul doping e per la tutela della
          salute   nelle   attivita'  sportive,  istituita  ai  sensi
          dell'art.   3,  della  legge  14  dicembre  2000,  n.  376,
          l'adozione  di misure di prevenzione e repressione dell'uso
          di  sostanze  che  alterano le naturali prestazioni fisiche
          degli   atleti   nelle   attivita'   sportive,  nonche'  la
          promozione della massima diffusione della pratica sportiva,
          sia  per  i  normodotati  che,  di concerto con il Comitato
          italiano paraolimpico, per i disabili, nei limiti di quanto
          stabilito  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          24 luglio 1977, n. 616. Il CONI, inoltre, assume e promuove
          le    opportune    iniziative    contro   ogni   forma   di
          discriminazione e di violenza nello sport.
              2.  Lo statuto e' adottato a maggioranza dei componenti
          del   consiglio   nazionale,   su   proposta  della  giunta
          nazionale, ed e' approvato, entro sessanta giorni dalla sua
          ricezione,   dal   Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica.
              3. L'organizzazione periferica del CONI e' disciplinata
          dallo statuto dell'ente.
              4.   Restano  ferme  le  competenze  riconosciute  alle
          regioni   a  statuto  speciale  e  quelle  attribuite  alle
          province  autonome  di Trento e Bolzano, in base al decreto
          del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475.
              4-bis.   Lo   statuto   disciplina   le  procedure  per
          l'elezione del presidente e della giunta nazionale.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge 14
          dicembre  2000,  n.  376 (Disciplina della tutela sanitaria
          delle attivita' sportive e della lotta contro il doping):
              «Art.  3  (Commissione per la vigilanza ed il controllo
          sul  doping  e  per  la tutela della salute nelle attivita'
          sportive).  -  1.  E'  istituita  presso il Ministero della
          sanita' la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
          doping  e  per  la  tutela  della  salute  nelle  attivita'
          sportive,  di  seguito denominata «Commissione», che svolge
          le seguenti attivita':
                a) predispone le classi di cui all'art. 2, comma 1, e
          procede  alla  revisione delle stesse, secondo le modalita'
          di cui all'art. 2, comma 3;
                b) determina,  anche  in conformita' alle indicazioni
          del  CIO  e di altri organismi ed istituzioni competenti, i
          casi,  i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping
          ed individua le competizioni e le attivita' sportive per le
          quali  il  controllo sanitario e' effettuato dai laboratori
          di   cui   all'art.   4,   comma   1,  tenuto  conto  delle
          caratteristiche   delle   competizioni  e  delle  attivita'
          sportive stesse;
                c) effettua,  tramite i laboratori di cui all'art. 4,
          anche  avvalendosi  di medici specialisti di medicina dello
          sport,  i  controlli  anti-doping  e quelli di tutela della
          salute,  in  gara  e  fuori gara; predispone i programmi di
          ricerca  sui  farmaci,  sulle  sostanze  e  sulle  pratiche
          mediche  utilizzabili  a  fini  di  doping  nelle attivita'
          sportive;
                d) individua le forme di collaborazione in materia di
          controlli   anti-doping   con  le  strutture  del  Servizio
          sanitario nazionale;
                e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea
          e   con   gli   organismi   internazionali,  garantendo  la
          partecipazione a programmi di interventi contro il doping;
                f) puo'  promuovere  campagne  di informazione per la
          tutela   della   salute   nelle  attivita'  sportive  e  di
          prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le
          scuole  statali  e  non  statali di ogni ordine e grado, in
          collaborazione   con   le   amministrazioni  pubbliche,  il
          Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni
          sportive  nazionali,  le  societa'  affiliate,  gli enti di
          promozione  sportiva  pubblici e privati, anche avvalendosi
          delle  attivita'  dei  medici specialisti di medicina dello
          sport.
              2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente legge, con regolamento adottato con decreto
          del  Ministro della sanita' di concerto con il Ministro per
          i  beni  e  le  attivita'  culturali,  previo  parere delle
          competenti  commissioni  parlamentari,  sono  stabilite  le
          modalita'   di  organizzazione  e  di  funzionamento  della
          Commissione.
              3. La Commissione e' composta da:
                a) due  rappresentanti  del  Ministero della sanita',
          uno dei quali con funzioni di presidente;
                b) due  rappresentanti  del Ministero per i beni e le
          attivita' culturali;
                c) due rappresentanti della Conferenza dei presidenti
          delle regioni e delle province autonome;
                d) un   rappresentante   dell'Istituto  superiore  di
          sanita';
                e) due rappresentanti del CONI;
                f) un  rappresentante dei preparatori tecnici e degli
          allenatori;
                g) un rappresentante degli atleti;
                h) un tossicologo forense;
                i) due medici specialisti di medicina dello sport;
                l) un pediatra;
                m) un patologo clinico;
                n) un biochimico clinico;
                o) un farmacologo clinico;
                p) un   rappresentante   degli   enti  di  promozione
          sportiva;
                q) un esperto in legislazione farmaceutica.
              4. I  componenti  della Commissione di cui alle lettere
          f),  g)  e  p) del comma 3 sono indicati dal Ministro per i
          beni  e  le  attivita'  culturali; i componenti di cui alle
          lettere h) e n) del comma 3 sono indicati dalla Federazione
          nazionale  degli  ordini  dei  chimici; i componenti di cui
          alle  lettere  i), l) ed m) del comma 3 sono indicati dalla
          Federazione  nazionale  degli ordini dei medici chirurghi e
          degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere o) e q)
          del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli
          ordini dei farmacisti.
              5.  I  componenti  della  Commissione sono nominati con
          decreto  del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il
          Ministro  per i beni e le attivita' culturali, e restano in
          carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile.
              6.  Il  compenso  dei  componenti  e  le  spese  per il
          funzionamento  e  per  l'attivita'  della  Commissione sono
          determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il
          limite massimo di lire 2 miliardi annue.».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
          1977,  n.  616,  reca:  «Attuazione  della  delega  di  cui
          all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 3 del citato decreto
          legislativo  n.  242  del 1999, come modificato dal decreto
          qui  pubblicato:     «Art. 3 (Organi). - 1. Sono organi del
          CONI:
                a) il consiglio nazionale;
                b) la giunta nazionale;
                c) il presidente;
                d) il segretario generale;
                e) (soppressa);
                f) il collegio dei revisori dei conti.
              2.  Gli organi del CONI restano in carica quattro anni.
          I  componenti  che  assumono  le  funzioni  nel  corso  del
          quadriennio  restano  in  carica  fino  alla scadenza degli
          organi.   Il   presidente  ed  i  componenti  della  giunta
          nazionale indicati nell'art. 6, comma 1, lettere c), c-bis)
          e  c-ter)  non possono restare in carica oltre due mandati.
          E'  consentito  un terzo mandato consecutivo se uno dei due
          mandanti  precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e
          un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
              2-bis. Il compenso spettante agli organi e' determinato
          con  decreto  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita'
          culturali  di  concerto  con  il  Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  sulla  base  delle  vigenti  direttive  in
          materia.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 4 del citato decreto
          legislativo  n.  242  del 1999, come modificato dal decreto
          qui  pubblicato:     «Art. 4 (Consiglio nazionale). - 1. Il
          consiglio nazionale e' composto da:
                a) il presidente del CONI, che lo presiede;
                b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali;
                c) i membri italiani del CIO;
                d) atleti  e tecnici sportivi in rappresentanza delle
          Federazioni  sportive nazionali e delle discipline sportive
          associate,  a condizione che non abbiano subito sanzioni di
          sospensione     dall'attivita'     sportiva     conseguente
          all'utilizzo   di   sostanze   che   alterano  le  naturali
          prestazioni fisiche nelle attivita' sportive;
                e) tre  membri in rappresentanza dei presidenti delle
          strutture territoriali di livello regionale e tre membri in
          rappresentanza  delle  strutture  territoriali  di  livello
          provinciale del CONI;
                f) cinque  membri  in  rappresentanza  degli  enti di
          promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
                g) tre  membri  in  rappresentanza  delle  discipline
          sportive associate;
                h) un  membro  in  rappresentanza  delle Associazioni
          benemerite riconosciute dal CONI.
              1-bis. Lo statuto regola il procedimento elettorale dei
          componenti  di  cui alle lettere d), e), g) ed h) del comma
          1.
              2.  I  rappresentanti  delle  federazioni  di  cui alle
          lettere  b) e d) del comma 1, individuati nell'ambito degli
          sport   olimpici,  devono  costituire  la  maggioranza  dei
          votanti nel Consiglio.
              3.  I  componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui
          numero  deve  essere  non inferiore al trenta per cento dei
          componenti di cui al comma 1, lettera b), sono eletti dagli
          atleti  e tecnici componenti degli organi di gestione delle
          Federazioni  sportive nazionali e delle discipline sportive
          associate,  in  attivita'  o  che siano stati tesserati per
          almeno  due anni ad una Federazione nazionale sportiva o ad
          una  disciplina  sportiva  associata. Lo statuto garantisce
          l'equa rappresentanza di atlete e atleti.
              4.  Nell'ambito  dei  componenti  di  cui  al  comma 1,
          lettera  d),  sono  eletti  almeno due atleti, anche non in
          attivita',   che  hanno  preso  parte  ai  giochi  olimpici
          purche', alla data di svolgimento delle elezioni, non siano
          trascorsi  piu'  di  otto anni dagli ultimi giochi olimpici
          cui gli stessi abbiano partecipato.
              5.  Lo  statuto  puo'  prevedere  la  partecipazione  a
          singole sedute di altri soggetti senza diritto di voto.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 5 del citato decreto
          legislativo  n.  242  del 1999, come modificato dal decreto
          qui   pubblicato:       «Art.   5  (Compiti  del  consiglio
          nazionale). - 1. Il consiglio nazionale, nel rispetto delle
          deliberazioni  e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per
          la  diffusione  dell'idea  olimpica e disciplina e coordina
          l'attivita'  sportiva  nazionale,  armonizzando  a tal fine
          l'azione  delle  federazioni  sportive  nazionali  e  delle
          discipline sportive associate.
              1-bis.  Il Consiglio nazionale elegge il presidente e i
          componenti della Giunta nazionale di cui all'art. 6.
              2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:
                a) adotta  lo  statuto  e gli altri atti normativi di
          competenza,   nonche'   i   relativi   atti   di  indirizzo
          interpretativo ed applicativo;
                b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono
          uniformarsi,   allo   scopo   del  riconoscimento  ai  fini
          sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali,
          delle   discipline   sportive   associate,  degli  enti  di
          promozione   sportiva   e  delle  associazioni  e  societa'
          sportive;
                c) delibera    in    ordine   ai   provvedimenti   di
          riconoscimento,   ai   fini   sportivi,  delle  federazioni
          sportive   nazionali,   delle   societa'   ed  associazioni
          sportive,   degli   enti   di  promozione  sportiva,  delle
          associazioni  benemerite  e  di  altre  discipline sportive
          associate  al  CONI  e  alle  federazioni,  sulla  base dei
          requisiti  fissati  dallo statuto, tenendo conto a tal fine
          anche  della  rappresentanza e del carattere olimpico dello
          sport,   dell'eventuale  riconoscimento  del  CIO  e  della
          tradizione sportiva della disciplina;
                d) stabilisce,  in armonia con l'ordinamento sportivo
          internazionale   e   nell'ambito  di  ciascuna  federazione
          sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, criteri
          per  la distinzione dell'attivita' sportiva dilettantistica
          da quella professionistica;
                e) stabilisce   i   criteri   e   le   modalita'  per
          l'esercizio  dei  controlli  sulle  federazioni  nazionali,
          sulle   discipline   sportive   associate   sugli  enti  di
          promozione sportiva riconosciute;
                e-bis)   stabilisce   i   criteri  le  modalita'  dei
          controlli   da   parte  delle  federazioni  sulle  societa'
          sportive  di  cui all'art. 12 della legge 23 marzo 1981, n.
          91.  Allo  scopo  di  garantire il regolare svolgimento dei
          campionati sportivi il controllo sulle societa' di cui alla
          citata  legge  n.  91  del  1981  puo' essere svolto in via
          sostitutiva  dal  CONI  in caso di verificata inadeguatezza
          dei   controlli   da   parte   della  Federazione  sportiva
          nazionale;
                e-ter)  delibera, su proposta della Giunta nazionale,
          il  commissariamento delle Federazioni sportive nazionali o
          delle  Discipline  sportive  associate,  in  caso  di gravi
          irregolarita'   nella   gestione   o  di  gravi  violazioni
          dell'ordinamento  sportivo da parte degli organi direttivi,
          ovvero    in   caso   di   constatata   impossibilita'   di
          funzionamento  dei  medesimi,  o  nel caso in cui non siano
          garantiti   il   regolare   avvio   e   svolgimento   delle
          competizioni sportive nazionali;
                f) approva   gli  indirizzi  generali  sull'attivita'
          dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
          ratifica  le  delibere della giunta nazionale relative alle
          variazioni di bilancio;
                g) esprime  parere sulle questioni ad esso sottoposte
          dalla giunta nazionale;
                h) svolge  gli  altri  compiti  previsti dal presente
          decreto e dallo statuto.
              12. Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati
          sportivi.».
              -  Si  riporta il testo dell'art. 12 della citata legge
          23 marzo 1981, n. 91:
              «Art.  12  (Garanzia  per  il  regolare svolgimento dei
          campionati sportivi). -
          1.  Al  solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei
          campionati  sportivi,  le  societa' di cui all'art. 10 sono
          sottoposte,    al    fine   di   verificarne   l'equilibrio
          finanziario,  ai  controlli ed ai conseguenti provvedimenti
          stabiliti  dalle federazioni sportive, per delega del CONI,
          secondo modalita' e principi da questo approvati.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  6  del  decreto
          legislativo  n.  242  del 1999, come modificato dal decreto
          qui pubblicato:
              «Art. 6 (Giunta nazionale). - 1. La giunta nazionale e'
          composta da:
                a) il presidente del CONI, che la presiede;
                b) i membri italiani del CIO;
                c) dieci  rappresentanti  delle  Federazioni sportive
          nazionali e delle discipline sportive associate;
                c-bis)  un  rappresentante  nazionale  degli  enti di
          promozione sportiva;
                c-ter)    due    rappresentanti    delle    strutture
          territoriali del CONI.
                1-bis.  Tra  i componenti di cui alla lettera c), del
          comma  1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici
          sportivi, i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno
          dei seguenti requisiti:
                  a) presidenti  di  Federazioni sportive nazionali o
          discipline  sportive  associate,  in numero non superiore a
          cinque;
                  b) componenti in carica o ex componenti dell'organo
          direttivo del CONI, di una Federazione sportiva nazionale o
          di una disciplina sportiva associata.
              2. (Soppresso).
              3.  Alle  deliberazioni  concernenti le attivita' della
          pratica  sportiva  dei  disabili  partecipa, con diritto di
          voto, un rappresentante del Comitato italiano paraolimpico.
              4.  Alle  riunioni  della  giunta  nazionale partecipa,
          senza diritto di voto, il segretario generale.
              5. (Soppresso).
              6. (Soppresso).».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 7 del citato decreto
          legislativo  n.  242  del 1999, come modificato dal decreto
          qui pubblicato:
              «Art.  7  (Compiti  della  giunta  nazionale).  - 1. La
          giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale
          dell'attivita'   amministrativa   e  gestionale  del  CONI,
          definendone  gli  obiettivi ed i programmi e verificando la
          rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.
              2. La giunta nazionale svolge i seguenti compiti:
                a) formula la proposta di statuto dell'ente;
                a-bis)  definisce annualmente i criteri e i parametri
          fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio di
          cui  all'art.  8, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002,
          n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
          2002,  n.  178;  la  delibera  e'  trasmessa  al  Ministero
          vigilante per l'approvazione;
                b)  delibera  sull'ordinamento  e sull'organizzazione
          dei  servizi  e  degli  uffici  e  sulla  consistenza degli
          organici;
                c) esercita i poteri di controllo sull'organizzazione
          generale dei servizi e degli uffici dell'ente;
                d)  delibera  la proposta di bilancio preventivo e il
          bilancio  consuntivo  da  sottoporre  all'approvazione  del
          Consiglio nazionale, e approva le variazioni di bilancio da
          sottoporre alla ratifica del Consiglio nazionale;
                e) esercita,  sulla  base  dei  criteri  e  modalita'
          stabilite  ai  sensi  dell'art.  5, comma 2, lettera e), il
          potere  di  controllo sulle federazioni sportive nazionali,
          sulle   discipline  sportive  associate  e  sugli  enti  di
          promozione  sportiva  riconosciuti  in  merito  al regolare
          svolgimento  delle competizioni, alla preparazione olimpica
          e  all'attivita'  sportiva  di alto livello ed all'utilizzo
          dei  contributi  finanziari  di  cui  alla  lettera  d) del
          presente comma;
                f)     propone    al    consiglio    nazionale,    il
          commissariamento  delle  federazioni  sportive  nazionali o
          delle  discipline  sportive  associate,  in  caso  di gravi
          irregolarita'   nella   gestione   o  di  gravi  violazioni
          dell'ordinamento  sportivo da parte degli organi direttivi,
          ovvero    in   caso   di   constatata   impossibilita'   di
          funzionamento  dei  medesimi,  o  nel caso in cui non siano
          stati  ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di
          garantire   il   regolare   avvio   e   svolgimento   delle
          competizioni sportive nazionali;
                g) nomina il segretario generale;
                h) svolge  gli  altri  compiti  previsti dal presente
          decreto e dallo statuto;
                h-bis)    individua,    con    delibera    sottoposta
          all'approvazione  del  Ministero  per i beni e le attivita'
          culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia
          sportiva, secondo i seguenti principi:
                  1)  obbligo  degli  affiliati  e  tesserati, per la
          risoluzione  delle  controversie  attinenti  lo svolgimento
          dell'attivita'  sportiva,  di  rivolgersi  agli  organi  di
          giustizia federale;
                  2)  previsione  che  i  procedimenti  in materia di
          giustizia    sportiva    rispettino    i    principi    del
          contraddittorio  tra le parti, del diritto di difesa, della
          terzieta'  e  imparzialita'  degli organi giudicanti, della
          ragionevole    durata,    della    motivazione    e   della
          impugnabilita' delle decisioni;
                  3)  razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti
          di  giustizia  sportiva  di  competenza del CONI con quelli
          delle   singole  federazioni  sportive  nazionali  e  delle
          discipline sportive associate.».
              - Il testo dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002,
          n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
          2002,  n.  178,  e'  riportato  nelle  note  alle premesse.
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 8 del citato decreto
          legislativo  n.  242  del 1999, come modificato dal decreto
          qui pubblicato:
              «Art. 8 (Presidente del CONI). - 1. Il presidente ha la
          rappresentanza  legale  dell'ente,  anche nell'ambito delle
          organizzazioni  sportive  internazionali,  svolge i compiti
          previsti  dall'ordinamento  sportivo  ed  esercita le altre
          attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.
              2. Il presidente e' eletto dal Consiglio nazionale.
              3.  Il  presidente,  eletto  ai  sensi  del comma 2, e'
          nominato con decreto del Presidente della Repubblica.
              3-bis.  La  carica  di  presidente e' incompatibile con
          altre  cariche  sportive  in seno alle federazioni sportive
          nazionali e alle discipline sportive associate.
              3-ter.  Il  Presidente  e'  eletto  tra  tesserati o ex
          tesserati   alle  Federazioni  sportive  nazionali  o  alle
          discipline  sportive  associate  per almeno quattro anni in
          possesso di uno dei seguenti requisiti:
                a) aver  ricoperto  la  carica  di  presidente o vice
          presidente  di  una federazione sportiva nazionale o di una
          disciplina  sportiva  associata  o  di  membro della giunta
          nazionale  del  CONI  o  di  una struttura territoriale del
          CONI;
                b)  essere  stato  atleta  chiamato  a  far  parte di
          rappresentative nazionali;
                c)  essere  stato  dirigente insignito dal CONI delle
          onorificenze  del  Collare  o  della Stella d'oro al merito
          sportivo.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 11 del citato decreto
          legislativo  n.  242  del 1999, come modificato dal decreto
          qui pubblicato:
              «Art.  11  (Collegio  dei  revisori dei conti). - 1. Il
          collegio  dei  revisori dei conti e' nominato, ogni quattro
          anni,  con  decreto  del Ministro per i beni e le attivita'
          culturali ed e' composto di cinque membri, dei quali uno in
          rappresentanza    del    Ministero    vigilante,   uno   in
          rappresentanza  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e  gli  altri  designati dall'ente tra iscritti al registro
          dei  revisori  contabili  o  tra  persone  in  possesso  di
          specifica   professionalita'.  Il  decreto  di  nomina  del
          Collegio  dei revisori dei conti prevede altresi' la nomina
          di due componenti supplenti.
              2.  I  componenti  del  collegio dei revisori dei conti
          restano in carica sino alla nomina del nuovo collegio.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 12 del citato decreto
          legislativo  n.  242  del 1999, come modificato dal decreto
          qui pubblicato:
              «Art.  12  (Segretario  generale).  -  1. Il segretario
          generale  e'  nominato dalla giunta nazionale, tra soggetti
          in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.
              2. Il segretario generale svolge i seguenti compiti:
                a) provvede alla gestione amministrativa dell'ente in
          base  agli indirizzi generali della giunta nazionale e cura
          l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la
          funzionalita' dell'ente;
                b) predispone il bilancio dell'ente;
                c) espleta     i    compiti    ad    esso    affidati
          dall'ordinamento  sportivo  internazionale  ed  esercita le
          altre  attribuzioni  previste  dal presente decreto e dallo
          statuto.
              3.  La  carica  di segretario generale e' incompatibile
          con  quella  di  componente  del  consiglio nazionale e con
          quella   di   componente  degli  organi  delle  federazioni
          sportive  nazionali  delle  discipline sportive associate e
          degli enti di promozione sportiva riconosciuti.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  12-bis  del citato
          decreto  legislativo  n.  242 del 1999, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              «Art.  12-bis  (Promozione dello sport dei disabili). -
          1.  Il  CONI  si  impegna presso il CIO, presso ogni organo
          istituzionale  competente  in  materia di sport e presso le
          federazioni  sportive  nazionali  e  le discipline sportive
          associate affinche':
                a) sia  promosso  e sviluppato, con risorse adeguate,
          nell'ambito  di tali strutture, di concerto con il Comitato
          italiano paraolimpico, lo sport dei disabili;
                b) alle  Paraolimpiadi,  sia riconosciuto agli atleti
          disabili  lo  stesso  trattamento premiale ed economico che
          viene riconosciuto agli atleti normodotati alle Olimpiadi;
                c) sia  riconosciuto  agli  atleti  guida  di  atleti
          disabili il diritto di accompagnarli sul podio in occasione
          delle premiazioni;
                c-bis)  sia  riconosciuto uno specifico ambito ed uno
          specifico ruolo a Special Olympics Italia.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 13 del citato decreto
          legislativo  n.  242  del 1999, come modificato dal decreto
          qui pubblicato:
              «Art.  13 (Vigilanza). - 1. Il Ministro per i beni e le
          attivita'  culturali  puo'  disporre  lo scioglimento della
          giunta  nazionale  e  la revoca del presidente del CONI per
          grave  e  persistente  inosservanza  delle  disposizioni di
          legge   e   di   regolamento,   per   gravi   irregolarita'
          amministrative,    per   omissione   nell'esercizio   delle
          funzioni,  per  gravi  deficienze  amministrative  tali  da
          compromettere  il  normale  funzionamento dell'ente, ovvero
          per impossibilita' di funzionamento degli organi dell'ente.
              2.   Nei  casi  di  cui  al  comma  1  e'  nominato  un
          commissario  straordinario  fino  alla ricostituzione degli
          organi  dell'ente,  da  effettuarsi  entro  il  termine  di
          quattro mesi.
              2-bis.  I  provvedimenti adottati dagli organi del CONI
          concernenti,  indirizzo e controllo relativi all'attuazione
          dei  compiti attribuiti al Comitato dalla normativa vigente
          e   in   particolare   dall'art.  2  del  presente  decreto
          legislativo  e  dell'art.  12 della legge 23 marzo 1981, n.
          91,  diventano  esecutivi qualora il Ministero per i beni e
          le  attivita'  culturali non formuli motivati rilievi entro
          venti giorni dalla ricezione degli atti. Restano ferme, per
          quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui all'art. 1,
          della legge 31 gennaio 1992, n. 138.».
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge 31
          gennaio 1992, n. 138:
              «Art.  1.  -  1. Fino all'entrata in vigore della legge
          quadro  sullo  sport,  spetta  al  Consiglio  nazionale del
          Comitato  olimpico  nazionale italiano (CONI) deliberare le
          norme  di  funzionamento e di organizzazione, l'ordinamento
          dei  servizi,  il  regolamento organico e il regolamento di
          amministrazione   e  contabilita',  anche  in  deroga  alle
          disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive
          modificazioni,  del  regolamento  approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  18  dicembre 1979, n. 696, e
          successive  modificazioni,  e  degli  articoli 2  e 3 della
          legge 29 marzo 1983, n. 93.
              2.   Sul   regolamento   organico   sono   sentite   le
          organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori  maggiormente
          rappresentative.
              3.  Le delibere concernenti norme di funzionamento e di
          organizzazione   e  quelle  concernenti  l'ordinamento  dei
          servizi  sono  trasmesse per l'approvazione al Ministro del
          turismo  e  dello  spettacolo  e  divengono esecutive se il
          Ministro,  nel  termine  di  venti  giorni  dalla  data  di
          ricezione,   non  formula  motivati  rilievi  per  vizi  di
          legittimita'.
              4. Le delibere concernenti il regolamento organico e il
          regolamento  di  amministrazione  e  contabilita',  nonche'
          quelle  con  le  quali  il  Consiglio  nazionale  del  CONI
          definisce  o modifica la dotazione organica del personale o
          dei  dirigenti  o  il  relativo trattamento economico, sono
          trasmesse  per  l'approvazione  al  Ministro  del turismo e
          dello  spettacolo,  che  vi  provvede  di  concerto  con il
          Ministro  del  tesoro  e  con  il  Ministro per la funzione
          pubblica.
              5.  Le  delibere  di  cui  al comma 4 sono approvate, o
          vengono   rinviate,  con  motivati  rilievi,  ai  fini  del
          riesame,  entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti.
          In  caso  di  motivata richiesta di chiarimenti, il decorso
          del  termine e' sospeso fino al momento in cui sono forniti
          i chiarimenti richiesti.
              6.   Nel   caso   di   rilievi   riguardanti   vizi  di
          legittimita',   devono  essere  espressamente  indicate  le
          disposizioni di legge che si ritengono violate.
              7.  I  controlli di cui ai commi 3, 4 e 5 sostituiscono
          quelli  previsti dall'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n.
          70, e da ogni altra disposizione di legge e di regolamento.
              8. Fatto salvo il disposto dei commi 3, 4 e 5, gli atti
          non   espressamente  soggetti  per  legge  ad  approvazione
          ministeriale sono immediatamente esecutivi.
              9.  I  contratti stipulati dal CONI e dalle federazioni
          sportive  nazionali  nell'esercizio delle proprie attivita'
          istituzionali   sono  disciplinati  secondo  le  norme  del
          diritto  privato,  con le modalita' e i controlli stabiliti
          dal  regolamento  di  amministrazione  e  contabilita' e da
          apposite deliberazioni.
              10.  Si  applicano  al  CONI, in quanto compatibili, le
          disposizioni  di  cui  all'art. 8, comma 4, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30 aprile 1970, n. 639, come
          sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 9 marzo 1989,
          n. 88, nonche' le disposizioni di cui all'art. 13, commi 1,
          2, 3, 4, 5 e 7, della citata legge n. 88 del 1989.
              11. In relazione ad esigenze organizzative di carattere
          eccezionale  e  comunque connesse al perseguimento dei fini
          istituzionali,  il CONI elabora progetti speciali a termine
          a  cio'  finalizzati.  Con la contrattazione sindacale sono
          stabiliti i criteri per la corresponsione al personale e ai
          dirigenti   che   partecipano   all'elaborazione   e   alla
          realizzazione  dei  progetti,  di  compensi incentivanti la
          produttivita',  nel  limite  massimo  dello  0,10 per cento
          delle  entrate  complessive  del bilancio di previsione del
          CONI al netto delle eventuali partite di giro. Il pagamento
          dei  compensi e' disposto previa verifica e valutazione dei
          risultati  conseguiti,  che  dovranno  essere comunicati al
          Ministro del turismo e dello spettacolo.
              12.   L'attivita'  di  formazione  per  l'accesso  alla
          dirigenza  e  quella di perfezionamento, specializzazione e
          aggiornamento  professionale  dei dirigenti e del personale
          possono  essere  svolte  da  apposite strutture del CONI o,
          sulla   base   di   specifiche  convenzioni,  dalla  Scuola
          superiore della pubblica amministrazione.».
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  10
          febbraio 2000, n. 361, reca: «Regolamento recante norme per
          la  semplificazione  dei  procedimenti di riconoscimento di
          persone   giuridiche   private   e  di  approvazione  delle
          modifiche  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto (n. 17
          dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)».