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DECRETO LEGISLATIVO 23 luglio 1999, n. 242

Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/2023)
Testo in vigore dal:  11-2-2004
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Art. 4

Consiglio nazionale
((
1. Il consiglio nazionale è composto da:
a) il presidente del CONI, che lo presiede;
b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali;
c) i membri italiani del CIO;
d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
e) tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI;
f) cinque membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
g) tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate;
h) un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI.
1-bis. Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) del comma 1.
))
2. I rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1, individuati nell'ambito degli sport olimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel Consiglio.
((
3. I componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una federazione nazionale sportiva o ad una disciplina sportiva associata. Lo statuto garantisce l'equa rappresentanza di atlete e atleti.
))
4. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 1, lettera d), sono eletti almeno due atleti, anche non in attività, che hanno preso parte ai giochi olimpici purché, alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi più di otto anni dagli ultimi giochi olimpici cui gli stessi abbiano partecipato.
5. Lo statuto può prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti senza diritto di voto.