DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 29-2-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 55
           (Procedura di attuazione ed entrata in vigore)

  1.  A  decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo
   costituito  a  seguito  delle  prime elezioni politiche successive
   all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che
   non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:
    a) sono istituiti:
      - il ministero dell'economia e delle finanze,
      - il ministero delle attivita' produttive,
      - il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
      - il ministero delle infrastrutture e dei trasporti
      - il ministero del lavoro e delle politiche sociali,
      -   il  ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
   ricerca.
      - il Ministero della salute.
    b) sono soppressi:
      -  il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
   economica,
      - il ministero delle finanze,
      -    il    ministero    dell'industria,    del    commercio   e
   dell'artigianato,
      - il ministero del commercio con l'estero,
      - il dipartimento per il turismo della presidenza del Consiglio
   dei ministri,
      - il ministero dell'ambiente,
      - il ministero dei lavori pubblici,
      - il ministero dei trasporti e della navigazione,
      -  il  dipartimento  per  le  aree  urbane della Presidenza del
   Consiglio dei Ministri,
      - il ministero del lavoro e della previdenza sociale,
      - il ministero della sanita',
      - il dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del
   Consiglio dei ministri,
      - il ministero della pubblica istruzione,
      -  il  ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
   tecnologica.
  2.  Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
   il  ministro  e  il  ministero  di  grazia  e  giustizia  assumono
   rispettivamente  la  denominazione  di  ministro della giustizia e
   ministero  della  giustizia  e  il  ministro e il ministero per le
   politiche  agricole  assumono  rispettivamente la denominazione di
   ministro  delle  politiche  agricole e forestali e ministero delle
   politiche agricole e forestali.
  3.  Sino  all'attuazione  del  comma 1, con regolamento adottato ai
   sensi del comma 4 bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
   n.  400,  si  puo' provvedere al riassetto dell'organizzazione dei
   singoli  ministeri,  in  conformita'  con  la riorganizzazione del
   governo  e  secondo  i criteri ed i principi previsti dal presente
   decreto legislativo.
  4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione gia'
   adottati  ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23
   agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94.
  5.  Le  disposizioni  contenute  all'articolo  11,  commi 1, 2 e 3,
   trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.
  6.  Salvo  disposizione  contraria, la decorrenza dell'operativita'
   delle  disposizioni  del  presente  decreto  e'  distribuita,  con
   decreto  del  Presidente  del consiglio dei ministri, entro l'arco
   temporale  intercorrente  tra  l'entrata  in  vigore  del presente
   decreto  e la data di cui al comma 1. Qualora ricorrano specifiche
   e  motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
   proposta  del  Ministro  competente,  puo',  con  proprio decreto,
   differire  o  gradualizzare  temporalmente  singoli adempimenti od
   atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri.
  7.  Al  riordino  del  Magistrato  delle  acque  di  Venezia  e del
   Magistrato  per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto
   dal  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n. 112, con i decreti
   previsti  dall'articolo  11,  comma  3, della legge 15 marzo 1997,
   n.59.
  8.  A  far data dal 1 gennaio 2000, le funzioni relative al settore
   agroindustriale esercitate dal ministero per le politiche agricole
   sono   trasferite,   con   le   inerenti   risorse,  al  ministero
   dell'industria,  del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio
   delle  funzioni  di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto
   legislativo   il  ministero  dell'ambiente  si  avvale  del  Corpo
   forestale  dello  Stato.  ((PERIODO  SOPPRESSO DALLA L. 6 FEBBRAIO
   2004, N. 36)).
  9.  All'articolo  46,  comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio
   1993,  n.  29,  le  parole  "per  le  amministrazioni e le aziende
   autonome" sono sostituite dalle parole "per le amministrazioni, le
   agenzie e le aziende autonome".