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DECRETO LEGISLATIVO 23 luglio 1999, n. 242

Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/2023)
Testo in vigore dal:  11-2-2004
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Art. 7

Compiti della giunta nazionale
1. La giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.
2. La giunta nazionale svolge i seguenti compiti:
a) formula la proposta di statuto dell'ente;
((a-bis) definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; la delibera è trasmessa al Ministero vigilante per l'approvazione;))
b) delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e sulla consistenza degli organici;
c) esercita i poteri di controllo sull'organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell'ente;
((
d) delibera lo schema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale, e approva le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nazionale;
e) esercita, sulla base dei criteri e modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all'attività sportiva di alto livello e all'utilizzo dei contributi finanziari di cui alla lettera d) del presente comma;
f) propone al Consiglio nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;
))
g) nomina il segretario generale;
h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto;
((h-bis) individua, con delibera sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi:
1) obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale;
2) previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni;
3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.))