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DECRETO LEGISLATIVO 23 luglio 1999, n. 242

Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2024)
Testo in vigore dal:  13-8-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;
Ravvisata l'esigenza di operare il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, rimanendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalità giuridica di diritto pubblico, al fine di un migliore e più razionale svolgimento delle funzioni dell'ente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 9 luglio e del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Comitato olimpico nazionale italiano
1. Il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato CONI, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Gli articoli 76 e 87 della Costituzione così dispongono:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988.
- La legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante "Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 dell'11 maggio 1942.
- La legge 23 marzo 1981, n. 91, recante "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 27 marzo 1981.
- Gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così dispongono:
"Art. 11. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) (omissis);
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale".
"Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, d ella legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 68, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.