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DECRETO LEGISLATIVO 23 luglio 1999, n. 242

Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/2023)
Testo in vigore dal: 13-8-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli
11, comma 1, lettera b), e 14;
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
  Ravvisata  l'esigenza  di operare il riordino del Comitato olimpico
nazionale italiano, rimanendo necessaria, per l'espletamento dei suoi
compiti, la personalita' giuridica di diritto pubblico, al fine di un
migliore e piu' razionale svolgimento delle funzioni dell'ente;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
  Acquisito  il  parere  della  Commissione  parlamentare  bicamerale
istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Acquisito  il  parere della Conferenza unificata istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 9 luglio e del 23 luglio 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  i  beni  e  le  attivita' culturali, di concerto con i
Ministri  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                Comitato olimpico nazionale italiano

  1.  Il  Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato
CONI,  ha personalita' giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma
ed  e'  posto  sotto  la  vigilanza  del  Ministero  per  i beni e le
attivita' culturali.
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

           Note alle premesse:
            -   Gli   articoli  76  e  87  della  Costituzione  cosi'
          dispongono:
            "Art. 76. - L'esercizio della   funzione legislativa  non
          puo'  essere delegato al Governo  se non con determinazione
          di   principi e criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti".
            "Art.  87.  -  Il  Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore  di
          legge  e i regolamenti.
            Indice  il  referendum  popolare  nei casi previsti dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita  e  riceve  i    rappresentanti    diplomatici,
          ratifica    i  trattati    internazionali,   previa, quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha il comando delle Forze  armate, presiede il  Consiglio
          supremo  di difesa  costituito secondo  la  legge, dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            -  La   legge  23   agosto  1988,    n.  400,     recante
          "Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della      Presidenza    del  Consiglio  dei  Ministri"  e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988.
            -   La legge   16   febbraio   1942, n.   426,    recante
          "Costituzione    e  ordinamento   del   Comitato   olimpico
          nazionale  italiano  (CONI)"  e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 112 dell'11 maggio 1942.
            -    La legge  23 marzo  1981, n.  91, recante  "Norme in
          materia   di   rapporti   tra   societa'   e       sportivi
          professionisti"  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          86 del 27 marzo 1981.
            - Gli articoli 11,   comma 1, lettera b),  e  14    della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, cosi' dispongono:
            "Art.    11. -   1. Il  Governo e'  delegato ad  emanare,
          entro  il 31 gennaio 1999, uno o piu'  decreti  legislativi
          diretti a:
              a) (omissis);
            b)   riordinare   gli enti  pubblici  nazionali  operanti
          in  settori diversi  dalla assistenza   e   previdenza,  le
          istituzioni  di   diritto privato   e   le  societa'    per
          azioni,  controllate  direttamente  o indirettamente  dallo
          Stato,  che  operano,  anche all'estero,  nella  promozione
          e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale".
            "Art.  14. - 1. Nell'attuazione della  delega di cui alla
          lettera  b)  del  comma  1    dell'art.  11,   il   Governo
          perseguira'  l'obiettivo di una complessiva  riduzione  dei
          costi      amministrativi   e   si   atterra', oltreche' ai
          principi generali desumibili  dalla legge 7 agosto 1990, n.
          241,    e    successive    modificazioni,    dal    decreto
          legislativo    3  febbraio  1993,  n.  29,  e    successive
          modificazioni, dall'art. 3, comma 6,   d  ella    legge  14
          gennaio    1994, n.   20, ai   seguenti principi  e criteri
          direttivi:
            a)  fusione  o  soppressione  di   enti   con   finalita'
          omologhe    o  complementari,  trasformazione di enti per i
          quali  l'autonomia  non  sia  necessaria  o  funzionalmente
          utile  in  ufficio dello Stato   o di altra amministrazione
          pubblica, ovvero in    struttura  di  universita',  con  il
          consenso  della  medesima, ovvero   liquidazione degli enti
          inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo
          e' tenuto a presentare contestuale piano   di utilizzo  del
          personale  ai sensi   dell'art. 12, comma 1, lettera s), in
          carico ai suddetti enti;
            b)   trasformazione   in   associazioni   o in    persone
          giuridiche    di  diritto  privato    degli  enti   che non
          svolgono   funzioni o   servizi  di  rilevante    interesse
          pubblico    nonche'    di  altri    enti    per    il   cui
          funzionamento non e' necessaria  la personalita' di diritto
          pubblico; trasformazione in  ente pubblico economico  o  in
          societa'    di  diritto privato di enti   ad alto indice di
          autonomia finanziaria;  per i casi di  cui alla    presente
          lettera    il Governo  e'  tenuto a  presentare contestuale
          piano  di utilizzo del  personale ai sensi   dell'art.  12,
          comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
            c)  omogeneita'   di organizzazione per enti  omologhi di
          comparabile rilevanza, anche    sotto  il    profilo  delle
          procedure  di  nomina degli organi  statutari, e  riduzione
          funzionale    del  numero    di  componenti  degli   organi
          collegiali;
            d) razionalizzazione  ed omogeneizzazione  dei poteri  di
          vigilanza  ministeriale,    con   esclusione,   di   norma,
          di       rappresentanti  ministeriali   negli   organi   di
          amministrazione,  e  nuova  disciplina del commissariamento
          degli enti;
            e)  contenimento delle  spese  di   funzionamento,  anche
          attraverso ricorso obbligatorio a forme di  comune utilizzo
          di  contraenti  ovvero  di  organi,  in   analogia a quanto
          previsto dall'art. 20,  comma 7, del decreto    legislativo
          3      febbraio      1993,    n.     29,   e     successive
          modificazioni;
            f)  programmazione  atta  a  favorire  la   mobilita'   e
          l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
            -    Il   decreto    legislativo  20  ottobre  1998,   n.
          68,  recante "Istituzione del  Ministero per  i beni e   le
          attivita'   culturali, a norma dell'art. 11  della legge 15
          marzo 1997, n.  59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 250 del 26 ottobre 1998.