stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2001, n. 288

Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonchè dell'abbigliamento su misura.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/8/2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/09/2001)
nascondi
vigente al 17/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-8-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo 4,  primo comma, lettera c), della legge 8 agosto
1985,  n.  443,  il  quale  prevede  che  i settori delle lavorazioni
artistiche,  tradizionali  e  dell'abbigliamento  su  misura  saranno
individuati  con  decreto del Presidente della Repubblica, sentite le
regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;
  Considerato  che  occorre procedere alla individuazione dei settori
delle  lavorazioni  artistiche,  tradizionali e dell'abbigliamento su
misura,  ai  fini  della  definizione  dei  limiti dimensionali delle
imprese  artigiane  che  svolgono  la  propria  attivita' nei settori
stessi;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentite le regioni e il Consiglio nazionale dell'artigianato;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 giugno 1997 e
del 12 febbraio 2001;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 maggio 2001;
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e del commercio con l'estero;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Ai  fini  della  determinazione  dei  limiti  dimensionali delle
imprese  artigiane  di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della
legge  8 agosto 1985, n. 443, rientrano nei settori delle lavorazioni
artistiche,  tradizionali  e  dell'abbigliamento  su  misura, come da
elenco   esemplificativo   allegato,   che,   vistato   dal  Ministro
proponente,  forma  parte  integrante  del  presente  regolamento, le
attivita' individuate sulla base delle seguenti definizioni:
    a) settore delle lavorazioni artistiche:
      1. Sono  da considerare lavorazioni artistiche le creazioni, le
produzioni  e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme,
modelli,  decori,  stili  e  tecniche, che costituiscono gli elementi
tipici  del  patrimonio  storico e culturale, anche con riferimento a
zone  di  affermata  ed  intensa  produzione artistica, tenendo conto
delle  innovazioni  che,  nel  compatibile  rispetto della tradizione
artistica,  da  questa  prendano  avvio  e qualificazione, nonche' le
lavorazioni connesse alla loro realizzazione.
      2. Dette  attivita' sono svolte prevalentemente con tecniche di
lavorazione manuale, ad alto livello tecnico professionale, anche con
l'ausilio   di   apparecchiature,   ad   esclusione  di  processi  di
lavorazione   interamente   in   serie;  sono  ammesse  singole  fasi
meccanizzate   o   automatizzate   di  lavorazione  secondo  tecniche
innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate.
      3. Rientrano   nel  settore  anche  le  attivita'  di  restauro
consistenti   in   interventi   finalizzati  alla  conservazione,  al
consolidamento  ed  al  ripristino di beni di interesse artistico, od
appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico,
bibliografico  ed  archivistico,  anche tutelati ai sensi delle norme
vigenti.
    b) settore delle lavorazioni tradizionali:
      1. Sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le
attivita'  di servizio realizzate secondo tecniche e modalita' che si
sono  consolidate  e  tramandate  nei  costumi e nelle consuetudini a
livello  locale,  anche in relazione alle necessita' ed alle esigenze
della  popolazione  sia  residente  che  fluttuante  nel  territorio,
tenendo  conto  di  tecniche innovative che ne compongono il naturale
sviluppo ed aggiornamento.
      2. Tali lavorazioni vengono svolte con tecniche prevalentemente
manuali,  anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature,
ad  esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di
fasi automatizzate di lavorazione.
      3. Rientrano  nel  settore  delle  lavorazioni  tradizionali le
attivita' di restauro e di riparazione di oggetti d'uso.
      4. La  produzione  alimentare tradizionale e' quella risultante
da  tecniche  di  lavorazione  in cui sono riconoscibili gli elementi
tipici  della  cultura locale e regionale, il cui processo produttivo
mantiene  contenuti  e  caratteri  di  manualita'  e  i  processi  di
conservazione,  stagionatura  e  invecchiamento  avvengono con metodi
naturali;
    c) settore dell'abbigliamento su misura:
      1. Rientrano  nell'abbigliamento  su  misura  le  attivita'  di
confezione  e  di lavorazione di abiti, capi accessori ed articoli di
abbigliamento, realizzati su misura o sulla base di schizzi, modelli,
disegni  e  misure  forniti  dal cliente o dal committente, anche nei
normali rapporti con le imprese committenti.
      2. Tali    attivita'    vengono    svolte    secondo   tecniche
prevalentemente  manuali,  anche con l'ausilio di strumentazioni e di
apparecchiature,   ad   esclusione   di   processi   di   lavorazione
integralmente   in   serie   e   di  singole  fasi  automatizzate  di
lavorazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 25 maggio 2001

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del
                              commercio   e  dell'artigianato  e  del
                              commercio con l'estero

Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2001
  Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle attivita' produttive,
registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 302
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -   Il  testo  dell'art.  11  del  decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n. 300, e' riportato in note alle premesse.
          Note alle premesse:
              -  L'art.  87,  comma  quinto, della Costituzione della
          Repubblica   italiana   conferisce,   al  Presidente  della
          Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i
          decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  del  decreto
          legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'articolo 11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              "Art.  11 (L'Ufficio territoriale del Governo). - 1. Le
          prefetture  sono  trasformate  in  Uffici  territoriali del
          Governo.
              2. Gli uffici territoriali del governo mantengono tutte
          le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle
          ad essi assegnate dal presente decreto e, in generale, sono
          titolari  di  tutte  le  attribuzioni  dell'amministrazione
          periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri
          uffici.  Sono  in  ogni  caso  fatte  salve  le  competenze
          spettanti  alle  regioni a statuto speciale e alle province
          autonome.
              3.  Il  prefetto  preposto all'Ufficio territoriale del
          Governo   nel  capoluogo  della  regione  assume  anche  le
          funzioni di commissario del Governo.
              4. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
          2,  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, si provvede alla
          specificazione  dei  compiti  e  delle  responsabilita' del
          titolare   dell'Ufficio   territoriale   del   Governo,  al
          riordino,   nell'ambito   dell'Ufficio   territoriale   del
          Governo,   dei   compiti   degli  uffici  periferici  delle
          amministrazioni  diverse  da  quelle  di  cui  al comma 5 e
          all'accorpamento, nell'ambito dell'Ufficio territoriale del
          Governo,    delle   relative   strutture,   garantendo   la
          concentrazione   dei   servizi   comuni  e  delle  funzioni
          strumentali    da   esercitarsi   unitamente,   assicurando
          un'articolazione   organizzativa   e   funzionale   atta  a
          valorizzare  la specificita' professionali, con particolare
          riguardo  alle  competenze  di tipo tecnico. Il regolamento
          disciplina  inoltre  le  modalita'  di  svolgimento in sede
          periferica  da  parte degli Uffici territoriali del Governo
          di  funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui
          competenza  ecceda  l'ambito  provinciale.  Il  regolamento
          prevede  altresi'  il mantenimento dei ruoli di provenienza
          per  il  personale  delle  strutture periferiche trasferite
          all'Ufficio  territoriale  del  Governo  e della disciplina
          vigente  per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli,
          nonche'  la dipendenza funzionale dell'Ufficio territoriale
          del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore
          per gli aspetti relativi alle materie di competenza.
              5.   Le  disposizioni  dei  comuni  precedenti  non  si
          applicano  alle  amministrazioni  periferiche  degli affari
          esteri,  della  giustizia,  della difesa, del tesoro, delle
          finanze,  della  pubblica  istruzione,  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali; non si applicano inoltre agli uffici i
          cui   compiti   sono   attribuiti   dal   presente  decreto
          legislativo    ad   agenzie.   Il   titolare   dell'Ufficio
          territoriale  del  Governo  e' coadiuvato da una conferenza
          permanente,  da  lui presieduta e composta dai responsabili
          delle   strutture  periferiche  dello  Stato.  Il  titolare
          dell'Ufficio  territoriale  di  Governo nel capoluogo della
          regione e' coadiuvato da una conferenza permanente composta
          dai  rappresentanti  delle  strutture periferiche regionali
          dello Stato.".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  303  (Ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              "Art. 4 (Rapporti con il sistema delle autonomie). - 1.
          Il  Presidente  coordina l'azione del Governo in materia di
          rapporti  con  il  sistema  delle  autonomie  e promuove lo
          sviluppo   della   collaborazione   tra  Stato,  regioni  e
          autonomie locali.
              2.  Il  Presidente,  anche  in esito alle deliberazioni
          degli  appositi  organi  a  composizione mista, promuove le
          iniziative   necessarie   per  l'ordinato  svolgimento  dei
          rapporti  tra Stato, regioni e autonomie locali ed assicura
          l'esercizio  coerente  e coordinato dei poteri e dei rimedi
          previsti per i casi di inerzia e di inadempienza.
              3.  Per  l'esercizio  dei  compiti  di  cui al presente
          articolo,   il   Presidente   si   avvale  di  un  apposito
          Dipartimento  per gli affari regionali, e, ferma restandone
          l'attuale   posizione   funzionale   e  strutturale,  delle
          segreterie  della  Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano e della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali.
          Si  avvale  altresi',  sul  territorio,  dei  commissari di
          Governo  nelle  regioni  di  cui  all'art. 11, comma 3, del
          decreto legislativo sul riordino dei Ministeri. A tal fine,
          i commissari stessi dipendono funzionalmente dal Presidente
          del Consiglio.".
              -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 17, comma 2,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              -  Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
              -  La  legge  15 marzo  1997,  n.  59, reca: "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
          Note all'art. 2:
              -  Si  riporta il testo degli articoli 4, comma 1, e 9,
          commi 2, lettera c), e 5, del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
              "Art.  4  (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano).  - 1. Governo, regioni e
          province  autonome di Trento e di Bolzano, m attuazione del
          principio  di  leale  collaborazione e nel perseguimento di
          obiettivi   di  funzionalita',  economicita'  ed  efficacia
          dell'azione  amministrativa,  possono concludere in sede di
          conferenza  Stato-regioni  accordi,  al  fine di coordinare
          l'esercizio   delle   rispettive   competenze   e  svolgere
          attivita' di interesse comune."
              "Art.  9  (Funzioni).  -  2. La Conferenza unificata e'
          comunque  competente  in  tutti  i  casi  in  cui  regioni,
          province,  comuni  e comunita' montane ovvero la Conferenza
          Stato-regioni  e  la  conferenza  Stato-citta' ed autonomie
          locali  debbano esprimersi medesimo oggetto. In particolare
          la Conferenza unificata:
                a)-b) (Omissis);
                c) promuove  e sancisce accordi tra Governo, regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune.
                (Omissis);
              5.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali ha
          compiti di:
                a) coordinamento  nei  rapporti  tra  lo  Stato  e le
          autonomie locali;
                b) studio,    informazione    e    confronto    nelle
          problematiche  connesse agli indirizzi di politica generale
          che  possono  incidere sulle funzioni proprie o delegate di
          province e comuni e comunita' montane.".
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 36, commi 5 e 7, del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento
          v. nelle note alle premesse):
              "5.   I  concorsi  pubblici  per  le  assunzioni  nelle
          amministrazioni  dello  Stato  e  nelle aziende autonome si
          espletano  di norma a livello regionale. Eventuali deroghe,
          per ragioni tecnico-amministrative o' di economicita', sono
          autorizzate  dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per
          gli   uffici   aventi  sede  regionale,  compartimentale  o
          provinciale   possono   essere   banditi   concorsi   unici
          circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
              7.  Le  pubbliche  amministrazioni,  nel rispetto delle
          disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi
          precedenti,   si   avvalgono   delle   forme   contrattuali
          flessibili   di  assunzione  e  di  impiego  del  personale
          previste  dal  codice  civile e dalle leggi sui rapporti di
          lavoro  subordinato  nell'impresa.  I  contratti collettivi
          nazionali   provvedono   a   disciplinare  la  materia  dei
          contratti  a tempo determinato, dei contratti di formazione
          e  lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura
          di  prestazioni  di  lavoro  temporaneo, in applicazione di
          quanto   previsto  dalla  legge  18 aprile  1962,  n.  230,
          dall'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'art.
          3  del  decreto-legge  30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 19 dicembre 1984, n. 863,
          dall'art.  16  del  decreto  legge  16 maggio 1994, n. 299,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
          n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonche' da ogni
          successiva  modificazione  o  integrazione  della  relativa
          disciplina.".
              -  Si riporta il testo vigente dell'art. 13 della legge
          23 agosto  1988, n. 400 (per l'argomento v. nelle note alle
          premesse):
              "Art. 13 (Commissario del Governo). - 1. Il commissario
          del  Governo, oltre ad esercitare i compiti di cui all'art.
          127  della  Costituzione  e  quelli  indicati  dalle  leggi
          vigenti,  in  conformita' alle direttive del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri adottate sulla base degli indirizzi
          del Consiglio dei Ministri:
                a) sovraintende,  con la collaborazione dei prefetti,
          alle   funzioni   esercitate  dagli  organi  amministrativi
          decentrati  dello  Stato per assicurare a livello regionale
          l'unita'   di   indirizzo   e   l'adeguatezza   dell'azione
          amministrativa,  convocando  per il coordinamento, anche su
          richiesta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministro di
          singoli  Ministri,  conferenze  tra  i  responsabili  degli
          uffici  decentrati  delle amministrazioni statali, comprese
          quelle  ad ordinamento autonomo, aventi sede nella regione.
          E'  informato,  a  tal fine, dalle amministrazioni centrali
          dello  Stato  sulle  direttive  e  sulle istruzioni da esse
          impartite.  Nulla  e'  innovato rispetto alle competenze di
          cui all'art. 13 della legge 10 aprile 1981, n. 121;
                b) coordina,   d'intesa   con   il  presidente  della
          regione,  secondo  le  rispettive  competenze,  le funzioni
          amministrative esercitate dallo Stato con quelle esercitate
          dalla  regione,  ai  tini del buon andamento della pubblica
          amministrazione  e  del conseguimento degli obiettivi della
          programmazione  e promuove tra i rappresentanti regionali e
          i   funzionari  delle  amministrazioni  statali  decentrate
          riunioni  periodiche  che  sono  presiedute  dal presidente
          della regione;
                c) cura   la   raccolta   delle  notizie  utili  allo
          svolgimento   delle   funzioni   degli   organi  statali  e
          regionali,   costituendo   il   tramite   per  l'esecuzione
          dell'obbligo  di reciproca informazione nei rapporti con le
          autorita'  regionali;  fornisce  dati  ed  elementi  per la
          redazione   della  "Relazione  annuale  sullo  stato  della
          pubblica  amministrazione";  agisce d'intesa con l'Istituto
          centrale  di  statistica  (ISTAT)  e  avvalendosi  dei suoi
          uffici  regionali  per la raccolta e lo scambio dei dati di
          rilevanza statistica;
                d) segnala  al  Governo la mancata adozione, da parte
          delle  regioni,  degli  atti  delegati  per quanto previsto
          dall'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e provvede,
          in   esecuzione   delle  deliberazioni  del  Consiglio  dei
          Ministri, al compimento dei relativi atti sostitutivi;
                e) propone  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
          iniziative  in  ordine  ai  rapporti tra Stato e regione, e
          l'adozione di direttive per le attivita' delegate;
                f) riferisce   periodicamente   al   Presidente   del
          Consiglio   dei   Ministri  sulla  propria  attivita',  con
          particolare    riguardo   all'attuazione   coordinata   dei
          programmi  statali  e  regionali,  anche  in funzione delle
          verifiche periodiche da compiere in seno alla conferenza.
              2.  Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto
          Adige  e per le province di Trento e Bolzano nonche' per la
          regione   Sardegna  si  applicano  le  norme  del  presente
          articolo   salva   la   diversa   disciplina  prevista  dai
          rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
              3.  Per  la  regione  siciliana  e per la regione Valle
          d'Aosta  il  coordinamento  dei  programmi degli interventi
          statali  e regionali, nel rispetto di quanto previsto dagli
          statuti   speciali,   viene  disciplinato  dalle  norme  di
          attuazione,   che  dovranno  prevedere  apposite  forme  di
          intesa. Per la regione autonoma della Valle d'Aosta restano
          ferme  le  disposizioni  contenute  nel decreto legislativo
          luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545.
              4. Il commissario del Governo nella regione e' nominato
          tra  i  prefetti, i magistrati amministrativi, gli avvocati
          dello  Stato  e  i funzionari dello Stato con qualifica non
          inferiore  a dirigente generale, con decreto del Presidente
          della  Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  di  concerto con il Ministro per gli affari
          regionali,   e   con   il   Ministro   dell'interno  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri.
              5.  Il commissario del Governo, in caso di assenza o di
          impedimento,   e'   sostituito   nelle   sue  funzioni  dal
          funzionario  dello  Stato  designato  ai  sensi  e  per gli
          effetti  di  cui  all'art.  41,  secondo comma, lettera a),
          della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
              6.  Il  commissario  del  Governo nella regione dipende
          funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
              7.  La  funzione  di commissario del Governo, salvo che
          per  i  prefetti  nelle  sedi capoluogo di regione, e fermo
          restando   quanto  disposto  dal  precedente  comma  6,  e'
          incompatibile  con  qualsiasi altra attivita' od incarico a
          carattere  continuativo  presso amministrazioni dello Stato
          od enti pubblici e comporta il collocamento fuori ruolo per
          la durata dell'incarico.
              8.  Al  commissario  del  Governo  spetta per la durata
          dell'incarico  un  trattamento  economico  non  inferiore a
          quello del dirigente generale di livello B.".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  6  del  decreto
          legislativo 15 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
          enti  locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo
          1997, n. 59):
              "Art.  6  (Coordinamento  delle  informazioni).  - 1. I
          compiti  conoscitivi  e informativi concernenti le funzioni
          conferite  dal  presente  decreto  legislativo a regioni ed
          enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da
          assicurare,  anche  tramite  sistemi informativo-statistici
          automatizzati,  la  circolazione  delle  conoscenze e delle
          informazioni   fra  le  amministrazioni,  per  consentirne,
          quando  prevista,  la  fruizione  su  tutto  il  territorio
          nazionale.
              2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie
          funzionali, nello svolgimento delle attivita' di rispettiva
          competenza  e  nella  conseguente  verifica  dei risultati,
          utilizzano  sistemi  informativo-statistici  che operano in
          collegamento  con  gli  uffici  di  statistica istituiti ai
          sensi  del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E'
          in   ogni   caso   assicurata  l'integrazione  dei  sistemi
          informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico
          nazionale (SISTAN).
              3.  Le misure necessarie sono adottate con le procedure
          e  gli  strumenti  di  cui  agli articoli 6 e 9 del decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".
          Note all'art. 3:
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera l),
          del   decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281  (per
          l'argomento v. nelle note all'art. 2):
              "1.  Al  fine  di  garantire  la  partecipazione  delle
          regioni  e delle province autonome di Trento e di Bolzano a
          tutti   i  processi  decisionali  di  interesse  regionale,
          interregionale    ed    infraregionale,    la    conferenza
          Stato-regioni:
                a) - i) (Omissis);
                l)   approva  gli  schemi  di  convenzione  tipo  per
          l'utilizzo  da  parte dello Stato e delle regioni di uffici
          statali e regionali.".
              -  Per  completezza d'informazione, si riporta il testo
          vigente  degli  articoli  14,  14-bis e 14-ter, della legge
          7 agosto   1990,   n.   241  (Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti amministrativi):
              "Art.  14.  -  1.  Qualora  sia opportuno effettuare un
          esame  contestuale  di vari interessi pubblici coinvolti in
          un     procedimento    amministrativo,    l'amministrazione
          procedente indice di regola una conferenza di servizi.
              2.  La  conferenza  stessa  puo'  essere  indetta anche
          quando l'amministrazione precedente debba acquisire intese,
          concerti,  nullaosta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche.  In tal caso, le determinazioni
          concordate  nella  conferenza  sostituiscono  a  tutti  gli
          effetti  i  concerti,  le intese, i nullaosta e gli assensi
          richiesti.
              2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi
          le  amministrazioni  che  vi  partecipano  stabiliscono  il
          termine  entro cui e' possibile pervenire ad una decisione.
          In  caso  di  inutile decorso del termine l'amministrazione
          indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.
              2-ter.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 2 e 2-bis si
          applicano   anche   quando   l'attivita'  del  privato  sia
          subordinata  ad  atti  di consenso, comunque denominati, di
          competenza  di amministrazioni pubbliche diverse. In questo
          caso,  la  conferenza  e'  convocata,  anche  su  richiesta
          dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela
          dell'interesse pubblico prevalente.
              3.      Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione  la quale, regolarmente convocata, non
          abbia  partecipato  alla  conferenza o vi abbia partecipato
          tramite  rappresentanti privi della competenza ad esprimere
          definitivamente  la  volonta', salvo che essa non comunichi
          all'amministrazione precedente il proprio motivato dissenso
          entro  venti  giorni  dalla  conferenza stessa ovvero dalla
          data    di    ricevimento    della    comunicazione   delle
          determinazioni  adottate,  qualora  queste  ultime  abbiano
          contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
          previste.
              3-bis.  Nel  caso  in  cui  una  amministrazione  abbia
          espresso,  anche  nel  corso  della  conferenza, il proprio
          motivato   dissenso,   l'amministrazione   precedente  puo'
          assumere  la  determinazione  di  conclusione  positiva del
          procedimento   dandone   comunicazione  al  Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri, ove l'amministrazione precedente o
          quella  dissenziente sia una amministrazione statale; negli
          altri  casi  la  comunicazione  e' data al presidente della
          regione  ed  ai  sindaci.  Il  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  previa  delibera  del  Consiglio  medesimo, o il
          presidente  della  regione o i sindaci, previa delibera del
          consiglio  regionale consigli comunali, entro trenta giorni
          dalla  ricezione  della  comunicazione, possono disporre la
          sospensione  della  determinazione  inviata; trascorso tale
          termine,  in  assenza  di sospensione, la determinazione e'
          esecutiva. In caso di sospensione la conferenza puo', entro
          trenta  giorni,  pervenire ad una nuova decisione che tenga
          conto  delle  osservazioni del Presidente del Consiglio dei
          Ministri.  Decorso  inutilmente tale termine, la conferenza
          e' sciolta.
              4.  Qualora  il  motivato dissenso alla conclusione del
          procedimento  sia  espresso da una amministrazione preposta
          alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  del
          patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei
          cittadini,  l'amministrazione  precedente  puo' richiedere,
          purche'  non  vi  sia  stata  una precedente valutazione di
          impatto  ambientale negativa in base alle norme tecniche di
          cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri
          27 dicembre  1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4
          del  5 gennaio  1989, una determinazione di conclusione del
          procedimento  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
              4-bis.  La  conferenza di servizi puo' essere convocata
          anche  per  l'esame  contestuale  di interessi coinvolti in
          piu'   procedimenti  amministrativi  connessi,  riguardanti
          medesimi  attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza
          e'   indetta  dalla  amministrazione  o,  previa  informale
          intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
          pubblico  prevalente ovvero dall'amministrazione competente
          a  concludere  il  procedimento  che  cronologicamente deve
          precedere  gli altri connessi. L'indizione della conferenza
          puo'  essere  richiesta  da qualsiasi altra amministrazione
          coinvolta.".
              "Art.  14-bis.  -  1.  Il  ricorso  alla  conferenza di
          servizi  e'  obbligatorio  nei  casi  in cui l'attivita' di
          programmazione,  progettazione, localizzazione, decisione o
          realizzazione  di  opere pubbliche o programmi operativi di
          importo  iniziale  complessivo superiore a lire 30 miliardi
          richieda l'intervento di piu' amministrazioni o enti, anche
          attraverso  intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
          denominati,  ovvero qualora si tratti di opere di interesse
          statale  o che interessino piu' regioni. La conferenza puo'
          essere  indetta  anche  dalla  amministrazione  preposta al
          coordinamento in base alla disciplina vigente e puo' essere
          richiesta  da  qualsiasi altra amministrazione coinvolta in
          tale attivita'.
              2.  Nelle  conferenze  di servizi di cui al comma 1, la
          decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede
          diversa  ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa
          tra  lo  Stato  e  la regione o le regioni territorialmente
          interessate,  si  esprimano a favore della determinazione i
          rappresentanti   di   comuni  o  comunita'  montane  i  cui
          abitanti,  secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale,
          costituiscono  la maggioranza di quelli delle collettivita'
          locali  complessivamente interessate dalla decisione stessa
          e  comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o
          delle comunita' montane interessate.
              Analoga   regola   vale   per  i  rappresentanti  delle
          province.".
              "Art.  14-ter.  -  1.  La  conferenza di servizi di cui
          all'art.  3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          18 aprile  1994,  n. 383, puo' essere convocata prima o nel
          corso  dell'accertamento  di  conformita' di cui all'art. 2
          del  predetto  decreto.  Quando  l'accertamento  abbia dato
          esito  positivo,  la  conferenza  approva  i progetti entro
          trenta giorni dalla convocazione.
              2.  La  conferenza di cui al comma 1 e' indetta, per le
          opere  di  interesse  statale,  dal provveditore alle opere
          pubbliche  competente  per  territorio.  Allo stesso organo
          compete  l'accertamento  di  cui all'art. 2 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo
          il  caso  di  opere  che  interessano il territorio di piu'
          regioni   per   il   quale  l'intesa  viene  accertata  dai
          competenti organi del Ministero dei lavori pubblici.".
          Nota all'art. 4:
              - Per  l'argomento  della legge 30 luglio 1999, n. 300,
          vedi nelle note alle premesse.
          Note all'art. 7:
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 5 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400  (per l'argomento vedi nelle note
          alle premesse):
              "Art.  5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
          Ministri).  - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri a
          nome del Governo:
                a) comunica alle Camere la composizione del Governo e
          ogni mutamento in essa intervenuto;
                b) chiede  la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla
          lettera a) del comma 3 dell'art. 2 e pone, direttamente o a
          mezzo  di  un Ministro espressamente delegato, la questione
          di fiducia;
                c) sottopone  al Presidente della Repubblica le leggi
          per  la  promulgazione;  in  seguito alla deliberazione del
          Consiglio   dei   Ministri,  i  disegni  di  legge  per  la
          presentazione  alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei
          decreti  aventi  valore  o  forza di legge, dei regolamenti
          governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
                d) controfirma  gli atti di promulgazione delle leggi
          nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione
          del  Consiglio  dei  Ministri,  gli atti che hanno valore o
          forza  di  legge e, insieme con il Ministro proponente, gli
          altri atti indicati dalla legge;
                e) presenta   alle  Camere  i  disegni  di  legge  di
          iniziativa  governativa  e,  anche  attraverso  il Ministro
          espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
          cui all'art. 72 della Costituzione;
                f) esercita   le   attribuzioni  di  cui  alla  legge
          11 marzo  1953,  n.  87,  e  promuove  gli  adempimenti  di
          competenza  governativa  conseguenti  alle  decisioni della
          Corte  costituzionale.  Riferisce inoltre periodicamente al
          Consiglio dei Ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
          sullo  stato del contenzioso costituzionale, illustrando le
          linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
          nei  giudizi  dinanzi  alla  Corte  costituzionale. Segnala
          altresi',  anche  su  proposta  dei  Ministri competenti, i
          settori  della  legislazione  nei  quali, in relazione alle
          questioni  di  legittimita'  costituzionale  pendenti,  sia
          utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
          Governo.
              2.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
          dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:
                a) indirizza  ai  Ministri  le direttive politiche ed
          amministrative   in   attuazione  delle  deliberazioni  del
          Consiglio dei Ministri nonche' quelle connesse alla propria
          responsabilita'  di  direzione  della politica generale del
          Governo;
                b) coordina  e  promuove  l'attivita' dei Ministri in
          ordine  agli  atti  che riguardano la politica generale del
          Governo;
                c) puo'  sospendere  l'adozione  di atti da parte dei
          Ministri  competenti  in  ordine  a  questioni  politiche e
          amministrative,  sottoponendoli  al  Consiglio dei Ministri
          nella riunione immediatamente successiva;
                c-bis)  puo'  deferire  al Consiglio dei Ministri, ai
          fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
          interessi  pubblici  coinvolti,  la  decisione di questioni
          sulle  quali  siano  emerse  valutazioni  contrastanti  tra
          amministrazioni  a diverso titolo competenti in ordine alla
          definizione di atti e provvedimenti;
                d) concorda  con  i Ministri interessati le pubbliche
          dichiarazioni  che  essi  intendano rendere ogni qualvolta,
          eccedendo  la normale responsabilita' ministeriale, possano
          impegnare la politica generale del Governo;
                e) adotta     le     direttive     per     assicurare
          l'imparzialita',  il  buon  andamento  e l'efficienza degli
          uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
          di   particolare  rilevanza  puo'  richiedere  al  Ministro
          competente relazioni e verifiche amministrative;
                f) promuove  l'azione dei Ministri per assicurare che
          le  aziende  e gli enti pubblici svolgano la loro attivita'
          secondo   gli   obiettivi   indicati  dalle  leggi  che  ne
          definiscono  l'autonomia  e  in  coerenza con i conseguenti
          indirizzi politici e amministrativi del Governo;
                g) esercita  le attribuzioni conferitegli dalla legge
          in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;
                h) puo'  disporre, con proprio decreto, l'istituzione
          di  particolari  Comitati  di  Ministri,  con il compito di
          esaminare   in   via   preliminare   questioni   di  comune
          competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
          del  Governo  e  su  problemi  di  rilevante  importanza da
          sottoporre   al   Consiglio   dei  Ministri,  eventualmente
          avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
          amministrazione;
                i) puo'  disporre la costituzione di gruppi di studio
          e  di  lavoro composti in modo da assicurare la presenza di
          tutte    le    competenze   dicasteriali   interessate   ed
          eventualmente   di  esperti  anche  non  appartenenti  alla
          pubblica amministrazione.
              3.   Il   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,
          direttamente o conferendone delega ad un Ministro:
                a) promuove  e coordina l'azione del Governo relativa
          alle  politiche  comunitarie  e  assicura  la coerenza e la
          tempestivita'  dell'azione  di  Governo  e  della  pubblica
          amministrazione     nell'attuazione     delle     politiche
          comunitarie,   riferendone   periodicamente   alle  Camere;
          promuove   gli   adempimenti   di   competenza  governativa
          conseguenti  alle  pronunce  della Corte di giustizia delle
          Comunita'  europee;  cura  la comunicazione alle Camere dei
          procedimenti  normativi in Comunita' europee, informando il
          Parlamento  delle  iniziative  assunte  dal  Governo  nelle
          specifiche materie;
                b) promuove  e  coordina  l'azione  del  Governo  per
          quanto  attiene  ai  rapporti  con le regioni e le province
          autonome   di   Trento   e   di   Bolzano   e  sovraintende
          all'attivita' dei commissari del Governo.
              4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita le
          altre attribuzioni conferitegli dalla legge.".
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 3 del decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29 (per l'argomento vedi
          nelle note alle premesse):
              "Art.  3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
          responsabilita).  - 1.  Gli organi di Governo esercitano le
          funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo, definendo
          gli  obiettivi  ed  i programmi da attuare ed adottando gli
          altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
              Ad essi spettano, in particolare:
                a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione.  dei  relativi atti di indirizzo interpretativo
          ed applicativo;
                b) la  definizione  di  obiettivi,  priorita', piani,
          programmi  e direttive generali per l'azione amministrativa
          e per la gestione;
                c) la  individuazione  delle risorse umane, materiali
          ed   economico-finanziarie   da   destinare   alle  diverse
          finalita'  e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
          dirigenziale generale;
                d) la  definizione dei criteri generali in materia di
          ausili  finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
                e) le  nomine,  designazioni ed atti analoghi ad essi
          attribuiti da specifiche disposizioni;
                f)    le   richieste   di   pareri   alle   autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
                g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
              2.   Ai   dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti  e
          provvedimenti  amministrativi,  compresi tutti gli atti che
          impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche' la
          gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa mediante
          autonomi  poteri  di spesa, di organizzazione delle risorse
          umane,  strumentali  e di controllo. Essi sono responsabili
          in   via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,  della
          gestione e dei relativi risultati.
              3.  Le  attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
          possono  essere  derogate soltanto espressamente e ad opera
          di specifiche disposizioni legislative.
              4.  Le  amministrazioni  pubbliche,  i  cui  organi  di
          vertice non siano direttamente o indirettamente espressione
          di  rappresentanza  politica, adeguano i propri ordinamenti
          al  principio  della distinzione tra indirizzo e controllo,
          da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.".
          Nota all'art. 8:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  31  del  decreto
          legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia
          di   rapporto  di  impiego  del  personale  della  carriera
          prefettizia,  a  norma  dell'art.  10 della legge 28 luglio
          1999, n. 266):
              "Art.   31   (Istituti  di  partecipazione).  - 1.  Nei
          riguardi delle organizzazioni sindacali del personale della
          carriera  prefettizia  individuate  ai  sensi  dell'art. 27
          trovano   applicazione   gli   istituti  di  partecipazione
          sindacale  di  cui  al  regolamento  previsto dall'art. 45,
          comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.".
          Note all'art. 9:
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 10 del decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29 (per l'argomento vedi
          nelle note alle premesse):
              "Art.  10  (Partecipazione sindacale). - 1. I contratti
          collettivi  nazionali  disciplinano  i rapporti sindacali e
          gli  istituti  della  partecipazione  anche con riferimento
          agli  atti  interni  di  organizzazione aventi riflessi sul
          rapporto di lavoro.".
              - Per  il  testo  dell'art.  31 del decreto legislativo
          19 maggio 2000, n. 139, vedi nelle note all'art. 8.
              - Si  riporta  il testo degli articoli 10, 11, 12 e 13,
          del   decreto  legislativo  19 maggio  2000,  n.  139  (per
          l'argomento vedi nelle note all'art. 8):
              "Art.  10  (Individuazione  dei  posti  di funzione). -
          1. Ferme  restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e
          11,  comma  4,  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  in  materia  di  organizzazione  dei  ministeri  e di
          accorpamento,  nell'ufficio territoriale del governo, delle
          strutture  periferiche  dello Stato, i posti di funzione da
          conferire  ai  viceprefetti  e  ai  viceprefetti  aggiunti,
          nell'ambito    degli    uffici    centrali   e   periferici
          dell'amministrazione  dell'interno,  sono  individuati  con
          decreto del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati
          ai  sensi  del  presente comma, la provvisoria sostituzione
          del  titolare  in  caso  di  assenza  o  di  impedimento  e
          assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia.
              2.  In  relazione  al  sopravvenire  di  nuove esigenze
          organizzative   e   funzionali,   e  comunque  con  cadenza
          biennale,  si provvede, con le modalita' di cui al comma 1,
          alla  periodica  rideterminazione  dei posti di funzione di
          cui  allo  stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e
          periferici dell'amministrazione dell'interno.".
              "Art.   11  (Criteri  generali  di  conferimento  degli
          incarichi   e  rotazione).  - 1.  Tutti  gli  incarichi  di
          funzione  sono conferiti tenendo conto della natura e delle
          caratteristiche  dei programmi da realizzare, nonche' delle
          attitudini e delle capacita' professionali del funzionario.
              2. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato per
          un  periodo  non  inferiore ad uno e non superiore a cinque
          anni,   prorogabile  per  una  volta  per  un  periodo  non
          superiore a cinque anni, e sono revocabili per sopravvenute
          esigenze di servizio.
              3.  Per i funzionari con qualifica di viceprefetto e di
          viceprefetto   aggiunto,  i  responsabili  delle  strutture
          centrali   di   primo   livello   e   i  prefetti  in  sede
          predispongono  annualmente  un  piano  di  rotazione  negli
          incarichi  di  funzione,  tenendo  conto  dell'esigenza  di
          garantire  la  continuita'  dei servizi. Del conferimento e
          della  revoca  degli incarichi e della vacanza dei posti di
          funzione e' data comunicazione al competente Dipartimento.
              4.  Nel conferimento degli incarichi ai viceprefetti si
          tiene conto dell'esigenza di garantire un adeguato percorso
          professionale   attraverso  l'espletamento  di  almeno  due
          incarichi  inerenti alla qualifica nell'ambito della stessa
          sede o in sedi diverse.".
              "Art. 12 (Conferimento dei posti di funzione). - 1. Gli
          incarichi  di  capo di Dipartimento o di ufficio di livello
          equivalente, nonche' gli incarichi di titolare dell'ufficio
          territoriale  del  Governo,  sono  conferiti a prefetti con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro    dell'interno.    Gli   incarichi   di   livello
          dirigenziale   generale,   non   ricompresi   nel   periodo
          precedente,  sono  conferiti  a  prefetti  con  decreto del
          Ministro  dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio
          dei  Ministri. Restano ferme le disposizioni concernenti il
          collocamento  a disposizione, il comando ed il collocamento
          fuori ruolo dei prefetti.
              2.  I  viceprefetti  ed  i  viceprefetti  aggiunti sono
          destinati   esclusivamente  alla  copertura  dei  posti  di
          funzione  individuati  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  1,
          nonche', ferma restando la possibilita' del conferimento di
          incarichi   commissariali,  all'espletamento  di  incarichi
          speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  o  del Ministro competente in relazione alla
          natura    dell'incarico,    d'intesa    con   il   Ministro
          dell'interno.
              3.   Gli   incarichi  di  funzione  sono  conferiti  ai
          viceprefetti  e  ai  viceprefetti aggiunti, nell'ambito dei
          dipartimenti  e  degli  uffici  equiparati,  dal  capo  del
          Dipartimento  o  dal  titolare  dell'ufficio  equiparato e,
          nell'ambito  degli  uffici  territoriali  del  governo, dal
          prefetto in sede.
              4.  Gli  incarichi di viceprefetto vicario e di capo di
          gabinetto  negli  uffici  territoriali  del  governo  e gli
          incarichi   di   diretta   collaborazione  con  i  capi  di
          Dipartimento   individuati   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno,  sono  conferiti  dal prefetto o dal capo del
          Dipartimento   all'atto   dell'assunzione   delle  relative
          funzioni.  Con  le  modalita'  di  cui  ai  commi 2 e 3, si
          provvede,  ove  necessario,  al conseguente conferimento di
          nuovi incarichi di funzione.".
              "Art.  13  (Assegnazione  dei funzionari prefettizi). -
          1. Ferma  restando la competenza in materia di conferimento
          degli   incarichi  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  3,  la
          destinazione  dei  viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti
          alle  diverse  strutture  centrali di primo livello ed agli
          uffici  territoriali  del  governo e' disposta, nell'ambito
          delle   risorse  complessivamente  assegnate  dal  Ministro
          dell'interno  ai  sensi  dell'art. 14, comma 1, lettera b),
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive   modificazioni,   dal   capo  del  Dipartimento
          competente   per   l'amministrazione  del  personale  della
          carriera prefettizia.
              2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite
          le   modalita'   con  le  quali  sono  resi  noti  i  posti
          disponibili   nelle   qualifiche  e  le  relative  sedi  di
          servizio,   al   fine   di   consentire  ai  funzionari  di
          manifestare  la  disponibiita' ad assumerli, ferma restando
          l'autonomia decisionale dell'amministrazione.".
              - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  17, comma
          4-bis,  lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (per
          l'argomento vedi nelle note alle premesse):
              "4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a)-d) (Omissis);
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              - Per  il  testo  dell'art. 3, comma 1, lettera e), del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento
          vedi nelle note alle premesse), vedi nelle note all'art. 7.
          Note all'art. 11:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo   30   luglio   1999,   n.   286   (Riordino  e
          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
          dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni pubbliche, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              "Art.   2   (Il   controllo   interno   di  regolarita'
          amministrativa   e   contabile).   - 1.   Ai  controlli  di
          regolarita'   amministrativa  e  contabile  provvedono  gli
          organi  appositamente  previsti  dalle disposizioni vigenti
          nei  diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in
          particolare,  gli organi di revisione, ovvero gli uffici di
          ragioneria,  nonche'  i  servizi  ispettivi,  ivi  compresi
          quelli di cui all'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662,  e,  nell'ambito delle competenze stabilite
          dalla  vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza
          della   Ragioneria   generale  dello  Stato  e  quelli  con
          competenze di carattere generale.
              2.   Le   verifiche  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile  devono  rispettare,  in  quanto applicabili alla
          pubblica   amministrazione,   i   principi  generali  della
          revisione  aziendale  asseverati  dagli  ordini  e  collegi
          professionali operanti nel settore.
              3.   Il   controllo  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile  non  comprende  verifiche  da effettuarsi in via
          preventiva  se  non  nei  casi espressamente previsti dalla
          legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui
          le   definitive   determinazioni  in  ordine  all'efficacia
          dell'atto    sono   adottate   dall'organo   amministrativo
          responsabile.
              4.  I  membri  dei  collegi  di  revisione  degli  enti
          pubblici  sono in proporzione almeno maggioritaria nominati
          tra  gli  iscritti  all'albo  dei  revisori  contabili.  Le
          amministrazioni   pubbliche,   ove   occorra,  ricorrono  a
          soggetti  esterni  specializzati  nella  certificazione dei
          bilanci.".
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 14 del decreto legge
          13 maggio  1991,  n.  152, convertito dalla legge 12 luglio
          1991,  n.  203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla
          criminalita'  organizzata e di trasparenza e buon andamento
          dell'attivita' amministrativa):
              "Art.  14.  - 1.  Per  l'espletamento  delle  procedure
          relative ad appalti di opere pubbliche, pubbliche forniture
          e  pubblici  servizi,  le  province, i comuni, i rispettivi
          consorzi, le unioni di comuni e le comunita' montane, fermi
          restando  i  compiti  e  le  responsabilita'  stabiliti  in
          materia   dalla   legge  8 giugno  1990,  n.  142,  possono
          avvalersi di un'apposita unita' specializzata istituita dal
          presidente  della  giunta  regionale presso ciascun ufficio
          del genio civile.
              2.  Il  competente  provveditorato regionale alle opere
          pubbliche,   nonche'   l'Agenzia   per   lo   sviluppo  del
          Mezzogiorno forniscono la necessaria assistenza tecnica.
              3.  All'unita'  specializzata  di  cui  al comma 1 puo'
          essere  altresi'  preposto  un  funzionario  con  qualifica
          dirigenziale  della  regione o dello Stato. In quest'ultimo
          caso, il presidente della giunta regionale procede d'intesa
          con il Ministero dal quale il funzionario dipende.
              3-bis.  Il  commissario  del Governo presso la regione,
          per gli appalti di opere pubbliche o di pubbliche forniture
          o  di  pubblici  servizi di competenza della regione, ed il
          prefetto,  per  quelli  di  competenza  dei  comuni,  delle
          province,  dei  consorzi di comuni e province, delle unioni
          di  comuni,  delle unita' sanitarie locali, delle comunita'
          montane,  delle  aziende  speciali  di  comuni e province e
          degli  altri enti pubblici locali con sede nella provincia,
          possono richiedere all'ente od organo interessato notizie e
          informazioni  sull'espletamento  della  gara  d'appalto,  e
          sull'esecuzione del contratto di appalto.
              3-ter. Nel caso in cui, sulla base di elementi comunque
          acquisiti,    emergono    inefficienze,    ritardi    anche
          nell'espletamento   della   gara   d'appalto,   disservizi,
          anomalie o pericoli di condizionamenti mafiosi o criminali,
          il  commissario  del  Governo  ed  il prefetto, nell'ambito
          delle  attribuzioni  di cui al comma 3-bis, d'intesa con il
          presidente   della   giunta  regionale,  provvedono,  senza
          indugio,  a  nominare l'apposito collegio di ispettori, con
          il  compito di verificare la correttezza delle procedure di
          appalto  e  di acquisire ogni utile notizia sulla impresa o
          imprese  partecipanti alla gara di appalto o aggiudicatarie
          o comunque partecipanti all'esecuzione dell'appalto stesso.
              3-quater.  Il collegio degli ispettori e' formato da un
          magistrato  della  giurisdizione ordinaria o amministrativa
          che  lo  presiede,  e da due funzionari dello Stato o della
          regione.
              3-quinquies.  Il  provvedimento  di nomina del collegio
          degli  ispettori  indica  il  termine  entro  il  quale  il
          collegio stesso deve riferire sul risultato delle indagini.
          Anche  prima  di  concludere  l'indagine, il collegio degli
          ispettori  puo'  proporre  all'amministrazione  o  all'ente
          interessato  la  sospensione  della  gara d'appalto o della
          esecuzione del contratto di appalto ed informare gli organi
          amministrativi  competenti  sulle eventuali responsabilita'
          riscontrate    a   carico   di   amministratori,   pubblici
          dipendenti,  liberi  professionisti  o imprese. Il collegio
          informa   l'autorita'   giudiziaria   nel   caso   in   cui
          dall'indagine  emergano  indizi  di  reato  o  estremi  per
          l'applicazione  della  legge  31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni.
              3-sexies.  Sulla  base  delle indicazioni formulate dal
          collegio   degli  ispettori  a  conclusione  dell'indagine,
          l'amministrazione  o  l'ente  interessato  adottano tutti i
          necessari  provvedimenti  e,  se  ricorrono  gravi  motivi,
          possono  disporre  d'autorita'  la  revoca  della  gara  di
          appalto  o  la  rescissione del contratto d'appalto. In tal
          caso,  al  fine  di  garantire  che l'esecuzione dell'opera
          pubblica,  della pubblica fornitura o del pubblico servizio
          non  abbia  a  subire pregiudizio alcuno, possono avvalersi
          dell'unita' specializzata di cui al comma 1.
              3-septies.  L'eventuale ricorso contro il provvedimento
          adottato  a  norma  del  comma  3-sexies  non  ne  sospende
          l'esecuzione.
              3-octies.   Nella  regione  Trentino-Alto  Adige,  alle
          finalita'  del  presente  articolo  provvedono  le province
          autonome  di  Trento e di Bolzano nell'ambito della propria
          organizzazione.".
              - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 65, comma 6,
          del   decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29  (per
          l'argomento vedi nelle note alle premesse):
              "6.   Allo   svolgimento   delle   verifiche  ispettive
          integrate  di cui al comma 5 puo' partecipare l'ispettorato
          operante  presso  il  Dipartimento della funzione pubblica.
          L'ispettorato  stesso  si  avvale  di  cinque  ispettori di
          finanza,  in  posizione  di  comando  o  fuori  ruolo,  del
          Ministero  del  tesoro,  cinque funzionari, particolarmente
          esperti  in materia, in posizione di comando o fuori ruolo,
          del Ministero dell'interno e di altro personale comunque in
          servizio  presso  il  Dipartimento della funzione pubblica.
          L'ispettorato  svolge  compiti  ispettivi  vigilando  sulla
          razionale  organizzazione  delle pubbliche amministrazioni,
          l'ottimale    utilizzazione   delle   risorse   umane,   la
          conformita'   dell'azione  amministrativa  ai  principi  di
          imparzialita'   e   buon  andamento  e  l'osservanza  delle
          disposizioni   vigenti   sul   controllo   dei  costi,  dei
          rendimenti  e dei risultati e sulla verifica dei carichi di
          lavoro.".
          Note all'art. 12:
              - Per   il   testo  vigente  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29 (per l'argomento vedi
          nelle note alle premesse), vedi nelle note all'art. 7.
              - Si  riporta  il testo vigente degli articoli 14, 16 e
          17,  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29 (per
          l'argomento vedi nelle note alle premesse):
              "Art.  14  (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A
          tal  fine  periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          bilancio,  anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
          cui all'art. 16:
                a) definisce  obiettivi, priorita', piani e programmi
          da  attuare  ed emana le conseguenti direttive generali per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione;
                b) effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei compiti
          definiti  ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
          comma  1,  lettera  c),  del presente decreto, ivi comprese
          quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il
          funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle
          variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal
          medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo
          altresi'   conto   dei   procedimenti   e   subprocedimenti
          attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
              2. Per  l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato  ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
          23  agosto  1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle, norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni,    con    incarichi   di   collaborazione
          coordinata  e  continuativa.  Per  i dipendenti pubblici si
          applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della
          legge  15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
          provvede  al  riordino  delle  segreterie  particolari  dei
          sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
          dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,
          comma  1,  lettera n),  della  legge  15 marzo 1997, n. 59,
          senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli  uffici  dei  Ministri  e dei sottosegretari di Stato.
          Tale  trattamento,  consistente  in un unico emolumento, e'
          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
          prestazione  individuale. Con effetto dalla data di entrata
          in  vigore  del  regolamento  di cui al presente comma sono
          abrogate  le  norme del regio decreto legge 10 luglio 1924,
          n.  1100,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, ed
          ogni   altra   norma   riguardante  la  costituzione  e  la
          disciplina  dei  Gabinetti  dei Ministri e delle segreterie
          particolari dei Ministri e dei sottosegretari di Stato.
              3. Il  Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
          o  avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
          di  competenza  dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
          il  Ministro  puo'  fissare  un termine perentorio entro il
          quale   il   dirigente   deve   adottare   gli   atti  o  i
          provvedimenti.  Qualora  l'inerzia  permanga,  o in caso di
          grave  inosservanza  delle  direttive generali da parte del
          dirigente   competente,  che  determinino  pregiudizio  per
          l'interesse  pubblico,  il  Ministro puo' nominare, salvi i
          casi  di  urgenza  previa  contestazione, un commissario ad
          acta,  dando  comunicazione al Presidente del Consiglio dei
          Ministri  del  relativo  provvedimento.  Resta salvo quanto
          previsto  dall'art.  2,  comma  3,  lettera  p) della legge
          23 agosto   1988,  n.  400.  Resta  altresi'  salvo  quanto
          previsto  dall'art.  6  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 18 giugno
          1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          dall'art.  10  del  relativo  regolamento emanato con regio
          decreto  6  maggio  1940,  n. 635. Resta salvo il potere di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.".
              "Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
          generali).   -   1. I   dirigenti  di  uffici  dirigenziali
          generali,   comunque   denominati,  nell'ambito  di  quanto
          stabilito dall'art. 3 esercitano, fra gli altri, i seguenti
          compiti e poteri:
                a) formulano   proposte   ed   esprimono   pareri  al
          Ministro, nelle materie di sua competenza;
                b) curano   l'attuazione   dei   piani,  programmi  e
          direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
          dirigenti  gli  incarichi e la responsabilita' di specifici
          progetti  e  gestioni;  definiscono  gli  obiettivi  che  i
          dirigenti  devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
          risorse umane, finanziarie e materiali;
                c) adottano   gli  atti  relativi  all'organizzazione
          degli uffici di livello dirigenziale non generale;
                d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
          ed  esercitano  i  poteri di spesa e quelli di acquisizione
          delle   entrate  rientranti  nella  competenza  dei  propri
          uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
                e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei
          dirigenti    e    dei    responsabili    dei   procedimenti
          amministrativi,  anche  con  potere  sostitutivo in caso di
          inerzia,   e   propongono  l'adozione,  nei  confronti  dei
          dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;
                f) promuovono  e  resistono  alle  liti  ed  hanno il
          potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
          disposto  dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979,
          n. 103;
                g) richiedono   direttamente   pareri   agli   organi
          consultivi  dell'amministrazione  e  rispondono  ai rilievi
          degli organi di controllo sugli atti di competenza;
                h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione
          del  personale  e  di  gestione dei rapporti sindacali e di
          lavoro;
                i) decidono  sui ricorsi gerarchici contro gli atti e
          i   provvedimenti   amministrativi   non   definitivi   dei
          dirigenti;
                l) curano  i  rapporti  con  gli  uffici  dell'Unione
          europea  e  degli organismi internazionali nelle materie di
          competenza  secondo  le specifiche direttive dell'organo di
          direzione,  politica,  sempreche'  tali  rapporti non siano
          espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
              2. I   dirigenti   di   uffici   dirigenziali  generali
          riferiscono  al  Ministro  sull'attivita'  da  essi  svolta
          correntemente  e  in  tutti  i  casi  in cui il Ministro lo
          richieda o lo ritenga opportuno.
              3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma
          1  puo'  essere  conferito  anche  a  dirigenti  preposti a
          strutture   organizzative  comuni  a  piu'  amministrazioni
          pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
          progetti e gestioni.
              4. Gli  atti  e  i provvedimenti adottati dai dirigenti
          preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
          uffici  dirigenziali  generali  di cui al presente articolo
          non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
              5. Gli  ordinamenti  delle amministrazioni pubbliche al
          cui  vertice  e'  preposto  un  segretario  generale,  capo
          dipartimento  o  altro  dirigente  comunque denominato, con
          funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
          generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.".
              "Art.  17  (Funzioni  dei dirigenti). - 1. I dirigenti,
          nell'ambito  di  quanto  stabilito dall'art. 3, esercitano,
          fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
                a) formulano   proposte   ed   esprimono   pareri  ai
          dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
                b) curano  l'attuazione dei progetti e delle gestioni
          ad  essi  assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali
          generali,   adottando   i  relativi  atti  e  provvedimenti
          amministrativi  ed  esercitando  i  poteri  di  spesa  e di
          acquisizione delle entrate;
                c) svolgono  tutti gli altri compiti ad essi delegati
          dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
                d) dirigono,  coordinano  e  controllano  l'attivita'
          degli  uffici  che da essi dipendono e dei responsabili dei
          procedimenti  amministrativi,  anche con poteri sostitutivi
          in caso di inerzia;
                e) provvedono  alla  gestione  del  personale e delle
          risorse  finanziarie  e  strumentali  assegnate  ai  propri
          uffici.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  del  decreto
          legislativo  19 maggio  2000,  n.  139  (per l'argomento v.
          nelle note all'art. 8):
              "Art.  14 (Attribuzioni del funzionario prefettizio). -
          1. I funzionari della carriera prefettizia con qualifica di
          viceprefetto  e di viceprefetto aggiunto, nello svolgimento
          dei  compiti  rispettivamente  individuati  nella tabella B
          allegata  al  presente  decreto,  adottano  i provvedimenti
          relativi  alla organizzazione interna degli uffici cui sono
          preposti per assicurare la funzionalita' e il massimo grado
          di  efficienza  dei  servizi; adottano i provvedimenti e le
          iniziative connessi all'espletamento dei servizi d'istituto
          nell'ambito   delle  aree  funzionali  cui  sono  preposti,
          nonche'   i   provvedimenti  ad  essi  delegati;  formulano
          proposte  di  iniziative  e di provvedimenti riservati alla
          competenza  del titolare della struttura riferiti alle aree
          funzionali   predette;  esercitano  compiti  di  direzione,
          indirizzo  e  coordinamento  delle  minori articolazioni di
          servizio  poste alle loro dipendenze e presiedono, nei casi
          previsti  da disposizioni legislative e regolamentari o per
          delega del titolare della struttura, gli organi collegiali,
          nonche'  partecipano  a  commissioni  e  gruppi  di  studio
          istituiti  nell'ambito  degli  uffici centrali e periferici
          del      Ministero     dell'interno     e     rappresentano
          l'amministrazione in giudizio.
              2. Spetta  in  ogni  caso  ai  capi di dipartimento, ai
          titolari   di   uffici  centrali  di  livello  dirigenziale
          generale,    ai    titolari   degli   uffici   di   diretta
          collaborazione  con  l'organo  di  direzione  politica e ai
          titolari  degli uffici territoriali del Governo la potesta'
          di  stabilire  i  criteri  generali  e  gli  indirizzi  per
          l'esercizio  delle  funzioni nell'ambito degli uffici posti
          alle  loro  dipendenze,  nonche'  il  potere  di revoca, di
          annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia
          o  di  grave  ritardo,  in conformita' alle disposizioni in
          materia  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive modificazioni.".
          Note all'art. 13:
              - Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6, comma 3,
          del   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  286  (per
          l'argomento v. nelle note all'art. 11):
              "Art.  4  (Controllo  di  gestione).  -  1. Ai fini del
          controllo  di  gestione,  ciascuna amministrazione pubblica
          definisce :
                a) l'unita'    o   le   unita'   responsabili   della
          progettazione e della gestione del controllo di gestione;
                b) le  unita'  organizzative a livello delle quali si
          intende  misurare  l'efficacia,  efficienza ed economicita'
          dell'azione amministrativa;
                c) le  procedure  di  determinazione  degli obiettivi
          gestionali e dei soggetti responsabili;
                d) l'insieme   dei   prodotti   e   delle   finalita'
          dell'azione   amministrativa,  con  riferimento  all'intera
          amministrazione o a singole unita' organizzative;
                e) le  modalita'  di  rilevazione  e ripartizione dei
          costi tra le unita' organizzative e di individuazione degli
          obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
                f) gli  indicatori  specifici per misurare efficacia,
          efficienza ed economicita';
                g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.
              2. Nelle  amministrazioni  dello  Stato, il sistema dei
          controlli  di gestione supporta la funzione dirigenziale di
          cui   all'art.   16,   comma  1,  del  decreto  n.  29.  Le
          amministrazioni    medesime   stabiliscono   le   modalita'
          operative  per l'attuazione del controllo di gestione entro
          tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto,
          dandone  comunicazione  alla  Presidenza  del Consiglio dei
          Ministri.  Il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, con
          propria  direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce
          in  maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui
          deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione.
              3. Nelle  amministrazioni regionali, la legge quadro di
          contabilita'   contribuisce  a  delineare  l'insieme  degli
          strumenti  operativi  per  le attivita' di pianificazione e
          controllo.".
              "Art.  5  (La  valutazione  del  personale con incarico
          dirigenziale).  -  1.  Le  pubbliche amministrazioni, sulla
          base   anche  dei  risultati  del  controllo  di  gestione,
          valutano,  in  coerenza  a quanto stabilito al riguardo dai
          contratti  collettivi  nazionali  di lavoro, le prestazioni
          dei propri dirigenti, nonche' i comportamenti relativi allo
          sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative
          ad essi assegnate (competenze organizzative).
              2. La  valutazione delle prestazioni e delle competenze
          organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei
          risultati  dell'attivita'  amministrativa e della gestione.
          La valutazione ha periodicita' annuale. Il procedimento per
          la  valutazione  e'  ispirato  ai  principi  della  diretta
          conoscenza dell'attivita' del valutato da parte dell'organo
          proponente   o   valutatore   di   prima   istanza,   della
          approvazione   o   verifica   della  valutazione  da  parte
          dell'organo  competente  o  valutatore  di seconda istanza,
          della partecipazione al procedimento del valutato.
              3. Per  le  amministrazioni dello Stato, la valutazione
          e'  adottata  dal  responsabile  dell'ufficio  dirigenziale
          generale    interessato,   su   proposta   del   dirigente,
          eventualmente   diverso,   preposto   all'ufficio   cui  e'
          assegnato  il  dirigente valutato. Per i dirigenti preposti
          ad  uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione
          e'  adottata  dal  capo  del dipartimento o altro dirigente
          generale  sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri
          di  responsabilita'  delle rispettive amministrazioni ed ai
          quali  si  riferisce  l'art.  14,  comma 1, lettera b), del
          decreto  n.  29, la valutazione e' effettuata dal Ministro,
          sulla   base   degli   elementi   forniti   dall'organo  di
          valutazione e controllo strategico.
              4. La  procedura  di  valutazione  di  cui  al comma 3,
          costituisce  presupposto per l'applicazione delle misure di
          cui all'art. 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia
          di  responsabilita' dirigenziale. In particolare, le misure
          di  cui  al  comma  1,  del  predetto articolo si applicano
          allorche'     i     risultati    negativi    dell'attivita'
          amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento
          degli   obiettivi   emergono  dalle  ordinarie  ed  annuali
          procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave
          di  un  risultato negativo si verifica prima della scadenza
          annuale,   il   procedimento  di  valutazione  puo'  essere
          anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione e'
          anticipatamente  concluso,  inoltre  nei  casi previsti dal
          comma 2 del citato art. 21 del decreto n. 29.
              5. Nel  comma  8  dell'art.  20 del decreto n. 29, sono
          aggiunte  alla fine del secondo periodo le seguenti parole:
          ",  ovvero,  fino  alla  data  di entrata in vigore di tale
          decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri interessati
          .  Sono  fatte  salve  le  norme  proprie  dell'ordinamento
          speciale   della  carriera  diplomatica  e  della  carriera
          prefettizia,  in  materia  di  valutazione  dei  funzionari
          diplomatici e prefettizi".
              "Art.  6  (La valutazione e il controllo strategico). -
          3. Nelle  amministrazioni  dello Stato, i compiti di cui ai
          commi  1  e  2  sono affidati ad apposito ufficio, operante
          nell'ambito  delle  strutture  di cui all'art. 14, comma 2,
          del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno
          e  dotato  di  adeguata  autonomia  operativa. La direzione
          dell'ufficio  puo' essere dal Ministro affidata anche ad un
          organo   collegiale,  ferma  restando  la  possibilita'  di
          ricorrere,  anche  per  la  direzione  stessa,  ad  esperti
          estranei   alla  pubblica  amministrazione,  ai  sensi  del
          predetto  art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di
          controllo interno operano in collegamento con gli uffici di
          statistica  istituiti  ai  sensi  del  decreto  legislativo
          6 settembre  1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente
          una  relazione  sui risultati delle analisi effettuate, con
          proposte   di   miglioramento   della  funzionalita'  delle
          amministrazioni.  Possono  svolgere, anche su richiesta del
          Ministro,   analisi  su  politiche  e  programmi  specifici
          dell'amministrazione  di appartenenza e fornire indicazioni
          e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
          nell'amministrazione.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  23  del  decreto
          legislativo  19 maggio  2000,  n.  139  (per l'argomento v.
          nelle note all'art. 8):
              "Art. 23 (Verifica dei risultati). - 1. La verifica dei
          risultati   conseguiti   dal   funzionario  della  carriera
          prefettizia  nell'espletamento  degli incarichi di funzione
          conferiti ai sensi dell'art. 11 viene effettuata sulla base
          delle modalita' e garanzie stabilite dal regolamento di cui
          all'art.  20,  comma  8, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29. L'esito negativo della verifica comporta per
          il   funzionario   prefettizio   la   revoca  dell'incarico
          ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano
          le disposizioni dell'art. 12.
              2. Nel  caso  di  grave  inosservanza  delle  direttive
          impartite  dall'organo competente o di ripetuta valutazione
          negativa,  il funzionario prefettizio, previa contestazione
          e  valutazione  degli  elementi  eventualmente dallo stesso
          forniti   nel  termine  congruo  assegnato  all'atto  della
          contestazione,   puo'   essere  escluso,  con  decreto  del
          Ministro  dell'interno,  da  ogni  incarico  per un periodo
          compreso  nel  limite  massimo  di  tre  anni.  Allo stesso
          compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale
          di    base   correlato   alla   qualifica   rivestita.   Il
          provvedimento  di esclusione e' adottato su conforme parere
          di  un  comitato  di  garanti  presieduto  da un magistrato
          amministrativo  o contabile e composto dal prefetto facente
          parte  della commissione per la progressione in carriera di
          cui  all'art.  17 e dall'esperto in tecniche di valutazione
          del personale nominato ai sensi dell'art. 8, comma 2.
              3. Restano  ferme per i prefetti le disposizioni di cui
          all'art.  238  del  testo  unico  approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.".
              - Per   il  testo  vigente  dell'art.  14  del  decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29  (per l'argomento v.
          nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 12.
          Nota all'art. 14:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  7 agosto  1997,  n.  279 (Individuazione delle
          unita'  previsionali  di  base  del  bilancio  dello Stato,
          riordino  del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
          del rendiconto generale dello Stato):
              "Art.  3  (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
          all'entrata  in  vigore  della  legge  di  approvazione del
          bilancio  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
          le  amministrazioni  interessate,  provvede  a ripartire le
          unita'  previsionali  di  base  in  capitoli, ai fini della
          gestione e della rendicontazione.
              2. I  Ministri,  entro dieci giorni dalla pubblicazione
          della   legge   di   bilancio,  assegnano,  in  conformita'
          dell'art.  14  del  citato  decreto  legislativo 3 febbraio
          1993,  n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
          risorse  ai  dirigenti  generali  titolari  dei  centri  di
          responsabilita'  delle  rispettive  amministrazioni, previa
          definizione  degli  obiettivi che l'amministrazione intende
          perseguire  e  indicazione  del  livello dei servizi, degli
          interventi   e   dei   programmi   e   progetti  finanziati
          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di
          assegnazione  delle  risorse  e' comunicato alla competente
          ragioneria  anche ai fini della rilevazione e del controllo
          dei costi, e alla Corte dei conti.
              3. Il    titolare   del   centro   di   responsabilita'
          amministrativa  e'  il  responsabile  della  gestione e dei
          risultati   derivanti  dall'impiego  delle  risorse  umane,
          finanziarie e strumentali assegnate.
              4. Il  dirigente  generale  esercita autonomi poteri di
          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di
          acquisizione  delle  entrate;  individua i limiti di valore
          delle  spese  che  i  dirigenti  possono impegnare ai sensi
          dell'art.  16  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29, e successive modificazioni ed integrazioni.
              5. Variazioni  compensative possono essere disposte, su
          proposta  del  dirigente generale responsabile, con decreti
          del  Ministro  competente, esclusivamente nell'ambito della
          medesima   unita'   previsionale  di  base.  I  decreti  di
          variazione    sono    comunicati,    anche   con   evidenze
          informatiche,  al Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  per  il tramite della competente
          ragioneria,    nonche'    alle   Commissioni   parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti.".
          Nota all'art. 15:
              - Per  il  testo  dell'art.  11,  comma  5, del decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  v. nelle note alla
          premesse.
          Note all'art. 17:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  55,  comma  1, del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per l'argomento
          v. nelle note alle premesse):
              "1.  A  decorrere  dalla data del decreto di nomina del
          primo  Governo  costituito  a  seguito delle prime elezioni
          politiche  successive  all'entrata  in  vigore del presente
          decreto  legislativo  e  salvo  che  non  sia  diversamente
          disposto dalle norme del presente decreto:
                a) sono istituiti:
                  il Ministero dell'economia e delle finanze;
                  il Ministero delle attivita' produttive;
                  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio;
                  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
                  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle
          politiche sociali;
                  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e
          della ricerca;
                b) sono soppressi:
                  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione economica;
                  il Ministero delle finanze;
                  il   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato;
                  il Ministero del commercio con l'estero;
                  il Ministero delle comunicazioni;
                  il Dipartimento per il turismo della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero dell'ambiente;
                  il Ministero dei lavori pubblici;
                  il Ministero dei trasporti e della navigazione;
                  il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                  il Ministero della sanita';
                  il  Dipartimento  per  le  politiche  sociali della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero della pubblica istruzione;
                  il   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica.".
              - Si   riporta   il   testo   dell'art.  10,  comma  3,
          decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (per l'argomento
          v. nelle note alle premesse):
              "3. A  decorrere dalla data di inizio della legislatura
          successiva  a  quella  in  cui il presente decreto entra in
          vigore,  sono  trasferiti al Ministero dell'interno, con le
          inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
          svolti   dagli  uffici  dei  commissari  di  Governo  nelle
          regioni.".