DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 21-2-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11
       (( (Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo). ))

  ((  1.  La Prefettura assume la denominazione di Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo.
  2.  La  Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ferme restando
le  proprie  funzioni, assicura l'esercizio coordinato dell'attivita'
amministrativa  degli  uffici  periferici dello Stato e garantisce la
leale  collaborazione  di  detti  uffici con gli enti locali. Sono in
ogni  caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome.
  3.  Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 10 della legge 5
giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma 2, il Prefetto, titolare
della  Prefettura-Ufficio  territoriale del Governo, e' coadiuvato da
una  conferenza  provinciale  permanente,  dallo  stesso presieduta e
composta  dai  responsabili  di  tutte  le  strutture  amministrative
periferiche   dello  Stato  che  svolgono  la  loro  attivita'  nella
provincia  nonche'  da  rappresentanti degli enti locali. Il Prefetto
titolare   della  Prefettura-Ufficio  territoriale  del  Governo  nel
capoluogo  della  regione  e'  altresi'  coadiuvato da una conferenza
permanente  composta  dai  rappresentanti delle strutture periferiche
regionali   dello   Stato,  alla  quale  possono  essere  invitati  i
rappresentanti della regione.
  4.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di  coordinamento previste dai
commi  2  e  3 il Prefetto, sia in sede di conferenza provinciale sia
con   interventi  diretti,  puo'  richiedere  ai  responsabili  delle
strutture   amministrative  periferiche  dello  Stato  l'adozione  di
provvedimenti volti ad evitare un grave pregiudizio alla qualita' dei
servizi resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della leale
collaborazione  con  le  autonomie  territoriali. Nel caso in cui non
vengano  assunte  nel  termine  indicato le necessarie iniziative, il
Prefetto,  previo  assenso  del Ministro competente per materia, puo'
provvedere  direttamente,  informandone preventivamente il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
  5.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  i  Ministri,
nell'esercizio   del  potere  di  indirizzo  politico-amministrativo,
emanano, ove occorra, apposite direttive ai Prefetti.
  6.  Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  si provvede ad adottare le
disposizioni   per   l'attuazione   del   presente   articolo  e  per
l'adeguamento della normativa regolamentare vigente. ))