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DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2000, n. 139

Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-6-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  17-6-2000

Art. 14

Attribuzioni del funzionario prefettizio
1. I funzionari della carriera prefettizia con qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto, nello svolgimento dei compiti rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti, nonché i provvedimenti ad essi delegati; formulano proposte di iniziative e di provvedimenti riservati alla competenza del titolare della struttura riferiti alle aree funzionali predette; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio poste alle loro dipendenze e presiedono, nei casi previsti da disposizioni legislative e regolamentari o per delega del titolare della struttura, gli organi collegiali, nonché partecipano a commissioni e gruppi di studio istituiti nell'ambito degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno e rappresentano l'amministrazione in giudizio.
2. Spetta in ogni caso ai capi di dipartimento, ai titolari di uffici centrali di livello dirigenziale generale, ai titolari degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica e ai titolari degli uffici territoriali del governo la potestà di stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze, nonché il potere di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo, in conformità alle disposizioni in materia del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Nota all'art. 14:
- Per l'argomento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vedasi nelle note all'art. 1.