DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 286

Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal: 18-8-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
   Il controllo interno di regolarita' amministrativa e contabile 
 
  1.  Ai  controlli  di  regolarita'   amministrativa   e   contabile
provvedono  gli  organi  appositamente  previsti  dalle  disposizioni
vigenti nei diversi comparti della pubblica  amministrazione,  e,  in
particolare,  gli  organi  di  revisione,  ovvero   gli   uffici   di
ragioneria, nonche' i servizi ispettivi, ivi compresi quelli  di  cui
all'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e,
nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione,  i
servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato  e
quelli con competenze di carattere generale. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2011, N. 123)). 
  3. Il controllo  di  regolarita'  amministrativa  e  contabile  non
comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei  casi
espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in  ogni  caso,  il
principio  secondo  cui  le  definitive  determinazioni   in   ordine
all'efficacia  dell'atto  sono  adottate  dall'organo  amministrativo
responsabile. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2011, N. 123)).