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DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 286

Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal: 30-4-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per   la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per  la
semplificazione amministrativa;
  Visto  in  particolare  l'articolo  11  della  predetta legge, come
modificato  dall'articolo  9  della legge 8 marzo 1999, n. 50, che al
comma  1,  lettera  c), delega il Governo a riordinare e potenziare i
meccanismi  e  gli  strumenti  di  monitoraggio  e di valutazione dei
costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati dell'attivita' svolta dalle
pubbliche amministrazioni;
  Visto altresi' l'articolo 17 della stessa legge n. 59 del 1997, che
detta  principi e criteri direttivi cui l'esercizio della delega deve
attenersi;
  Visto  il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, recante
definizione   ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed unificazione per le materie ed i
compiti  di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province e dei
comuni con la conferenza Statocitta' ed autonomie locali;
  Visto  in  particolare  l'articolo 9, comma 3, del predetto decreto
legislativo  che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri
possa sottoporre alla conferenza unificata ogni oggetto di preminente
interesse  comune  delle  regioni, delle province, dei comuni e delle
comunita' montane;
  Visto  il  parere della conferenza unificata, espresso nella seduta
del 13 maggio 1999;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 maggio 1999;
  Acquisito   il   parere   della  commissione  parlamentare  di  cui
all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
               Principi generali del controllo interno

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni,  nell'ambito  della  rispettiva
autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
  a) garantire la legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione
  amministrativa   (controllo   di   regolarita'   amministrativa   e
  contabile);
b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione
amministrativa  al  fine  di  ottimizzare,  anche mediante tempestivi
interventi   di   correzione,  il  rapporto  tra  costi  e  risultati
(controllo di gestione);
  c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale
(valutazione della dirigenza);
  d)   valutare  l'adeguatezza  delle  scelte  compiute  in  sede  di
attuazione  dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione
dell'indirizzo  politico,  in  termini  di  congruenza  tra risultati
conseguiti   e   obiettivi   predefiniti   (valutazione  e  controllo
strategico).
  2.  La  progettazione  d'insieme  dei  controlli interni rispetta i
seguenti  principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili
dalle  regioni  nell'ambito  della  propria autonomia organizzativa e
legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche,
fermo  restando  il  principio  di  cui  all'articolo  3  del decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":
  a)  l'attivita'  di  valutazione  e  controllo  strategico supporta
l'attivita'    di    programmazione   strategica   e   di   indirizzo
politicoamministrativo  di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e
c),  e 14 del decreto n. 29. Essa e' pertanto svolta da strutture che
rispondono      direttamente     agli     organi     di     indirizzo
politicoamministrativo.  ((PERIODO  ABROGATO  DAL  D.LGS.  27 OTTOBRE
2009, N. 150));
  b)  il  controllo  di  gestione  e  l'attivita'  di valutazione dei
dirigenti,  fermo  restando  quanto  previsto  alla  lettera a), sono
svolte  da  strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al
vertice dell'unita' organizzativa interessata;
  c)  l'attivita'  di  valutazione  dei  dirigenti  utilizza  anche i
risultati  del  controllo  di  gestione,  ma e' svolta da strutture o
soggetti  diverse da quelle cui e' demandato il controllo di gestione
medesimo;
  d)  le  funzioni  di cui alle precedenti lettere sono esercitate in
modo integrato;
  e)   e'   fatto   divieto  di  affidare  verifiche  di  regolarita'
amministrativa  e  contabile  a  strutture  addette  al  controllo di
gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.
  3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato
e  agricoltura  possono  adeguare  le  normative  regolamentari  alle
disposizioni   del   presente   decreto,   nel  rispetto  dei  propri
ordinamenti   generali   e   delle  norme  concernenti  l'ordinamento
finanziario e contabile.
  4.   Il   presente   decreto   non   si  applica  alla  valutazione
dell'attivita'  didattica  e  di ricerca dei professori e ricercatori
delle   universita',  all'attivita'  didattica  del  personale  della
scuola,  all'attivita'  di  ricerca dei ricercatori e tecnologi degli
enti di ricerca.
  5.  Ai  sensi  degli  articoli  13,  comma 1, e 24, comma 6, ultimo
periodo,  della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative
all'accesso   ai  documenti  amministrativi  non  si  applicano  alle
attivita'  di  valutazione  e  controllo  strategico.  Resta fermo il
diritto  all'accesso  dei  dirigenti  di cui all'articolo 5, comma 3,
ultimo periodo.
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150)).