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DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2000, n. 139

Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-6-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  17-6-2000

Art. 13

Assegnazione dei funzionari prefettizi
1. Ferma restando la competenza in materia di conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la destinazione dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti alle diverse strutture centrali di primo livello ed agli uffici territoriali del governo è disposta, nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dal capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità con le quali sono resi noti i posti disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di servizio, al fine di consentire ai funzionari di manifestare la disponibilità ad assumerli, ferma restando l'autonomia decisionale dell'amministrazione.
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 1):
"Art. 14. - 1. Il Ministero esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
a) (Omissis);
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti".