LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311

Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», corredato delle relative note. (Pubblicata nel supplemento ordinario n. 192/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 2004).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2005
(parte 1)

Art. 1

1. Per l'anno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di 7.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2005. Risultati differenziali
2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in 24.500 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per l'anno 2006 e 3.176 milioni di euro per l'anno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed in 39.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni di euro. Livello massimo del saldo netto da finanziare
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. Livelli del ricorso al mercato
4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Destinazione delle maggiori entrate rispetto alle previsioni, a legislazione vigente
5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica. 6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle spese per gli organi costituzionali, per il Consiglio superiore della Magistratura, per interessi sui titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all'Unione europea a titolo di risorse proprie. 7. Le amministrazioni di cui al comma 5, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui ai commi successivi, adottano comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 5.5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica. Limite all'incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni
8. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per il triennio 2005-2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 6 nonché quelli connessi ad accordi internazionali già ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa mediante rimodulazione nei successivi esercizi. Le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio dello Stato sono conseguentemente ridotte secondo quanto previsto nell'elenco 2 allegato alla presente legge. Per gli stanziamenti relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa.
9. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e l'utilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine e per spese impreviste non possono essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2 per cento. Nei casi di particolare necessità e urgenza, il predetto limite può essere superato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. Applicazione al bilancio dello Stato del criterio di incremento delle spese delle PP.AA.
10. Le dotazioni indicate nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate, nella medesima Tabella, in coerenza con i limiti di cui ai commi da 8 a 14. Rideterminazione dotazioni Tabella C
11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed é possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Limite alle spese per incarichi di consulenza a soggetti esterni alla P.A.
12. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare spese di ammontare superiore rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004, come rideterminata ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture. Ai fini di cui al primo periodo, le medesime pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione della relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese di cui al primo periodo, pagamenti in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2004. Riduzione spese P.A. per autovetture.
13. Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze delle amministrazioni competenti, il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo periodo del comma 12 non si applicano alle spese sostenute da specifiche amministrazioni. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al primo periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere. Esclusione delle spese sostenute da specifiche amministrazioni
14. Entro il 30 giugno 2005, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi 12 e 13 in cui si evidenzino i risultati conseguiti in termini di riduzione della spesa. Relazione del Ministro dell'economia e delle finanze
15. Per l'anno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per i settori di intervento di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, è garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati: a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere b) e c) del presente comma per complessivi 1.850 milioni di euro; b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive: 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a); c) interventi finanziati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 450 milioni di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a). Limitazione ai pagamenti
16. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 15, i soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni sull'ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi. Trasmissione trimestrale di informazioni al Ministero dell'economia e delle finanze
17. Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al comma 15, pari a 7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli obiettivi di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate per l'intero territorio nazionale, di cui alla revisione di metà periodo del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni dell'obiettivo 1, prevista dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, i limiti settoriali di cui al comma 15, lettere a), b) e c), possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'andamento dei pagamenti. Per le stesse finalità le amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma. Limiti settoriali
18. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco 1 allegato alla presente legge, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Spa, le agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento. Limiti ai prelevamenti dei titolari di contabilità speciali presso la Tesoreria.
19. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 18 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze. Deroghe al comma 18
20. Le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, continuano ad applicarsi per il triennio 2005-2007. Riduzione giacenze per gli enti obbligati a tenere disponibilità liquide nelle contabilità speciali.
21. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i principi recati dai commi da 5 a 7, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 22 a 53, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Patto di stabilità interno
22. Per gli stessi fini di cui al comma 21: a) per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell'11,5 per cento limitatamente agli enti locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza e incrementata del 10 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità isolane e le unioni di comuni di cui al comma 21 l'incremento è dell'11,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la spesa media pro-capite per ciascuna delle classi demografiche di seguito indicate: 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq; 2) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq; 3) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq; 4) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq; 5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti; 6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti; 7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti; 8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti; 9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti; 10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti; 11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti; 12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre; 13) comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti; 14) comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti; b) per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53. Criteri per la definizione dei limiti di spesa per enti locali
23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53. Limiti alle spese per le regioni a statuto ordinario
24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle: a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore; b) spese per la sanità per le regioni che sono disciplinate dai commi da 164 a 188; c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti; d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7; e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile; f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza. Calcolo del complesso delle spese
25. Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 24 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale. Calcolo del complesso delle spese per l'anno 2005
26. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e 23 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario. Possibilità, per gli enti locali, di eccedere i limiti di spesa solo per investimenti.
27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo é dotato per l'anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari. Anticipazioni della Cdp per le spese degli enti locali eccedenti il limite.
28. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27, al fine di promuovere lo sviluppo economico, è autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. Possono accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali. Contributi per il finanziamento di interventi a tutela dell'ambiente e dei beni culturali.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con proprio decreto gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28 sulla base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione dei contributi in favore degli enti destinatari. Interventi ed enti destinatari dei contributi
30. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'ISTAT. Monitoraggio adempimenti relativi al patto di stabilità interno.
31. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 24 coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano: le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale verifica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione sia all'ente che al Ministero dell'economia e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il revisore dei conti dell'ente. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o nel semestre, successivo a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 24, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 32, 33, 34 e 35. Previsioni di cassa per province e comuni
32. Per gli enti locali, l'organo di revisione economico-finanziaria previsto dall'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, e in caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al Ministero dell'interno sulla base di un modello e con le modalità che verranno definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità.
33. Gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l'anno precedente non possono a decorrere dall'anno 2006: a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si é accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall'anno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003; b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Limitazioni per gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità.
34. La disposizione di cui al comma 33 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2004. Estensione a province e comuni
35. A decorrere dall'anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dagli enti di cui al comma 21 con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve essere acquisita anche per l'anno 2005 con riferimento agli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Adempimenti degli enti locali per porre in essere mutui e prestiti obbligazionari con banche.
36. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole dei commi da 21 a 53 dall'anno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma 22. Applicabilità delle disposizioni agli enti di nuova istituzione.
37. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese. Le comunicazioni previste dai commi 30, 31 e 32 sono trasmesse anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), per via telematica. Concorrenza delle associazioni degli enti locali al monitoraggio della spesa pubblica.
38. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53. Esclusione dal limite delle spese per le regioni a statuto speciale.
39. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 21 a 53 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53. Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
40. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali. Facoltà per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
41. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, limitatamente alle regole del patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi. Abrogazioni di norme
42. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Motivazione, da parte degli enti locali, degli incarichi di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione.
43. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento per il 2005 e del 50 per cento per il 2006. Utilizzo proventi concessioni edilizie e relative sanzioni.
44. All'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) al comma 1, dopo le parole: "nuovi mutui" sono inserite le seguenti: "e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato" e le parole: "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento"; b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda". Modifica alle regole per l'assunzione di mutui da parte degli enti locali.
45. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge superino il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 44, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini: a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell'esercizio 2008; b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 16 per cento entro la fine dell'esercizio 2010; c) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 12 per cento entro la fine dell'esercizio 2013. Obbligo di riduzione del livello di indebitamento.
46. All'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"; b) al comma 4, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni". Riduzione del periodo di collocazione in disponibilità per i segretari comunali.
47. In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente. Trasferimenti per mobilità.
48. In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale, i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso. Collocazione professionale dei segretari comunali in caso di mobilità.
49. Nell'ambito del processo di mobilità di cui al comma 48, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente di cui al comma 96, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria. Inquadramento dei segretari comunali in caso di mobilità nei ruoli unici.
50. All'articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: "lire 50.000" e "lire 150.000" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "euro 51,65" e "euro 516,46". Aumento diritti di segreteria per autorizzazione edilizia e denuncia di inizio dell'attività.
51. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fermo restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data. Addizionali IRE ed IRAP.
52. Ai fini del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito per l'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le norme per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo. Istituzione Fondo per rimborso ad enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta.
53. All'articolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo è soppresso. Soppressione della riduzione dei trasferimenti agli enti locali per mancata certificazione del requisito che attesti la corresponsione del trattamento economico al personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento.
54. Per l'anno 2005 è istituito, presso il Ministero dell'interno, con finalità di riequilibrio economico e sociale, il fondo per l'insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2005.
55. Il fondo di cui al comma 54 é finalizzato, oltre a quanto previsto dal medesimo comma 54, al riequilibrio insediativo, quindi all'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e abitative, al recupero degli antichi mestieri. Fondo insediamento comuni montani sottodotati.
56. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione e le modalità per l'accesso ai finanziamenti di cui ai commi 54 e 55. Criteri di ripartizione e modalità per l'accesso ai finanziamenti
57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore. Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53, agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi da 164 a 188, nonché agli enti indicati nell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista. Limite all'incremento delle spese per enti pubblici non territoriali.
58. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto l'importo di euro 342,583 milioni. Detto importo è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai fini dell'aliquota definitiva da determinare entro il 31 luglio 2005 ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, e successive modificazioni. Il decreto è predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ristoro minori entrate accise su benzina per le regioni a statuto ordinario, non compensate dall'aumento delle tasse automobilistiche.
59. Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di cui al comma 58 si tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per l'anno 2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70 è soppresso. Determinazione dell'aliquota definitiva
60. Il Fondo di cui all'articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato anche per l'esercizio delle funzioni conferite agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Utilizzo del Fondo per le funzioni trasferite agli enti locali, anche per l'attuazione dell'art. 118 della Cost. (esercizio di funzioni amministrative).
61. Salvo quanto disposto nel comma 175, la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 2, comma 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è confermata sino al 31 dicembre 2005. Resta ferma l'applicazione del comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell'aliquota, nonché, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità con essa. Sospensione addizionali IRE e IRAP
62. Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base della proposta presentata dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo a partire dall'esercizio 2005. Compensazione importi a credito e debito di ciascuna regione connessi a perdite da tassa automobilistica.
63. I trasferimenti erariali per l'anno 2005 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Determinazione trasferimenti agli enti locali.
64. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore degli enti locali per confermare i contributi di cui all'articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244. Attribuzione dell'incremento delle risorse
65. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate per l'anno 2004 dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l'anno 2005. Proroga compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF.
66. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui. Utilizzo plusvalore alienazione beni patrimoniali per rimborso rate ammortamento mutui.
67. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive. Proroga termini accertamento ICI.
68. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 42, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari"; b) all'articolo 204, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: "a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni; b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1º gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al 1º luglio seguente o al 1º gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al 1º luglio dello stesso anno"; c) dopo l'articolo 205 è inserito il seguente: "Art. 205-bis. - (Contrazione di aperture di credito) - 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo. 2. Le spese per investimenti finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto stesso e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati; alla chiusura dell'esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito costituiscono residui attivi. 3. Il ricorso alle aperture di credito è possibile solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 203, comma 1, e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 204, comma 1, calcolati con riferimento all'importo complessivo dell'apertura di credito stipulata. 4. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3. 5. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale; b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1º gennaio o dal 1º luglio successivi alla data dell'erogazione; c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata; e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti; f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 6. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º dicembre 2003, n. 389. I modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato al decreto di cui alla lettera f) del comma 5"; d) all'articolo 207, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso". Aperture di credito da parte di enti locali.
69. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Deroga al principio di accentramento
70. All'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole: "e contrarre mutui" e le parole: "o dell'accensione". Modifiche di coordinamento
71. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza dell'operazione di rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle commissioni. In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica delle condizioni di rifinanziamento, lo Stato o l'ente pubblico interessato osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorché il tasso swap con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale. Conversione dei mutui in titoli obbligazionari.
72. Gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con oneri integralmente o parzialmente a carico dello Stato sono proporzionalmente adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle operazioni di conversione o rinegoziazione dei mutui di cui al comma 71. Stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui
73. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito dai commi 71 e 72 l'ente pubblico è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dal perfezionamento delle operazioni di cui al comma 71, all'amministrazione statale interessata, la relativa documentazione contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di rimborso. Trasmissione della documentazione contrattuale
74. In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, è necessario che al momento dell'emissione venga costituito un fondo di ammortamento del debito o conclusa una operazione di swap per l'ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º dicembre 2003, n. 389. Costituzione di un fondo di ammortamento del debito
75. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. Mutui enti locali.
76. Per le stesse finalità di cui al comma 75 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa. L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. L'istituto finanziatore, contestualmente alla stipula dell'operazione di finanziamento, ne dà notizia all'amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell'operazione tra le accensioni di prestiti, provvede all'iscrizione del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione contabile dell'operazione. Iscrizione in bilancio del debito derivante dai mutui
77. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 75 e 76 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie. Adeguamento delle amministrazioni pubbliche
78. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive di sua competenza. Gestione delle nuove posizioni attive
79. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni e tre università nei quali durante l'anno 2005 i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri degli enti. L'individuazione degli enti, salvo che per la regione, viene effettuata assicurando la rappresentatività per aree geografiche; gli enti sono comunque individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite i loro tesorieri, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La rilevazione per via telematica riguarda i dati contabili sia ai fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia ai fini del calcolo dell'indebitamento netto. Con il predetto decreto vengono altresì definiti i criteri, le modalità e i tempi della sperimentazione relativa sia alle entrate sia alle spese. In relazione ai risultati registrati la sperimentazione può essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad altri enti. Superamento del sistema della tesoreria unica.
80. L'articolo 213 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 213. - (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria) - 1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'articolo 226. 2. La convenzione di tesoreria di cui all'articolo 210 può prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. 3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'ente, con rilascio della quietanza di cui all'articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria". Gestione informatizzata del servizio di tesoreria.
81. Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione dell'attività amministrativa, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all'estero. Semplificazione gestione finanziaria uffici all'estero.
82. Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell'Unione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all'attività produttiva, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, predisposte ovvero verificate ed approvate dall'ente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe, predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, attribuite allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Dell'avvenuta adozione delle misure indicate al primo periodo viene data comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario regionale, per l'adozione delle rispettive iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei soggetti che non risultino avere adottato le citate misure organizzative e di funzionamento. L'Agenzia delle entrate comunica con evidenze informatiche all'ente di cui al primo periodo l'elenco dei soggetti che dichiarano di fruire delle agevolazioni o degli incentivi citati, per l'adozione delle conseguenti iniziative. Dall'attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Contrasto al rischio di atti illeciti per gli enti che utilizzano finanziamenti pubblici.
83. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio per danni all'agricoltura al sistema assicurativo contro i danni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, è ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo è destinato agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi. Sistema assicurativo contro i danni all'agricoltura.
84. All'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria". Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole.
85. Per gli stessi fini di cui al comma 83, per l'anno 2005 la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 50 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro da destinare preferenzialmente agli interventi di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità. Incremento Fondo riassicurazione rischi ISMEA.
86. Per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione del Fondo di investimento nel capitale di rischio, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, é incrementata per l'anno 2005 di 50 milioni di euro. Incremento Fondo per l'accesso al mercato dei capitali da parte di imprese agricole e agroalimentari.
87. Nell'ambito del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità di cui all'articolo 59, comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, é istituito un apposito capitolo per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2005, a valere, per la somma di 3 milioni di euro, sulle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa recate dall'articolo 5, comma 7, della legge 21 marzo 2001, n. 122, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposita unità previsionale di base. Le modalità di spesa inerenti tale capitolo sono definite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Stanziamento per Piano nazionale agricoltura biologica.
88. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate di 292 milioni di euro per l'anno 2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Risorse per contrattazione collettiva P.A.
89. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per l'anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico
90. Le somme di cui ai commi 88 e 89, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dal 2005, è stanziata la somma di un milione di euro da destinare alla copertura delle spese connesse alla responsabilità civile e amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali. Copertura delle spese connesse alla responsabilità civile e amministrativa del personale FF.AA.
91. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo, tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 93 a 106 riferite all'anno 2005. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all'incentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 88. Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005 per il settore pubblico
92. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le piante organiche degli enti di ricerca, si intende applicabile anche all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003. Piante organiche ISFOL.
93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all'articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere all'utenza, con significativa riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le amministrazioni che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finchè non provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato disposto dell'articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità che l'amministrazione di destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 98 Riduzione delle dotazioni organiche dello Stato e degli enti pubblici.
94. Le disposizioni di cui al comma 93 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia, al personale della carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, agli ordini e collegi professionali e relativi consigli e federazioni, alle università, al comparto scuola ed alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Deroghe
95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute: nell'articolo 3, commi 59, 70, 146 e 153, e nell'articolo 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. È consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale. Blocco assunzioni.
96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, a 160 milioni di euro per l'anno 2006, a 280 milioni di euro per l'anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Deroga al blocco delle assunzioni.
97. Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 é prioritariamente considerata l'immissione in servizio: a) del personale del settore della ricerca; b) del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l'Agenzia per la promozione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267; c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002; d) del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura; e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente legge; f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori finalità istituzionali della suddetta Scuola, possono essere utilizzate le attività di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212; g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato; h) degli addetti alla difesa nazionale e dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004. Prioritaria immissione in servizio
98. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le predette misure devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, ad 850 milioni per l'anno 2007 ed a 940 milioni a decorrere dall'anno 2008 e, per gli enti del servizio sanitario nazionale, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni per l'anno 2006, a 860 milioni per l'anno 2007 ed a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Le province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell'anno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al presente comma. Limiti alle assunzioni per regioni ed enti del Servizio sanitario nazionale.
99. Le disposizioni in materia di assunzioni di cui ai commi da 93 a 107 si applicano anche al trattenimento in servizio di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. A tal fine, per il comparto scuola si applica la specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni. Permanenza in servizio oltre i limiti di età.
100. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Proroga termini di validità delle graduatorie per assunzioni presso PP.AA.
101. Le disposizioni di cui ai commi 95 e 96 non si applicano al comparto scuola, alle università nonché agli ordini ed ai collegi professionali e relativi consigli e federazioni. Esclusione del comparto scuola dal blocco assunzioni.
102. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla presente legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi. Principio del contenimento della spesa per il reclutamento del personale presso PP.AA.
103. A decorrere dall'anno 2008, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente. Turn over dal 2008
104. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente: "Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze". Subordinazione dell'avvio delle procedure concorsuali all'emanazione di apposito DPCM.
105. A decorrere dall'anno 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente. Programmi fabbisogno personale docente università
106. Per il funzionamento del Dipartimento Nazionale per le politiche antidroga è autorizzata l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005. Finanziamento Dipartimento politiche antidroga
107. Per le regioni, le autonomie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale le economie derivanti dall'attuazione dei commi da 93 a 105 conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi. Acquisizione ai bilanci degli enti dei risparmi.
108. È stanziata, per l'anno 2005, la somma di 10 milioni di euro per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato "Autostrade del mare", di cui al Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, attuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il tramite della società Rete autostrade mediterranee Spa (RAM) del gruppo Sviluppo Italia Spa. Finanziamento "Autostrade del mare"
109. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. In deroga all'articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al primo periodo omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalità del cedente e sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione. Disciplina IVA raccoglitori occasionali tartufi.
110. Allo scopo di concorrere al soddisfacimento della domanda di abitazioni, con particolare riferimento alle aree metropolitane ad alta tensione abitativa, e per agevolare la mobilità del personale dipendente da amministrazioni dello Stato, è consentita la modifica in aumento del limite numerico degli alloggi da realizzare nell'ambito di programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 150 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, da concedere in locazione o in godimento ai medesimi dipendenti, fermo restando il limite volumetrico complessivo degli interventi oggetto dei programmi stessi. Alloggi edilizia residenziale pubblica.
111. Allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione, è istituito, per l'anno 2005, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria del predetto fondo per l'anno 2005 è fissata in 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i criteri per l'accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma. Fondo acquisto prima casa giovani coppie.
112. Il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, è aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000. Aumento contributo Federazione ciechi.
113. Il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra è aumentato a decorrere dall'anno 2005 di euro 250.000. Aumento contributo Associazione vittime civili di guerra.
114. All'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "legalmente riconosciute" sono sostituite dalle seguenti: "legalmente costituite". Agevolazioni fiscali per cori e bande legalmente costituite.
115. Nell'ambito delle risorse preordinate sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 2 milioni di euro per il 2005, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Destinazione finanziamento aggiuntivo Fondo per l'occupazione.
116. Per l'anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2004. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le medesime limitazioni non trovano altresì applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali. Gli enti locali che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Personale a tempo determinato PP.AA. per l'anno 2005.
117. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Proroga contratti di lavoro a tempo determinato per Min. beni culturali, giustizia, salute e Agenzia del territorio.
Note all'art. 1, comma 511:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001):
"Art. 24 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi). - 1. Al fine di compensare le
variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti
dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a
decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le
aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono
stabilite nella sottoindicata misura:
a)-c) (omissis);
d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di
olio combustibile denso con acqua contenuta in misura
variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee
all'impiego nella carburazione e nella combustione:
1) emulsione con oli da gas usata come
carburante: lire 474.693 per mille litri;
2) emulsione con oli da gas usata come
combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille
litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata
come combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per
mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per
mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso
industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per
mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per
mille chilogrammi;
e)-f) (omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16 (Disposizioni urgenti in tema
di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di
oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA,
sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle
contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul
trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia
tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della
riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed
associazioni);
"Art. 1 (Oli emulsionati). - 1. Le aliquote di
accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'art. 24,
comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano,
fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle
emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio
combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile
dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo
soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di
combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al
fabbisogno di tale soggetto, purché tali emulsioni
presentino le caratteristiche di cui all'art. 12, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si
applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto
ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di
oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le
emulsioni di olio combustibile denso con acqua.
1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalità per
l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni
di cui al comma 1-bis.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 5 e
6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 (Interventi in materia
di accise sui prodotti petroliferi):
"Art. 4 (Aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale). - 1. A decorrere dal
1° ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul
gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40
per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici
esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per
anno.".
"Art. 5 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone montane ed in altri specifici
territori nazionali). - 1. Per il periodo dal 1° ottobre
2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione
minima di costo prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio
usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per
chilogrammo di gas di petrolio liquefatto."
"Art. 6 (Agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con
energia geotermica). - 1. Per il periodo dal 1° ottobre
2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione
fiscale con credito d'imposta prevista dall'art. 8, comma
10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, è aumentato di lire 30 per ogni
chilowattora (Kwh) di calore fornito.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 27 della
citata legge n. 388 del 2000:
"Art. 27 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone montane ed in altri specifici
territori nazionali). - 1 - 3. (Omissis).
4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas
metano per combustione per usi civili nelle province nelle
quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona
climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8
della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2
fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro
cubo.
5. (Omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 comma 2
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
"Art. 13 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi). - 1. (Omissis).
2. In attesa della revisione organica del regime
tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e
2003, i benefici di cui all'art. 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal
comma 4 dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non
metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale
individuate da apposita delibera del consiglio comunale,
ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede
municipale.
3. (Omissis)".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 21, comma 6,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2003):
"Art. 21 (Disposizioni in materia di accise). - 1 -
5. (Omissis).
6. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma
1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al
fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della
provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro
delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è prorogato fino
al 31 dicembre 2004. Il quantitativo è stabilito in litri
23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5
milioni per i comuni della provincia di Udine.
7 - 15. (Omissis)".
- Si riporta il testo vigente del comma 4, dell'art.
2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004):
"Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate). - 1 -
3. (Omissis).
4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le
modalità di erogazione del beneficio si applicano le
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali.
5 - 70. (Omissis)".
Nota all'art. 1, comma 512:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 36 della
legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano quinquennale per lo
sviluppo dell'agricoltura):
"Art. 36 (Fondo interbancario di garanzia). - Tra
gli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento
è istituito un "Fondo interbancario di garanzia" per la
copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai
termini delle disposizioni in materia di credito agrario,
di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di
proprietà contadina, compresi quelli non assistiti dal
concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione
dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle
Regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti
e di piccole aziende, singoli od associati e loro
cooperative.
La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino
all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli
Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo
l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui
beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due
rate semestrali consecutive.
In dipendenza dell'indicata garanzia gli Istituti,
in deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a
concedere i mutui di cui al primo comma, sino all'importo
del valore cauzionale dei fondi e degli impianti.
Il "Fondo interbancario di garanzia" ha personalità
giuridica e gestione autonoma ed è amministrato da un
Comitato composto di sette membri, di cui uno in
rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito
agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli
Istituti e Sezioni speciali di credito agrario e due in
rappresentanza degli altri Istituti operanti nel settore ed
aventi circoscrizione nazionale o regionale.
Il Comitato e il Collegio sindacale - composto di
tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle
Amministrazioni del tesoro, dell'agricoltura e della Banca
d'Italia - sono nominati con decreti del Ministro per il
tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso
decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del
Comitato.
Spetta al Comitato di deliberare in ordine:
a) all'organizzazione dei servizi del "Fondo
interbancario di garanzia";
b) ai criteri e alle specifiche modalità che
dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;
c) alle singole richieste di rimborso che saranno
inoltrate al "Fondo" dagli Istituti di credito;
d) a quant'altro attiene all'amministrazione,
gestione e funzionamento del "Fondo".
Il "Fondo" è sottoposto alla vigilanza del
Ministero del tesoro.
Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono
approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il
tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste.
Le dotazioni finanziarie del "Fondo interbancario di
garanzia" sono costituite:
a) dalle somme che gli Istituti dovranno versare
entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno
1962, a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che
gli Istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta
tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo
originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al
primo comma;
b) da annue lire 2 miliardi, che gli istituti
operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di
miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire
dal Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio, in relazione al complessivo importo delle
operazioni effettuate in ciascun esercizio;
c) dalle somme introitate dalla Cassa per la
formazione della piccola proprietà contadina in
applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare
dalla "Cassa" stessa entro due mesi dalla richiesta del
Comitato;
d) dal 30 per cento dell'importo degli interessi
che andranno a maturare, successivamente all'entrata in
vigore della presente legge, sulle somme giacenti sul conto
corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n.
949, Capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento con
decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il
Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
e) dall'importo degli interessi maturati sulle
somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero
intestato al "Fondo interbancario di garanzia".
La garanzia di cui alla presente disposizione
esplica efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle
disponibilità finanziarie del "Fondo".
Sono trasferite al "Fondo interbancario di garanzia"
le obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della
piccola proprietà contadina in applicazione degli
articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono
abrogati con l'entrata in vigore della presente legge.
Il beneficio della garanzia non è cumulabile con
altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e
delle Regioni a statuto autonomo, né con la fidejussione
della Cassa per la formazione della piccola proprietà
contadina di cui all'art. 7 della legge 1° febbraio 1956,
n. 53.
Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i
contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed
il funzionamento del "Fondo interbancario di garanzia", i
versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono
esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere
tributario di qualsiasi genere, ad eccezione delle imposte
dirette e dell'imposta generale sull'entrata.".
Nota all'art. 1, comma 513:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dal
comma 517:
"Art. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride
carbonica e misure compensative). - 1. Al fine di
perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di
anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali
secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del
1°-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli
minerali sono rideterminate in conformità alle
disposizioni dei successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per
le finalità di cui al comma 1 non deve dar luogo ad
aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine
sono adottate misure fiscali compensative e in particolare
sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di
lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise come
rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli
aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5
successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione
ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le
finalità di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione
europea.
4. (Abrogato).
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
delle accise sugli oli minerali nonché quelle sui prodotti
di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita
Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale,
per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1,
tenuto conto del valore delle emissioni di anidride
carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali
nonché dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno
precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite
le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare
in ogni caso un aumento delle singole aliquote
proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di
prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di
entrata in vigore della presente legge e la misura delle
stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonché
il contenimento dell'aumento annuale delle misure
intermedie in non meno del 10 e in non più del 30 per
cento della predetta differenza.
7. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita una
imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di
carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale
emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato
"Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di
combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del
Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli
minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di
cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso
alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono
fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
8 - 9. (Omissis).
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) - d) (omissis);
e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti
sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli
di massa massima complessiva non inferiore a 11,5
tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito
d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno,
dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
f) (omissis).
11 - 13. (Omissis)".
Nota all'art. 1, comma 514:
- Il comma 4 dell'art. 8 della legge n. 448 del 1998
fissava la misura delle aliquote delle accise di cui alla
voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico delle
accise a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Nota all'art. 1, comma 515:
- Per il testo dell'art. 8, comma 10, lettera e)
della legge n. 448 del 1998, si veda la nota al comma 513.
Note all'art. 1, comma 516:
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
reca "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59".
- La legge 28 settembre 1939, n. 1822, reca
"Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per
viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di
concessione all'industria privata".
- Il regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del
16 marzo 1992, reca "Regolamento del Consiglio relativo
alla fissazione di norme comuni per i trasporti
internazionali di viaggiatori effettuati con autobus".
Note all'art. 1, comma 517:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
" Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non è ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
9 giugno 2000, n. 277, reca "Regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attività di trasporto merci, a norma dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448".
- Il titolo I del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 466, concerne l'istituzione e la disciplina
dell'imposta regionale sulle attività produttive".
Nota all'art. 1, comma 518:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40 (Disposizioni urgenti per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico locale e
dell'autotrasporto):
"Art. 2 (Oneri indiretti in materia di
autotrasporto). - 1 - 1-bis. (Omissis).
2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di
autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999
nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti
dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati
all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999,
dietro presentazione di apposita rendicontazione.
3. Per l'anno 1998 è assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.
4. (Omissis).".
Nota all'art. 1, comma 519:
- Per il testo vigente del comma 3 dell'art. 2, del
decreto-legge n. 451 del 1998, si veda la nota al comma
518.
Note all'art. 1, comma 520:
- Si riporta il testo dell'art. 22, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001), come modificato dalla presente legge:
"Art. 22 (Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a
fini di tutela ambientale).
1. (Omissis).
2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la
durata di un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2005.".
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), come modificato dalla presente legge:
"Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1 - 5.
(Omissis).
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al
biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante,
come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il
volume finale dei carburanti e dei combustibili. La
fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del
biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale.
Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a
decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il
biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato
dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000
tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri delle attività
produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e
delle politiche agricole e forestali, sono determinati i
requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di
produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per
partecipare al programma pluriennale, nonché le
caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi
di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli
minerali consentite, le modalità di distribuzione e di
assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle
more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento
fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61.
6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validità
del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle
attività produttive e delle politiche agricole e forestali
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i
costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime
necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare
precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine
di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela
del territorio e delle politiche agricole e forestali, da
emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validità del
programma di cui al comma 6, è eventualmente rideterminata
la misura della agevolazione di cui al medesimo comma 6.
6.2. Per ogni anno di validità del programma di
cui al comma 6, i quantitativi del contingente che
risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in
consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente
alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché
vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno.
In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote
risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un
beneficiario, le stesse sono ridistribuite,
proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri
beneficiari.
6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di
fonti energetiche che determinino un ridotto impatto
ambientale è stabilita, nell'ambito di un progetto
sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di
seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti
impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli
minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine
agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da
alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per
1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire
475.000 per 1.000 litri.
6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed
il Ministro delle politiche agricole e forestali sono
fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni
di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore
aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra
le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche
tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai
fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità
di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali
agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita.
7. Le aliquote a volume si applicano con riferimento
alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione
normale.".
Nota all'art. 1, comma 521:
- Per il testo del comma 6 dell'art. 21 del decreto
legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal presente
comma, si veda la nota al comma 520.
Nota all'art. 1, comma 522:
- Si riporta il testo dell'art. 88 paragrafo 3 del
Trattato istitutivo della Comunità europea (Legge
14 ottobre 1957, n. 1203):
"Art. 88. - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non è compatibile con il mercato comune a norma
dell'art. 92, oppure che tale aiuto è attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente
la Corte di Giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga
alle disposizioni dell'art. 92 o ai regolamenti di cui
all'art. 94, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato
entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile,
perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
92, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non può dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale.".
Nota all'art. 1, comma 523:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
(Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani.):
"Art. 11 (Disposizioni transitorie). - 1. Gli enti
locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
attraverso la tariffa entro la fine della fase di
transizione della durata massima così articolata:
a) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto
nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore
all'85%;
b) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto
un grado di copertura dei costi tra il 55 e 1'85%.
(Omissis).".
Nota all'art. 1, comma 525:
- Si riporta il testo dell'art. 54 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)", e successive modificazioni:
"Art. 54 (Fondo nazionale per il sostegno alla
progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli
enti locali). - 1. Al fine di promuovere, in coerenza con
gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria, la realizzazione delle opere
pubbliche di regioni, province, comuni, comunità montane e
relativi consorzi, presso il Ministero dell'economia e
delle finanze è istituito a decorrere dal 2002 il Fondo
nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali.
2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al
finanziamento delle spese di progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono
risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo
di progettazione.
3. Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni
e gli enti locali presentano apposita domanda al Ministero
dell'economia e delle finanze contenente le seguenti
indicazioni:
a) natura, finalità e stima dei tempi di
realizzazione dell'opera pubblica ammessa al contributo;
b) entità dei singoli contributi richiesti, in
valore assoluto ed in percentuale del costo di
progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al
netto del costo di progettazione;
d) la spesa per investimenti effettuata dall'ente
e l'ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti
in ciascuno degli anni del triennio precedente.
4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al
comma 3 e le relative modalità di trasmissione sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di
ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell'impiego
del contributo, il beneficio è revocato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Le disponibilità del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto è
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto può essere emanato. In sede di prima attuazione
della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi
ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo è
determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
il Fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui
al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sono dettate le disposizioni per
l'attuazione del presente articolo".
Nota all'art. 1, comma 526:
- Si riporta il testo dell'art. 55 della succitata
legge n. 448 del 2001:
"Art. 55 (Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale). - 1. Al fine di
contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e
delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la
funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle
risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni
primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di
sussidiarietà e diffuso decentramento, nonché garantire
l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati
dal Documento di programmazione economico-finanziaria, tra
la realizzazione del piano straordinario delle
infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le
esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze è istituito a decorrere dal
2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale.
2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1
sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di
interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle
risorse produttive e delle realtà sociali interessate.
3. Le disponibilità del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto è
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto può essere emanato. In sede di prima
applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a
fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo è
determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
il Fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui
al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del
presente articolo".
Nota all'art. 1, comma 527:
- Si riporta il testo del comma 9-quinquies
dell'art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale)
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante
"Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
così come modificato dalla presente legge:
"9-quinquies. I soggetti di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive
modificazioni, che non hanno presentato la domanda di
accredito della contribuzione figurativa per i periodi
anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalità previste
dal medesimo art. 3 del citato decreto legislativo, possono
esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005".
Note all'art. 1, comma 528:
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 45
(Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione) della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo":
"Art. 14. - Le assegnazioni finanziarie alla Regione
siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla
data del 31 dicembre 2003, risultino non impegnate o per le
quali non sia ancora stato identificato il soggetto
beneficiario, possono, con legge regionale, essere
riutilizzate per interventi nel settore cui erano
originariamente destinate".
- Si riporta il testo dell'art. 36 (Interventi per
la riqualificazione del trasporto merci) della legge della
Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9 recante "
Provvedimenti urgenti in materia finanziaria" e successive
modificazioni:
"Art. 1. - Per il completamento degli interventi di
cui all'art. 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e
dei trasporti è autorizzato ad utilizzare, ai sensi del
comma 14 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
e successive modifiche ed integrazioni, quota parte delle
economie, comprensive del relativo cofinanziamento
regionale, realizzate a valere sulle assegnazioni di cui
all'art. 133 della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388,
limitatamente all'importo di 75.000 migliaia di euro.
- Si riportano i testi degli articoli 133 e 134
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)":
"Art. 133 (Contributo per le spese di trasporto alle
piccole e medie imprese siciliane). - 1. È concesso alle
piccole e medie imprese agricole, estrattive e di
trasformazione classificate dal decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del
18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e stabilimento
operativo nel territorio della regione Sicilia, ad
eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un
contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di
trasporto ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei
limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di
Stato. Il contributo è concesso nei limiti del comma 2 del
presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese
site nel territorio della regione Sicilia e destinati al
restante territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per
cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 2 è
riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma.
A decorrere dal 2002 tale percentuale è diminuita del 5
per cento per ciascun anno.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
è affidata alla regione Sicilia tramite apposita
convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei
trasporti e della navigazione e il presidente della
regione, da definire entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con la quale si
stabiliranno le modalità per il trasferimento dei fondi
dal bilancio statale alla regione Sicilia e l'entità del
cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al
presente articolo, che non dovrà comunque essere inferiore
al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo
per il bilancio dello Stato non può superare l'importo di
lire 25 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi a
decorrere dall'anno 2002".
"Art. 134 (Riqualificazione del settore trasporto
merci nella regione Sicilia). - 1. È assegnata alla
regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l'anno
2001 per il cofinanziamento di interventi regionali di
carattere straordinario per la ristrutturazione e la
riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano.
Il contributo statale è erogato subordinatamente alla
verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi
di cui al presente articolo. Il cofinanziamento regionale
non dovrà essere inferiore al 30 per cento del contributo
statale".
Nota all'art. 1, comma 529:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 195 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dalla presente legge:
"Art. 195 (Applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie). - 1. La sanzione amministrativa
pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro
tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla
singola norma, sempre entro il limite minimo generale di
euro 19,95 ed il limite massimo generale di euro 9.296.
Tale limite massimo generale può essere superato solo
quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più
violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di
aggiornamento di cui al comma 3.
2. Nella determinazione della sanzione
amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra
un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla
gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonché alla personalità del trasgressore e
alle sue condizioni economiche.
3. La misura delle sanzioni amministrative
pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari
all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti,
fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti
delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano
dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono
superare quelli massimi di cui al comma 1.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura
delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai
sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all'unità
di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o
superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è
inferiore a detto limite".
Note all'art. 1, comma 535:
- La legge 27 dicembre 2002, n. 288 reca
"Provvidenze in favore dei grandi invalidi" (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305).
Note all'art. 1, comma 536:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
24 aprile 2003 n. 92 (Modifica all'art. 4 della legge
10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei
perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro
familiari superstiti):
"Art. 1. - 1.
2. Possono esercitare la facoltà di cui all'art. 4,
quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche coloro
che abbiano già raggiunto il limite di età per il
collocamento a riposo nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della
presente legge. A tale fine, deve essere presentata, a pena
di decadenza, apposita richiesta entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale".
- Si riporta il testo dell'art. 1-quater del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 recante: "Disposizioni
urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori
della pubblica amministrazione" (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 maggio 2004, n. 124 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 27 luglio 2004, n. 186).
"Art. 1-quater (Integrazione delle disposizioni
sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti
pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a
riposo). - 1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "È inoltre data facoltà ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, con esclusione degli
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il
trattenimento in servizio fino al compimento del
settantesimo anno d'età. In tal caso è data facoltà
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di
accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza professionale acquisita dal richiedente in
determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente
andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in
materia di riduzione programmata del personale di cui
all'art. 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, nonché all'art. 34, comma 22,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 3, commi
53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le
amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente
trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti.
I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà
di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente
comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna
ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del
pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici
e non rilevano ai fini della misura del trattamento
pensionistico"".
Note all'art. 1, comma 539:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 115
(Tempi di applicazione) del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77 recante "Ordinamento finanziario e contabile
degli enti locali":
"Art. 2. - Le disposizioni di cui all'art. 71 si
applicano, fatta salva la facoltà di anticipazione, con la
seguente modalità:
a) anno 1996 per i comuni con popolazione da
100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni
capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane
previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) anno 1997 comuni con popolazione da 40.000 a
99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a
norma della lettera a);
c) anno 1998 comuni con popolazione da 5.000 a
39.999 abitanti;
d) anno 1999 comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge
27 ottobre 1995, n. 444 (Disposizioni urgenti in materia di
finanza locale), convertito con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1995, n. 539:
"Art. 8 (Proroga termini in materia di ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali). - 1. Il termine
per l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 114 del
decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei
modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile,
è prorogato al 30 novembre 1995. Conseguentemente:
a) il termine previsto dall'art. 108 del decreto
legislativo n. 77 del 1995 per l'adeguamento dei
regolamenti di contabilità degli enti locali è prorogato
al 30 giugno 1996. In caso di inadempienza il Ministero
dell'interno provvede a sospendere il pagamento della
seconda rata 1996 dei trasferimenti ordinari agli enti
locali;
b) il riaccertamento dei residui attivi e passivi
previsto dal comma 3 dell'art. 70 del decreto legislativo
n. 77 del 1995 è fissato per la prima volta al 30 aprile
1996;
c) il termine del 31 dicembre 1995 previsto
dall'art. 116 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per
il completamento degli inventari e la ricostruzione degli
stati patrimoniali, è prorogato al 31 maggio 1996;
d) le disposizioni relative alla struttura del
bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative
al conto economico, al conto del bilancio, al conto del
patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire
dall'esercizio 1997. Conseguentemente le scadenze previste
per l'applicazione della disciplina del conto economico di
cui al comma 2 dell'art. 115 del decreto legislativo n. 77
del 1995 sono così prorogate:
1) anno 1997 per i comuni con popolazione da
100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni
capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane
previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
2) anno 1998 per i comuni con popolazione da
40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia
esclusi a norma del n. 1);
3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000
a 39.999 abitanti;
4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000
a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti;
e) la gradualità nell'ammortamento di beni
patrimoniali di cui al comma 1 dell'art. 117 del decreto
legislativo n. 77 del 1995 è così modificata:
1) per il 1997 il 6 per cento del valore;
2) per il 1998 il 12 per cento del valore;
3) per il 1999 il 18 per cento del valore;
4) per il 2000 il 24 per cento del valore;
f) la disciplina dei conti degli agenti contabili
interni previsti dall'art. 75 del decreto legislativo n. 77
del 1995 ha applicazione a decorrere dal 1996".
Note all'art. 1, comma 540:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
27 luglio 2002, n. 212:
"Art. 1 (Principi generali). - 1. Le disposizioni
della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23,
53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali
dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o
modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria può essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano le
materie disciplinate dalla presente legge in attuazione
delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare
i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati
ai principi dettati dalla presente legge.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del Regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652:
"Art. 4. - Si considerano come immobili urbani i
fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale
costituite, diversi dai fabbricati rurali.
Sono considerati come costruzioni stabili anche gli
edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al
suolo.".
Note all'art. 1, comma 541:
- Si riportano i commi 53, 54 e 55 dell'art. 3
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e
per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)":
"53. - Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui
agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale
relative a figure professionali non fungibili la cui
consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché
quelle relative alle categorie protette. Per le Forze
armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per
l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge
14 novembre 2000, n. 331. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di
ricercatori delle università e degli enti ed istituzioni
di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla
data del 31 ottobre 2003. Per le università continuano ad
applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il
personale di cui all'art. 51, comma 4, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine è istituito presso il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
uno specifico fondo. Con decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede
al trasferimento alle singole università ed enti delle
occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli
enti pubblici non economici, le università e gli enti di
ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto
2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e
locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono
fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data
di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano all'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini
dell'assorbimento di personale delle amministrazioni
pubbliche in base a procedure di mobilità, nel limite
complessivo di 200 unità.
54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per
effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio
e previo esperimento delle procedure di mobilità, da
effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e
contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici, le università, gli enti di ricerca e gli enti
di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono
procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa
annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale
fine è costituito un apposito fondo nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per
l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005.
55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate
secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere
mediante la compilazione di apposito modello recante
criteri e parametri individuati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni è prioritariamente considerata l'immissione in
servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza
pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla
difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla
prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione
civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza
antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela
del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e
alla tutela dei beni culturali, nonché dei vincitori di
concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei
vincitori di concorso per ricercatore universitario,
ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca,
tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli
idonei nelle procedure di valutazione comparativa a
professore universitario. Sono altresì prioritariamente
valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti
direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia
di Stato e dell'amministrazione penitenziaria in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti
direttamente operativi di personale del Corpo di polizia
penitenziaria".
Note all'art. 1, comma 542:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332 reca "Regolamento recante norme
per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle
carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei
Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa
italiana".
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
23 agosto 2004, n. 226 recante "Sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di
truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per
il conseguente coordinamento con la normativa di settore":
"Art. 16 (Concorsi). - 1. Nel rispetto dei vincoli
normativi previsti in materia di assunzioni del personale e
fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui
all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al
31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 18,
comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per
il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del
Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente
a concorso, determinati sulla base di una programmazione
quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna
delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il
30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai
volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale, di cui al capo II della presente legge, in
servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti
dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette
carriere.
2. Nello stesso anno può essere presentata domanda
di partecipazione al concorso per una sola delle
amministrazioni di cui al comma 1.
3. Le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro della difesa, e si concludono con la formazione
delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli
di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attività affini a quelli propri della carriera per cui è
stata fatta domanda di accesso nonché delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata
annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette
procedure è di esclusiva competenza delle singole
amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente
collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte è immessa direttamente nelle
carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle
graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti
misure percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere
iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio
nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle
seguenti misure percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
6) 100 per cento per il Corpo militare della
Croce Rossa.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i
concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma
devono avere completato, rispettivamente, la ferma
prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalità per l'ammissione dei
concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma
prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le
singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base
delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle
preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei
volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a
decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai
volontari di cui al comma 1 è rideterminato in misura
percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri interessati, previa delibera del
Consiglio dei ministri. Con le medesime modalità sono
rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso dal Governo
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti".
Note all'art. 1, comma 543:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente
dell'Arma dei carabinieri., e successive modificazioni) e
successive modificazioni:
"Art. 8 (Riammissione in servizio). - 1. Possono
aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei
carabinieri, nei limiti degli organici fissati dalla legge:
a) i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri
effettivi in congedo che non abbiano superato il
trentacinquesimo anno di età, che ne siano ritenuti
meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui
all'art. 5;
b) i carabinieri ausiliari in congedo da non oltre
un anno che non abbiamo superato il trentesimo anno di età
e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art.
5.
2. Ai fini del transito in servizio permanente e
della progressione di carriera non è computato il servizio
svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei
carabinieri.
3. I riammessi debbono vincolarsi a ferma
quadriennale e sono incorporati col proprio grado.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al personale comunque cessato dal servizio
permanente".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332 vedasi in nota al comma 542.
- Per il testo del comma 3 dell'art. 16 della legge
23 agosto 2004, n. 226 vedasi in nota al comma 542.
Nota all'art. 1, comma 544:
- Il Regolamento (CE) n. 491/2004 è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Unione europea L 80 del 18 marzo
2004.
Note all'art. 1, comma 547:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 52
(Interventi vari) della legge 28 dicembre 2001, n. 448
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002)":
"7. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è
autorizzata la spesa di venti milioni di euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di fronteggiare,
mediante adeguate misure ed opportuni presidi sul
territorio, anche in relazione alla situazione
internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da
eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone e o
beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche".
Nota all'art. 1, comma 548:
- Si riporta il testo dei commi 151 e 152 dell'art.
3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale
e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)":
"151. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno è istituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere
dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.
152. Per le esigenze infrastrutturali e di
investimento delle Forze dell'ordine, è autorizzata la
spesa di 125 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in
un fondo dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le
unità previsionali di base interessate con decreto del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti".
Nota all'art. 1, comma 550:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici), così come modificato dalla presente legge:
"Art. 26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei
lavori pubblici). - 1. In caso di ritardo nella emissione
dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini
stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque
superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori,
questi ultimi nella misura accertata annualmente con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i
termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa
costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi
sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.
2. L'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è
abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle
amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti
aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla
revisione dei prezzi e non si applica il primo comma
dell'art. 1664 del codice civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il
prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto
del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale
percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella
misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
In sede di prima applicazione della presente legge, il
decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.
4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3,
qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per
effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione
dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa
luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle
risorse di cui al comma 4-sexies.
4-ter. La compensazione è determinata applicando la
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al
decreto di cui al comma 4-quater nelle quantità accertate
dal direttore dei lavori.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal
30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione più significativi.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis,
4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e
contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il
primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i
prezzi dei materiali da costruzione più significativi
rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori
aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio
2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per
l'anno 2003.
4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-bis si
possono utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in
misura non inferiore all'1 per cento del totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate
le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;
l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE,
qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE
stesso.
4-septies. Le amministrazioni aggiudicatici e gli
altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad
aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare
riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti
destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a
significative variazioni di prezzo legate a particolari
condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i prezzari cessano di
avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di
inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari
possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con le regioni interessate.
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio
1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche
amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori
pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti
di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori
pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici
sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei
loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le
modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento".
Nota all'art. 1, comma 551:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca " Modifiche
al sistema penale"(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, S.O.).
Nota all'art. 1, comma 552:
- Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante:
"Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale"(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 febbraio 2002, n. 34) è stato convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 9 aprile 2002, n. 55.
- Si riporta il testo dell'art. 23-bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali):
"Art. 23-bis. - 1. Le disposizioni di cui al
presente art. si applicano nei giudizi davanti agli organi
di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di
affidamento di incarichi di progettazione e di attività
tecnico-amministrative ad esse connesse;
b) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere
pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di
gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché
quelli relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi
pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli
atti di esclusione dei concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorità
amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di società, aziende e
istituzioni ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge
23 agosto 1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti
locali e quelli connessi concernenti la formazione e il
funzionamento degli organi.
2. I termini processuali previsti sono ridotti alla
metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.
3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma,
il tribunale amministrativo regionale chiamato a
pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la
completezza del contraddittorio ovvero disposta
l'integrazione dello stesso ai sensi dell'art. 21, se
ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi
l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un
pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la
data di discussione nel merito alla prima udienza
successiva al termine di trenta giorni dalla data di
deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale,
ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo
grado, la pronunzia di appello è trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di
merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni
decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte
della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
ne dà avviso alle parti.
4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono
depositare documenti entro il termine di quindici giorni
dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al
medesimo comma e possono depositare memorie entro i
successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di
estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
sommario esame, inducono a una ragionevole probabilità sul
buon esito del ricorso.
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo
della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data
dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell'appello
avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale
pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta
giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla
pubblicazione della sentenza. La parte può, al fine di
ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza,
proporre appello nel termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da
proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro
centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione
della sentenza.
8. Le disposizioni del presente art. si applicano
anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata".
Nota all'art. 1, comma 554:
- Si riporta il testo dell'art. 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e
successive modificazioni:
"Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli
affari esteri può utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli
affari esteri può utilizzare in via eccezionale e fino ad
un massimo di dieci unità, persone estranee alla pubblica
Amministrazione purché di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in età compresa tra
i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di
costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della
sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione
dell'incarico, le persone predette prestano promessa
solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile né
dà diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonché il posto di
pari livello già istituito per gli esperti regionali di
cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti più
incarichi purché, nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalità previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato,
inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze
permanenti presso Organismi internazionali, non possono
superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro
unità fissate dall'art. 58, comma 2, della legge
6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il
Ministro per gli affari esteri può chiedere che il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a
disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino
a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado
non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in
posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai
sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari
esteri può utilizzare a norma del presente articolo, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, non possono
complessivamente superare il numero di novantadue, di cui
quattro da destinare a posti di addetto agricolo, con
esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni
di legge all'espletamento di particolari compiti relativi
alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
nazionale nonché al contrasto della criminalità
organizzata e delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68.
Le disposizioni del presente art. non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtù di altre
disposizioni né a quello inviato all'estero in missione
temporanea".
Nota all'art. 1, comma 556:
- Per l'art. 168 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18/1967 vedasi in nota al comma 554.
Nota all'art. 1, comma 558:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 23 del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia), come modificato dalla presente legge:
"7. Ultimato l'intervento, il progettista o un
tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo
finale, che va presentato allo sportello unico, con il
quale si attesta la conformità dell'opera al progetto
presentato con la denuncia di inizio attività.
Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta
presentazione della variazione catastale conseguente alle
opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non
hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza
di tale documentazione si applica la sanzione di cui
all'art. 37, comma 5."
Nota all'art. 1, comma 559:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legge
13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per
il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed
altre disposizioni urgenti), convertito con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1998, n. 153:
"Art. 2. - 1. Per i lavoratori dipendenti, i
titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche
previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori
assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il
personale statale in attività di servizio ed in
quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici
anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in
corso al 1 gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di
aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia
comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5,
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di
essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le
condizioni previste dalle disposizioni del presente
articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in
rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo
familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto.
I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati
di lire dieci milioni per i nuclei familiari che
comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità
o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero,
se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I
medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due
milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in
condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata,
separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con
effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di
cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo
mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000
per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal
presente art., le norme contenute nel testo unico sugli
assegni familiari, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modificazioni e integrazioni, nonché le norme che
disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le
materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro
trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di
famiglia comunque denominati, per effetto delle
disposizioni del presente decreto, non comporta la
cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla
vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di
famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai
sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché
dell'art. 12, decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27, legge
25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con
esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente
separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957,
n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza
limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del
nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni
previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le
sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti
ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di
infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e
permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo
lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i
genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai
superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui
al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino
straniero che non abbiano la residenza nel territorio della
Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è
cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei
confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata
convenzione internazionale in materia di trattamenti di
famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il
principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro
degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere
comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno
entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare può essere composto di una
sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai
superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore
a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può
essere concesso più di un assegno. Per i componenti il
nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno
stesso non è compatibile con altro assegno o diverso
trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare è costituito
dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili
all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare
precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la
corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno
successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo
semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito
conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del
reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura,
ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano
nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque
denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi,
nonché l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con
dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad
autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di
cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente
al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne
immediatamente copia al comune di residenza del
dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da
lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione
previdenziale derivante da lavoro dipendente e inferiore al
70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base
imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella
allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni
stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a
decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di
ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno
di riferimento dei redditi per la corresponsione
dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il
rinvio di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1980,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina
sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute
nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi
annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento.
14. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".
Note all'art. 1, comma 560:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):
"Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, può avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o più accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono
essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti
progetti di legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo
non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e,
se non corrispondono a progetti di legge già approvati da
un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purché il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11".
- La legge 23 agosto 1988, n. 362 reca "Nuove norme
in materia di bilancio e di contabilità dello Stato"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1988, n.
199).
Note all'art. 1, comma 562:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11
(Legge finanziaria) della legge 5 agosto 1978, n. 468
recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale
dello Stato in materia di bilancio":
"3. La legge finanziaria non può contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni
e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative
rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7".
- La legge 25 giugno 1999, n. 208 reca "Disposizioni
in materia finanziaria e contabile" (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1999, n. 151).
Nota all'art. 1, comma 567:
- Si riporta il testo dell'art. 46 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)":
"Art. 46 (Fondo investimenti). - 1. Nello stato di
previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un
fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di
spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti
autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in
allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuate le disponibilità di
bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.
3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli
investimenti di cui al presente articolo può essere
rifinanziato con la procedura di cui all'art. 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.
5. I Ministri competenti presentano annualmente al
Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle
Commissioni competenti, una relazione nella quale viene
individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun
fondo".
Nota all'art. 1, comma 568:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11
(Legge finanziaria) della legge 5 agosto 1978, n. 468
recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale
dello Stato in materia di bilancio":
"5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente".
Nota all'art. 1, comma 571:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
"3. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprietà contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre
2003 dall'art. 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.".