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DECRETO-LEGGE 28 maggio 2004, n. 136

Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-5-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 2004, n. 186 (in SO n.131, relativo alla G.U. 28/07/2004, n.175).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/2022)
Testo in vigore dal:  29-7-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in particolari settori della pubblica amministrazione, al fine di assicurarne una migliore funzionalità;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 maggio e del 21 maggio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Validità di contratti di lavoro
1. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della convenzione 23 novembre 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
2. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti pubblici non economici - quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 - tra l'INPDAP e i soggetti che, pur utilmente collocati in graduatorie di selezione pubblica per contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avevano superato il limite dei trentadue anni di età al momento della sottoscrizione dei relativi contratti.
((
3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato
))
4.
(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186))
.
((
4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
))