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DECRETO-LEGGE 28 maggio 2004, n. 136

Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-5-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 2004, n. 186 (in SO n.131, relativo alla G.U. 28/07/2004, n.175).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/2022)
Testo in vigore dal: 29-7-2004
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire in
particolari  settori  della  pubblica  amministrazione,  al  fine  di
assicurarne una migliore funzionalita';
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 14 maggio e del 21 maggio 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  i Ministri
dell'economia  e delle finanze, per i beni e le attivita' culturali e
delle infrastrutture e dei trasporti;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                  Validita' di contratti di lavoro

  1.  Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a
tempo  determinato  stipulati  ai sensi della convenzione 23 novembre
2000  tra  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e
l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS), l'Istituto
nazionale   di   previdenza  per  i  dipendenti  dell'amministrazione
pubblica  (INPDAP)  e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL).
  2.  Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a
tempo  determinato  stipulati ai sensi dell'articolo 16 del Contratto
collettivo  nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti
pubblici  non  economici  - quadriennio normativo 1994-1997 e biennio
economico  1994-1995  -  tra l'INPDAP e i soggetti che, pur utilmente
collocati  in  graduatorie  di  selezione  pubblica  per contratti di
formazione  e  lavoro di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
avevano  superato  il  limite  dei  trentadue anni di eta' al momento
della sottoscrizione dei relativi contratti.
  ((3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e
2  sono  a  carico  degli  enti  di  cui  ai  medesimi  commi, che vi
provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato)).
  4. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186)).
  ((4-bis.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).