DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1995, n. 41

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-2-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (in G.U. 23/03/1995, n.69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-2-1995
                               Art. 4.
                    Servizio sanitario nazionale
  1. A decorrere dall'anno 1995, il contributo per le prestazioni del
Servizio  sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 dell'articolo
31  della  legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni,
e' determinato nella misura del 6,6 per cento.
  2. Per l'anno 1995, il versamento in acconto previsto dall'articolo
6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n.
217,  emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991,
n.  413,  e'  effettuato  tenendo conto delle modificazioni di cui al
comma  1;  con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro  del  tesoro,  da  emanarsi  entro  il  31  marzo 1995, sono
individuate le modalita' di attuazione.
  3.  Il  Fondo  sanitario  nazionale  di parte corrente per gli anni
1995,  1996  e  1997 e' ridotto rispettivamente di lire 735 miliardi,
lire 1.110 miliardi e lire 1.110 miliardi.