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DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1995, n. 41

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-2-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (in G.U. 23/03/1995, n.69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2021)
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Testo in vigore dal:  24-2-1995

Art. 4

Servizio sanitario nazionale
1. A decorrere dall'anno 1995, il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 6,6 per cento.
2. Per l'anno 1995, il versamento in acconto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217, emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è effettuato tenendo conto delle modificazioni di cui al comma 1; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 marzo 1995, sono individuate le modalità di attuazione.
3. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente per gli anni 1995, 1996 e 1997 è ridotto rispettivamente di lire 735 miliardi, lire 1.110 miliardi e lire 1.110 miliardi.