LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-4-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 59 
        (Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita'). 
 
  ((1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione  biologica
ed  ecocompatibile  e  di  perseguire  l'obiettivo   prioritario   di
riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per
l'ambiente, e' istituito  un  contributo  annuale  per  la  sicurezza
alimentare, nella misura del 2 per  cento  del  fatturato  realizzato
nell'anno  precedente  relativamente   alla   vendita   di   prodotti
fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 23  aprile  2001,  n.  290,  e  degli
articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei
fertilizzanti da sintesi, da individuare con  i  decreti  di  cui  al
presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti
fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,  n.  290,  ed
etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49,  R45,  R40,  R33,  R28,
R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413.  Con  decreti
dei Ministri della salute e delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, da emanare entro  il  31  dicembre  di  ciascun  anno,  e'
determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti  di  cui  al  presente
comma)). 
  1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i
titolari  delle  autorizzazioni  all'immissione  in   commercio   dei
prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di
vendita. 
  1-ter. E' vietata la somministrazione agli animali  da  allevamento
di  mangimi  contenenti  proteine  derivanti   da   tessuti   animali
incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole
speci. Negli allevamenti ittici e' consentita la somministrazione  di
mangimi contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro  della
sanita', di concerto. con il  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
della  presente  disposizione,  sono  definiti   i   criteri   e   le
disposizioni per l'attuazione del presente comma. 
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 23)). ((48)) 
  2-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 23)). 
  2-ter. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 23)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 23)). 
  3-bis. Le attivita' di ricezione  e  di  ospitalita',  compresa  la
degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione  di  attivita'
ricreative,  culturali  e  didattiche  svolte  da  aziende   agricole
nell'ambito della diffusione di  prodotti  agricoli  biologici  o  di
qualita', possono essere equiparate ai sensi di legge alle  attivita'
agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985,  n.
730, secondo i principi in essa contenuti e secondo  le  disposizioni
emanate dalle regioni o dalle province autonome. 
  3-ter.  In  deroga  alle  disposizioni  vigenti  e'  consentita  ai
produttori di prodotti a denominazione di origine protetta  (DOP),  a
indicazione  geografica  protetta  (IGP)  e   con   attestazione   di
specificita' (AS), di cui  ai  regolamenti  (CEE)  n.  2081/92  e  n.
2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ivi  compresi  i  prodotti
ammessi a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e  la
vendita, anche per via telematica, secondo disposizioni emanate dalle
regioni o dalle province autonome. Al comma 8 dell'articolo 10  della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le parole "la  vendita  diretta"
sono inserite le seguenti: "anche per via telematica". 
  4. Per garantire la promozione della produzione agricola  biologica
e  di  qualita',  le  istituzioni  pubbliche  che  gestiscono   mense
scolastiche  ed  ospedaliere  prevedono   nelle   diete   giornaliere
l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali  nonche'
di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e
delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione.
Gli appalti pubblici di  servizi  relativi  alla  ristorazione  delle
istituzioni suddette sono  aggiudicati  ai  sensi  dell'articolo  23,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e
successive modificazioni, attribuendo valore preminente  all'elemento
relativo alla qualita' dei prodotti  agricoli  offerti.  Le  predette
istituzioni pubbliche, nonche' le organizzazioni senza fini di  lucro
aventi   finalita'   assistenziali   possono   altresi'    acquistare
direttamente dall'AGEA le produzioni agricole disponibili allo stesso
prezzo di acquisizione. L'AGEA e' autorizzata a  stipulare  contratti
diretti con le predette istituzioni  per  la  cessione  dei  prodotti
agricoli alle condizioni suddette. 
  4-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali  e'
istituito  un  comitato  per  la  valorizzazione  e  la  tutela   del
patrimonio  alimentare  italiano,  con  il  compito  di  censire   le
lavorazioni  alimentari  tipiche  italiane,  nonche'  di   tutelarle,
valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel  mondo.  Del
comitato  fanno  parte  esperti  di  settore,  rappresentanti   delle
categorie  produttive,  delle   regioni   e   delle   amministrazioni
interessate. Con decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali sono dettate le regole relative  alla  composizione  ed  al
funzionamento del  Comitato,  che  svolge  anche  le  funzioni  e  le
attivita' del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo  8  del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che e' soppresso. 
  5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 23)). 
 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  La L. 9 marzo 2022, n. 23 ha disposto (con l'art. 9, comma  7)  che
"Dalla data di entrata in vigore della presente legge,  il  Fondo  di
cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,
e' soppresso e le disponibilita' esistenti nello stesso alla predetta
data sono trasferite  al  Fondo  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo".