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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2001, n. 290

Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997).

note: Entrata in vigore del decreto: 2-8-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/2013)
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Testo in vigore dal:  26-5-2012
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Art. 10

Autorizzazione di prodotti uguali
1. L'autorizzazione è rilasciata senza avvalersi dell'istituto convenzionato di cui all'articolo 3 per prodotti fitosanitari uguali ad altri già autorizzati, purché nel frattempo non siano intervenuti nuovi elementi di valutazione e fatto salvo quanto previsto in materia di protezione della riservatezza dei dati.
((L'autorizzazione è rilasciata fino alla data di scadenza del prodotto di riferimento.))
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, deve sussistere uno dei seguenti requisiti:
a) il titolare dell'istanza coincida con il titolare dell'autorizzazione di riferimento;
b) il titolare dell'istanza dimostri un legittimo accordo con il titolare dell'autorizzazione di riferimento in materia di dati sperimentali di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. l94, nonché in materia di distribuzione commerciale.
3.
((La Direzione generale))
rilascia l'autorizzazione per i prodotti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'istanza.
4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso in caso di incompletezza della documentazione presentata, fino alla data di regolarizzazione da parte del richiedente della documentazione stessa.