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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2001, n. 290

Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997).

note: Entrata in vigore del decreto: 2-8-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/2013)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-8-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, allegato 1, n. 46;
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.
1255;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
223;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Visto il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 agosto 2000;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della
sanita',  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
dell'ambiente,  delle politiche agricole e forestali, dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato e del commercio con l'estero e per
gli affari regionali;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.   Il   presente   regolamento   disciplina  il  procedimento  di
autorizzazione  alla  produzione, alla immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  di  coadiuvanti  di  prodotti
fitosanitari.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo del comma 2, dell'articolo 17,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
              - Si  trascrive  il  testo dell'articolo 20 della legge
          15 marzo  1997, n. 59 (pubblicata nella G.U. 17 marzo 1997,
          n.  63,  supplemento ordinario, recante: "Delega al Governo
          per  il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
          enti  locali, per la riforma della pubblica amministrazione
          e per la semplificazione amministrativa.".
              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la
          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto
          previsto  alla  lettera a)  del  comma 5.  In  allegato  al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti
          amministrativi.
              2.  Nelle materie di cui all'articolo 117, primo comma,
          della   Costituzione,   i  regolamenti  di  delegificazione
          trovano  applicazione  solo  fino  a  quando la regione non
          provveda  a disciplinare autonomamente la materia medesima.
          Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della
          presente  legge  e  dall'articolo 7  del  testo unico delle
          leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali, approvato con
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del Presidente del
          Consiglio   dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa
          acquisizione   del   parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  ove necessario,
          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,
          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  Commissioni,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni  analoghe  a  quelle  di  cui all'articolo 51,
          comma 2,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive modificazioni;
                f) trasferimento  ad organi monocratici o ai dingenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                g-bis)  soppressione  dei  procedimenti che risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                g-ter)  soppressione dei procedimenti che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
                g-quater)  adeguamento della disciplina sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa conumitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                g-quinquies)   soppressione   dei   procedimenti  che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale
                g-sexies)  regolazione,  ove  possibile, di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
                g-septies)  adeguamento  delle  procedure  alle nuove
          tecnologie informatiche.
              5-bis.  I riferimenti a testi normativi contenuti negli
          elenchi    di   procedimenti   da   semplificare   di   cui
          all'allegato 1  alla  presente legge e alle leggi di cui al
          comma 1  del  presente  articolo  si  intendono  estesi  ai
          successivi provvedimenti di modificazione.
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.
              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate  dai  commi  da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
          semplificazione  nel rispetto dei principi desumibili dalle
          disposizioni  in essi contenute, che costituiscono principi
          generali   dell'ordinamento  giuridico.  Tali  disposizioni
          operano  direttamente  nei  riguardi  delle  regioni fino a
          quando  esse  non  avranno legiferato in materia. Entro due
          anni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  provvedono ad adeguare i rispettivi
          ordinamenti  alle  norme fondamentali contenute nella legge
          medesima.
              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei  principi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti Commissioni parlamentari;
                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di
          dottore  di ricerca, di cui all'articolo 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia.
              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e
          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia.
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al  comma 8,  lettera e),  il  decreto  del  Presidente del
          Consiglio  dei  ministri,  previsto  dall'articolo 4  della
          legge  2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more
          della  costituzione della Consulta nazionale per il diritto
          agli   studi   universitari  di  cui  all'articolo 6  della
          medesima legge.
              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il
          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo 4,  norme per la delegificazione delle materie
          di  cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), non coperte da
          riserva  assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi
          che  disciplinano  i settori di cui al medesimo articolo 4,
          comma 4,   lettera c),   anche   attraverso  le  necessarie
          modifiche,  integrazioni  o abrogazioni di norme, secondo i
          criteri  previsti  dagli  articoli 14  e  17 e dal presente
          articolo".
              - La  legge  30 aprile  1962,  n. 283, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  4 giugno  1962, n. 139 reca: "Modifica
          degli  artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle
          leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265:
          Disciplina  igienica della produzione e della vendita delle
          sostanze alimentari e delle bevande".
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 agosto
          1968,  n.  1255,  pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  27 dicembre 1968, n. 327, abrogato dal
          presente  regolamento,  recava: "Regolamento concernente la
          disciplina  della produzione, del commercio e della vendita
          di  fitofarmaci  e  dei  presidi  delle  derrate alimentari
          immagazzinate".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
          1998,  n.  223,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1988, n. 146, reca: Attuazione
          delle   direttive   CEE  numeri  78/631,  81/187  e  84/291
          concernenti  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
          Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio
          e     all'etichettatura     dei     preparati    pericolosi
          (antiparassitari),   ai  sensi  dell'art.  15  della  legge
          16 aprile 1987, n. 183".
              - Il   decreto  legislativo  30 giugno  1993,  n.  267,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1993, n. 189,
          supplemento  ordinario  reca:  "Riordinamento dell'Istituto
          superiore   di  sanita',  a  norma  dell'art.  1,  comma 1,
          lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
              -   Il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122,
          supplemento  ordinario,  reca:  "Attuazione della direttiva
          91/414/CEE   in  materia  di  immissione  in  commercio  di
          prodotti fitosanitari".
              -  Il  decreto  legislativo  16 luglio  1998,  n.  285,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191,
          reca:  "Attuazione  di  direttive comunitarie in materia di
          classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati
          pericolosi,  a norma dell'articolo 38 della legge 24 aprile
          1998, n. 128".