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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 luglio 1998, n. 223

Regolamento recante norme per la determinazione delle tariffe da applicare agli atti di natura traslativa e dichiarativa relativi ai veicoli a motore, ai sensi dell'articolo 17, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-7-1998
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Testo in vigore dal:  11-7-1998

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
Visto l'articolo 17, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, il quale dispone che a decorrere dal 1 luglio 1998 gli atti e le formalità relative ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali, demandando al decreto del Ministro delle finanze la determinazione delle nuove tariffe che sostituiscono le lettere a) e b) nelle citate tariffa e tabella garantendo l'invarianza di gettito;
Considerato che la potenza effettiva prima espressa in cavalli fiscali (CV) è ora espressa in kilowatt (KW) a norma del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 1982, n. 802, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unità di misura;
Considerato che ai sensi dell'articolo 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'imposta prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, non è dovuta per i motocicli di qualunque tipo;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 2 luglio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. 33817M/U.C.I.L. del 7 luglio 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 luglio 1998 gli atti e le formalità relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva espressa in kilowatt (KW) nella misura indicata nell'articolo 2.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al preambolo:
- La legge 23 dicembre 1977, n. 952, reca disposizioni in materia di modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro (in Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1977).
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449:
"17. A decorrere dal 1 luglio 1998 gli atti e le formalità relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 7 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate garantendo l'invarianza di gettito, le nuove tariffe derivanti dall'applicazione del presente comma che sostituiscono nelle citate tariffa e tabella le predette lettere a) e b)".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449:
"39. L'imposta prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, non è dovuta per i motocicli di qualunque tipo".
- Si riporta il testo dell'art. 7 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131:
"Art. 7. - 1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:
a) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e trattrici agricole
L. 150.000
b) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:
1) fino a 8 CV " 150.000
2) da oltre 8 fino a 12 CV " 180.000
3) da oltre 12 fino a 20 CV " 210.000
4) da oltre 20 fino a 30 CV " 270.000
5) da oltre 30 fino a 40 CV " 330.000
6) oltre 40 CV " 390.000
c) veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata:
1) fino a 7 quintali " 198.000
2) da oltre 7 fino a 15 quintali " 288.000
3) da oltre 15 fino a 30 quintali " 324.000
4) da oltre 30 fino a 45 quintali " 378.000
5) da oltre 45 fino a 60 quintali " 450.000
6) da oltre 60 fino a 80 quintali " 516.000
7) oltre 80 quintali " 642.000
d) rimorchi di portata:
1) fino a 20 quintali " 264.000
2) da oltre 20 fino a 50 quintali " 354.000
3) oltre 50 quintali " 450.000
e) rimorchi per trasporto di persone:
1) fino a 15 posti " 228.000
2) da 16 a 25 posti " 252.000
3) da 26 a 40 posti " 300.000
4) oltre i 40 posti " 360.000
f) unità da diporto:
1) natanti:
a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto
" 105.000
b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto
2) imbarcazioni:
a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto
" 600.000
b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto
" 900.000
c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto
" 1.200.000
d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto
3) navi " 7.500.000
Note:
I) Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli - semprechè non siano adatti al trasporto di cose - l'imposta è ridotta ad un quarto.
Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata nella lettera d), si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili.
II) Non sono soggette a registrazione le scritture private, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al pubblico registro automobilistico per formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione, qualora contengano esclusivamente convenzioni soggette a tali formalità".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952:
"Tabella Art. 1.
Formalità relative ad atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:
A) Motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e trattrici
agricole L. 150.000 (1)
B) Veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:
1) fino a 8 CV " 150.000 (1)
2) da oltre 8 fino a 12 CV " 180.000 (1)
3) da oltre 12 fino a 20 CV " 210.000 (1)
4) da oltre 20 fino a 30 CV " 270.000 (1)
5) da oltre 30 fino a 40 CV " 330.000 (1)
6) oltre 40 CV " 390.000 (1)
C) Veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata:
1) fino a 7 quintali " 198.000 (1)
2) da oltre 7 fino a 15 quintali " 288.000 (1)
3) da oltre 15 fino a 30 quintali " 324.000 (1)
4) da oltre 30 fino a 45 quintali " 378.000 (1)
5) da oltre 45 fino a 60 quintali " 450.000 (1)
6) da oltre 60 fino a 80 quintali " 516.000 (1)
7) oltre 80 quintali " 642.000 (1)
D) Rimorchi di portata:
1) fino a 20 quintali " 264.000 (1)
2) da oltre 20 fino a 50 quintali " 354.000 (1)
3) oltre 50 quintali " 450.000 (1)
E) Rimorchi per trasporto di persone:
1) fino a 15 posti " 228.000 (1)
2) da 16 a 25 posti " 252.000 (1)
3) da 26 a 40 posti " 300.000 (1)
4) oltre i 40 posti " 360.000 (1)
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(1) Gli importi, corrispondenti a quelli previsti dall'art. 7 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R.
n. 131 del 1986 (testo unico dell'imposta di registro) sono stati così determinati, da ultimo, dall'art. 17, comma 2, D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243".
- Il D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802, reca disposizioni in materia di attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181 relativa alle unità di misura.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- L'art. 7, lettere a) e b), della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e l'art. 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono riportati nelle note al preambolo.